Cassazione Penale, Sentenza n. 45886/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di patteggiamento lamentando la mancanza di motivazione riguardo alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari; sostiene che l'accordo tra le parti non comprendeva la confisca e che la sentenza si limita a disporre la confisca "di quanto in sequestro" senza indicare i beni, le ragioni della pertinenzialità rispetto al reato o altre giustificazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari e ha rinviato per nuovo giudizio al fine di verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità dei beni con il reato contestato. Il resto della sentenza (applicazione della pena concordata per il reato previsto dagli artt. 73 d.P.R. 309/1990) è stato mantenuto; la decisione è stata assunta in forma cartolare.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza ex art.444 può applicare pene e misure accessorie ma richiede motivazione adeguata se dispone misure come la confisca.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti; il patteggiamento riguarda la responsabilità per tale fattispecie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la possibilità di impugnazione in Cassazione delle misure di sicurezza applicate con sentenza di patteggiamento solo se la misura è stata oggetto dell'accordo tra le parti; se non è parte dell'accordo, l'impugnazione può fondarsi sul vizio di motivazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; il vizio di motivazione rientra nella disciplina generale richiamata quando la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per il trattamento cartolare del procedimento (adottato nella presente causa).
art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore norma richiamata relativa al procedimento in forma cartolare applicato al caso.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019 (Savin), Rv. 279348
Sez.U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348
Precisa che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è impugnabile in Cassazione nei limiti dell'art.448 comma 2-bis se la misura è stata oggetto dell'accordo, altrimenti il rimedio è il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606.
Massime di principio
- Se in una sentenza di patteggiamento viene disposta la confisca ma nell'accordo tra le parti tale misura non è stata concordata, l'interessato può impugnare per cassazione per vizio di motivazione: il giudice deve motivare chiaramente la pertinenzialità o altra base giuridica della confisca.
- La motivazione deve indicare i beni oggetto di confisca e le ragioni (es. uso dei telefoni per l'attività delittuosa, provenienza illecita del denaro, o il loro carattere di strumento/utile/merce del reato); l'indicazione generica (es. "di quanto in sequestro") è insufficiente e comporta annullamento limitato.
- Se la confisca o altra misura di sicurezza è stata esplicitamente parte dell'accordo di patteggiamento, la possibilità di censurarla in Cassazione è più limitata (art. 448, comma 2-bis); le contestazioni dovranno dunque mirare a vizi rientranti nei limiti di tale norma.
- In sede di rinvio il giudice dovrà verificare il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato; per evitare l'annullamento è utile in primo grado documentare con elementi probatori la funzione dei beni rispetto all'attività delittuosa o la provenienza illecita delle somme.
- Nel formulare o accettare un accordo di patteggiamento le parti dovrebbero esplicitare chiaramente ogni effetto accessorio (espressamente prevedere la confisca o escluderla) per evitare incertezza e possibili impugnazioni per carenza di motivazione.
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