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Sentenza

Sentenza n. 673/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della licenza ex art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) rilasciata dalla Questura di Bologna in data 11 aprile 2024 per la raccolta del gioco mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., presso il locale indicato nello stesso provvedimento, nella parte in cui limita l’esercizio dell’attività assentita in ragione della presenza, ad una distanza inferiore a 500 metri della sala giochi, del luogo di culto denominato Chiesa Evangelica Cinese, nonché degli atti presupposti, con particolare ma non esclusivo riferimento a: - la determinazione PGN n. 717932/2023 (non conosciuta), con la quale è stato modificato l’elenco dei luoghi sensibili allegato alla mappatura comunale approvata con determinazione PGN 57985/2018, con la qualificazione come tale della predetta chiesa; - della DGRER n. 68/2019, recante modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (…) si sensi dell’art. 6, comma 2bis della L.R. n. 5/2013 (…) nella parte cui, al suo Allegato 1, prevede che l’aggiorna-mento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo (...) comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura.

Giustizia amministrativa202400734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. limitata quanto all'esercizio dell'attività di raccolta del gioco in occasione delle celebrazioni domenicali presso un luogo di culto qualificato come luogo sensibile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la licenza rilasciata dalla Questura di Bologna per la raccolta del gioco mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nella parte in cui imponeva la chiusura della sala giochi durante le celebrazioni religiose domenicali presso una chiesa evangelica cinese situata a distanza inferiore a 500 metri. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la determinazione comunale che aveva incluso la chiesa nell'elenco dei luoghi sensibili e la deliberazione regionale relativa all'aggiornamento della mappatura. Con il primo motivo è stata contestata la riconducibilità della chiesa alla categoria normativa dei luoghi di culto. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di liberalizzazione delle attività commerciali previsto dall'art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, nonché della legislazione statale in materia di giochi e scommesse, sostenendo che gli atti avrebbero prodotto un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la sala giochi risultava pienamente operativa sino al 15 novembre 2033 e non si era verificato l'effetto espulsivo prospettato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la sala giochi era pienamente operativa sino al 15 novembre 2033 e che, pertanto, gli atti impugnati non avevano prodotto in concreto la lesione temuta. Il Collegio ha posto le spese a carico della ricorrente, applicando la regola della soccombenza virtuale e valorizzando sia la mancata dimostrazione della lesività e dell'illegittimità del provvedimento, sia il comportamento processuale della società, che aveva dichiarato il venir meno dell'interesse solo dopo la costituzione e la difesa delle amministrazioni. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle tre amministrazioni resistenti, per complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La licenza costituisce il provvedimento amministrativo impugnato, relativo alla raccolta del gioco mediante apparecchi.

  • art. 110, comma 6, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Individua gli apparecchi da gioco cui si riferiva l'attività autorizzata.

  • art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al principio di liberalizzazione delle attività commerciali; la sentenza non esamina nel merito tale censura per il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel contesto della definizione del giudizio e della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara e dimostra che l'atto impugnato non produce più alcuna lesione concreta e attuale della propria posizione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale quando dagli atti emerga la mancata dimostrazione della lesività e dell'illegittimità dell'atto impugnato.
  • La regolazione delle spese può tenere conto del comportamento processuale della parte che dichiara il venir meno dell'interesse soltanto dopo che le amministrazioni resistenti abbiano sostenuto i costi della costituzione e della difesa.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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