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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43267/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le censure principali riguardano: 1) profili processuali sulla durata delle indagini e sulla mancanza/irregolarità delle richieste e dei provvedimenti di proroga dei termini, con conseguente possibile inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza; 2) utilizzabilità delle intercettazioni (captatore informatico e ambientali), con contestazione dei termini autorizzativi e di eventuali 'buchi' temporali che renderebbero inutilizzabili conversazioni decisive; 3) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria e sulla prova della compartecipazione ai fatti corruttivi/induttivi contestati (analisi delle conversazioni e della loro interpretazione); 4) insufficiente motivazione circa il pericolo di recidiva e le esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale dei fatti e dell'impatto mediatico; 5) altresì dedotte violazioni relative alla tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato e alla non trasmissione ai giudici di alcuni decreti autorizzativi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo proposto da Marcello Carraro, valutazione pregiudiziale e assorbente. Ha censurato la motivazione del Tribunale circa la regolarità delle proroghe: non risultando provate richieste tempestive di proroga e con assenza di provvedimenti autorizzatori nel periodo contestato, il decreto di proroga successivo (23.11.2021) non può essere considerato idoneo a sanare indistintamente tutte le precedenti irregolarità. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la decisione è rinviata al Tribunale di Venezia perché verifichi, in particolare: la successione delle iscrizioni delle notizie di reato; la decorrenza dei termini di indagine per ciascuna notizia di reato; se e quando il Pubblico Ministero abbia richiesto le proroghe; se e quando il Giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato le proroghe; e, in esito, quale sia la utilizzabilità degli atti di indagine nei confronti dei singoli reati e indagati e, sulla base degli atti ammissibili, formuli un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 353 bis cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata come capo di imputazione per specifici reati (menzionata nel capo 5).

  • art. 319 quater cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato in più capi; usata per delimitare le fattispecie oggetto delle intercettazioni e delle contestazioni.

  • art. 319 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai reati di corruzione e alla categorizzazione delle condotte ritenute indizianti.

  • art. 13 d.l. 152/1991

    Riferimento normativo richiamato nel dibattito sulle durate delle captazioni; il Tribunale aveva fatto espresso riferimento a tale norma nella valutazione dei termini delle intercettazioni.

  • art. 267 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il termine delle captazioni dovesse essere quindicinale (15 giorni) e non di 40 giorni; la questione ha riguardato la legittimità temporale delle intercettazioni eseguite.

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 5

    Norma procedurale invocata con riferimento all'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi al giudice del riesame; i ricorrenti hanno lamentato la mancata trasmissione di decreti al riesame.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito sulla disciplina previgente delle intercettazioni e sulla sua applicabilità rispetto alla nuova normativa; riguarda utilizzabilità delle intercettazioni e limiti temporali.

  • legge n. 7 del 2020

    Riferita come normativa che ha modificato la disciplina delle intercettazioni; i ricorrenti contestano l'applicazione transitoria e le relative conseguenze sulla utilizzabilità delle captazioni.

  • art. 335 quater cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti come norma di rilevanza sostanziale/processuale per la disciplina delle intercettazioni e per sostenere che abbia natura non solo processuale, con rilievo per la legittimità della disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Se mancano richieste tempestive di proroga del termine delle indagini o mancano provvedimenti autorizzatori per i periodi successivi, un provvedimento di proroga emesso tardivamente non può automaticamente sanare tutte le lacune precedenti: il giudice dovrà verificare la sequenza temporale delle richieste e dei decreti.
  • La difesa può ottenere l'inutilizzabilità di atti successivi alla scadenza dei termini se dimostra l'assenza di una concatenazione procedimentale (richiesta tempestiva di proroga e relativo provvedimento autorizzatorio).
  • Le intercettazioni sono utilizzabili solo nella misura in cui siano state autorizzate correttamente nei tempi e nei modi previsti; 'buchi' temporali nelle autorizzazioni possono rendere inutilizzabili conversazioni decisive e incidere sul giudizio di gravità indiziaria.
  • Quando intercettazioni autorizzate originariamente per indagati diversi vengono impiegate contro soggetti iscritti successivamente, è necessario dimostrare la connessione/contiguità tra le indagini e la rilevanza delle captazioni per i nuovi reati o indagati; altrimenti l'utilizzabilità può essere contestata.
  • Il giudice del riesame o del merito deve accertare concretamente la cronologia delle iscrizioni, delle richieste di proroga e dei decreti, oltre a valutare separatamente la utilizzabilità degli atti rispetto a ciascun capo di imputazione e a ciascun indagato.
  • Per la difesa: predisporre istanze e memorie che documentino ritardi, mancate notifiche e l'assenza di provvedimenti; richiedere l'attenzione del giudice sulla sequenza temporale degli atti. Per il PM: curare la documentazione delle richieste di proroga e la tempestiva acquisizione dei decreti autorizzativi, nonché la corretta trasmissione al riesame.

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