Cassazione Penale, Ordinanza n. 28559/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le doglianze proposte non rientrano nei limitati motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre le censure formulate riguardano profili non deducibili in cassazione contro tale tipo di decisione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto del ricorso
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
artt. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/90
norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono investire liberamente il trattamento sanzionatorio o il mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
- Il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è ammissibile solo se deduce uno dei vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le doglianze che esulano dai motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. devono essere dichiarate inammissibili nel giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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