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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41028/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Latina (art. 129 c.p.p.) perché il giudice aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta remissione di querela tacita: la persona offesa, regolarmente citata e avvertita che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione tacita, non si era presentata all'udienza. Il Procuratore generale deduce che, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2022, non sarebbe più applicabile il meccanismo di remissione tacita fondato sulla mancata comparizione (come affermato dalle Sez. U. n. 31668/2016), perché la riforma avrebbe tipizzato e delimitato i casi di remissione tacita (art. 152 c.p.) e imposto al giudice di verificare la volontà del querelante solo se presente (art. 554-bis c.p.p.); inoltre, richiamando Cass. n. 29959/2024, sostiene che, trattandosi di persona giuridica, il giudice avrebbe dovuto accertare che la persona fisica citata fosse effettivamente il soggetto interno dotato del potere statutario di rimettere la querela, cosa che non risulterebbe fatta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i profili dedotti dal Procuratore generale: il D.Lgs. n. 150/2022 non ha eliminato la possibilità di remissione tacita prevista dall'art. 152, comma 2, c.p. e il comma 3 ha introdotto forme tipizzate di remissione tacita senza escludere le forme "altresì" previste dal comma 2; l'inciso "ove presente" dell'art. 554-bis c.p.p. va interpretato nel senso che il giudice deve verificare la disponibilità a rimettere la querela quando il querelante è presente, ma l'assenza, correttamente avvertita, non impedisce al giudice di ritenere la remissione tacita senza disporre rinvii meramente finalizzati alla verifica. Quanto alla persona giuridica, la Corte ha richiamato il principio per cui la qualifica indicata dal rappresentante (es. amministratore) nella querela presume la legittimazione a rappresentare l'ente; il giudice può ritenere che la stessa persona sia anche legittimata a rimettere la querela, salvo che la titolarità del potere sia stata contestata. Nel caso concreto non v'era contestazione e il P.M. d'udienza aveva peraltro chiesto il proscioglimento; pertanto il proscioglimento per remissione si è ritenuto legittimo.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale richiamato come base della pronuncia di non doversi procedere (proscioglimento) adottata dal Tribunale

  • artt. 646, 61 n. 11 cod. pen.

    Norme che individuano il reato a carico dell'imputato; nel caso era reato procedibile a querela di parte

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela

    Conferma la possibilità della remissione tacita per comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere la querela; la Corte ha ritenuto che tale disposizione resta pienamente vigente e che la mancata comparizione, adeguatamente avvertita, può integrare remissione tacita

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela

    L'inciso "ove presente" obbliga il giudice a verificare la volontà di rimettere la querela quando il querelante è in aula; non impedisce di inferire la remissione tacita dall'assenza debitamente avvertita né impone rinvii se il querelante è assente

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia)

    Riforma che ha ampliato reati procedibili a querela e ha aggiunto forme tipizzate di remissione tacita; la Corte interpreta la riforma come non esclusiva rispetto alle forme di remissione tacita già previste dall'art. 152 comma 2

  • art. 337, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in giurisprudenza per dire che, ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza; tale indicazione si presume veritiera fino a prova contraria, e lo stesso principio si applica alla legittimazione a rimettere la querela

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela resta possibile: l'assenza del querelante, debitamente citato e avvertito che la mancata comparizione sarà interpretata come remissione, può essere valutata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
  • Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2022 hanno tipizzato alcune ipotesi di remissione tacita senza rendere esclusive le forme non tipizzate previste dall'art. 152, comma 2; il termine "altresì" nel comma 3 implica una fattispecie aggiuntiva, non sostitutiva.
  • L'inciso "ove presente" dell'art. 554-bis c.p.p. obbliga il giudice a verificare la volontà di rimettere la querela quando il querelante è effettivamente in aula, ma non impedisce che l'assenza, se correttamente avvertita, sia valutata come remissione tacita; il giudice non deve disporre rinvii meramente finalizzati alla verifica quando il querelante è assente.
  • Quando la persona offesa è una persona giuridica, la qualifica indicata dal rappresentante (es. amministratore) nella querela è presumibile e sufficiente per ritenere che la stessa persona possa anche rimettere la querela, salvo che la titolarità del potere sia specificamente contestata in giudizio.
  • Se una parte (pubblico ministero o altra parte processuale) dubita della legittimazione del rappresentante dichiarata nella querela, deve proporre tempestiva contestazione: solo allora il giudice è tenuto a effettuare accertamenti concreti sulla fonte del potere rappresentativo.
  • È buona prassi processuale che il giudice formuli un avviso esplicito al querelante, se intende che la sua mancata comparizione possa essere valutata come remissione tacita; ciò rende più chiaro il presupposto fattuale per una eventuale estinzione del reato.
  • La qualificazione della mancata comparizione come remissione tacita va sempre valutata in concreto tenendo conto delle modalità della citazione, dell'avvertimento e dell'assenza di giustificazione; quando tali condizioni sussistono il proscioglimento per remissione è compatibile con la legge e la giurisprudenza consolidata.

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