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Sentenza

Sentenza del 02/05/2022 n. 3742 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU anno 2014 per €287,00. La contribuente deduceva nullità per difetto di motivazione e di sottoscrizione dell'atto, vizio nei calcoli, inversione dell'onere della prova, carenza di legittimazione passiva (non possedendo gli immobili), decadenza/prescrizione e, soprattutto, illegittimità/irretroattività delle delibere comunali che avevano fissato l'aumento delle aliquote IMU per il 2014.

La decisione

L'appello è stato accolto: la Corte d'appello ha ritenuto decisivo il profilo della retroattività delle delibere che avevano fissato le nuove aliquote IMU. Ha richiamato l'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006 n.296 sul termine per l'approvazione delle tariffe e l'art.151 D.lgs. n.267/2000 (termine del bilancio), osservando che per il 2014 il termine era stato prorogato al 30/9/2014 e che le delibere di aumento adottate dopo tale termine non potevano avere efficacia retroattiva sull'anno 2014. Pur riconoscendo che l'art.251 T.U. (dissesto) imponeva l'adozione entro 30 giorni di aliquote nella misura massima, la Corte ha affermato che tale disposizione non conferisce efficacia retroattiva alle delibere adottate in stato di dissesto: le delibere adottate in ottemperanza all'art.251 sono legittime ma i loro effetti decorrono dall'anno successivo (qui 2015). L'avviso di accertamento è stato quindi annullato e le spese compensate per contraddittorio giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 169

    "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

    Le nuove tariffe/aliquote sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno di riferimento solo se deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio (anche se approvate successivamente ma entro quel termine prorogato). Se il termine è prorogato con decreto ministeriale, la deliberazione adottata entro la proroga può avere efficacia retroattiva fino al 1° gennaio; in mancanza del rispetto del termine prorogato, nessuna maggiorazione è efficace per l'anno precedente.

  • decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151 comma 1

    Stabilisce il termine (ordinariamente 31 dicembre) per l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente locale, salvo proroga ministeriale; il rispetto di tale termine condiziona l'efficacia temporale delle deliberazioni tariffarie ai sensi dell'art.1 comma169 L.296/2006.

  • Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), art. 251

    "1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'art. 136"

    In stato di dissesto l'ente deve adottare entro 30 giorni aliquote nella misura massima; tali delibere sono obbligatorie e durano cinque anni, ma la norma non attribuisce efficacia retroattiva alle deliberazioni adottate: esse operano per il futuro (la Corte ha ritenuto applicabili dall'anno successivo, qui 2015).

  • Decreto Legge n. 137/2020, art. 27 comma 2

    Norma procedurale che consente al collegio di riservare la decisione quando le parti non insistono sulla discussione in pubblica udienza; utilizzata nel procedimento per la riserva della decisione.

  • Codice Civile art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova invocato dalla resistente/appellante: chi afferma un fatto deve provarlo. Nel caso i giudici di primo grado non hanno ritenuto fondata l'inversione dell'onere dedotta dalla contribuente.

  • Principio generale del diritto tributario: irretroattività degli atti impositivi

    Senza espressa deroga di legge, le norme o atti impositivi sfavorevoli al contribuente non possono avere efficacia retroattiva; tutela dell'affidamento e della certezza del contribuente.

Massime di principio

  • Per applicare aumenti di aliquote a partire dal 1° gennaio di un anno, la delibera comunale deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio (art.1 comma169 L.296/2006) o entro eventuale proroga ministeriale; in caso contrario l'aumento non è efficace per l'anno precedente.
  • La dichiarazione di dissesto e le deliberazioni adottate ai sensi dell'art.251 T.U. legittimano l'adozione di aliquote nella misura massima entro 30 giorni, ma non conferiscono automaticamente efficacia retroattiva: verificare sempre la portata temporale espressa nella norma e nella delibera.
  • Se il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato per l'anno in questione (decreto ministeriale), una deliberazione adottata entro la proroga può avere efficacia dal 1° gennaio; occorre documentare la corrispondenza temporale fra deliberazione e proroga.
  • In caso di notifiche e vizi formali dell'atto (sottoscrizione, firme meccanizzate, mancata allegazione di atti generali) la giurisprudenza talvolta ammette la surrogazione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile per atti emessi con sistemi informativi; tuttavia è opportuno contestare specificamente i vizi e produrre prove concrete.
  • Sulle questioni di calcolo, legittimazione e onere della prova è necessario presentare deduzioni specifiche e documentazione: il giudice applicherà l'art.2697 c.c. e valuta la prova prodotta da ciascuna parte.
  • Quando la materia presenta orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è possibile la compensazione delle spese processuali; ciò va tenuto presente nella valutazione del rischio/processo conveniente.

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