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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36966/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bergamo, deducendo l'illegittimità della pena e una errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente la condotta (il possesso di una carta di identità francese falsificata con la propria foto) doveva essere inquadrata nel comma secondo dell'art. 497-bis c.p. (falsificazione/concorso nella formazione di documento valido per l'espatrio), con conseguente maggiore pena di base, mentre il giudice di merito l'ha ritenuta ex art. 497-bis, comma primo (possesso di documento falso valido per l'espatrio). Il Procuratore Generale ha sostenuto altresì che, anche ove la contraffazione fosse avvenuta all'estero, la fattispecie aggravata sarebbe applicabile alla luce di giurisprudenza favorevole, e che quindi la pena stabilita dal giudice sarebbe inferiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come art. 497-bis, comma primo, in quanto la contraffazione si è svolta all'estero e non risulta la richiesta del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 10 c.p., per cui non può essere automaticamente applicabile la fattispecie più grave del comma secondo. La Corte ha richiamato la sentenza n. 24808/2023 e la propria interpretazione secondo la quale il comma secondo punisce la fabbricazione o la detenzione fuori dei casi di uso personale (incluso il concorso nella falsificazione), mentre il comma primo punisce il possesso funzionale all'uso personale. Inoltre ha ricordato il limite dell'impugnazione per patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., che ammette la censura per errata qualificazione solo se l'errore è manifesto e non soggetto a plausibili interpretazioni; nel caso di specie non ricorreva tale errore manifesto. Perciò la pena applicata non è stata ritenuta illegale e il gravame è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    comma primo e comma secondo

    Il comma primo punisce il possesso di un documento falso valido per l'espatrio (possessione finalizzata all'uso personale) senza richiedere il concorso nella falsificazione; il comma secondo sanziona con pena aumentata (da un terzo alla metà) chi fabbrica o forma il documento o lo detiene fuori dei casi di uso personale (incluso il concorso nella contraffazione o la detenzione come intermediario). Quando la contraffazione è commessa all'estero e non è procedibile per mancata richiesta ex art. 10 c.p., si applica il comma primo.

  • art. 10 cod. pen.

    richiesta del Ministero della Giustizia per la punibilità di fatti commessi all'estero

    Per rendere procedibile in Italia una falsificazione commessa all'estero può essere necessaria la richiesta discrezionale del Ministero; in mancanza di tale richiesta non può applicarsi la fattispecie aggravata collegata al concorso nella falsificazione rilevante ai sensi del comma secondo dell'art. 497-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limiti dell'impugnazione per cassazione del patteggiamento

    L'impugnazione per cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondata su presunta errata qualificazione giuridica del fatto, è ammessa solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità dal tenore del capo di imputazione e dalla motivazione; censure aspecifiche o non autosufficienti sono inammissibili.

  • art. 489 cod. pen.

    norma sulle falsità documentali (uso del documento contraffatto)

    Rilevata come disposizione riferita al capo III (delitti contro la fede pubblica): non è applicabile per analogia penalmente in danno della disciplina delle falsità personali (capo IV) quando ciò comporterebbe un'estensione in malam partem; pertanto non può servire a estendere il comma secondo dell'art. 497-bis nei casi di contraffazione estera non procedibile.

  • Sentenza n. 24808 del 18/01/2023 (dep. 08/06/2023)

    pronuncia interpretativa richiamata

    La Corte ha stabilito che, se la contraffazione è avvenuta all'estero e non è procedibile in Italia per mancata richiesta ex art. 10 c.p., deve applicarsi il comma primo dell'art. 497-bis e non il comma secondo; ha precisato la distinzione tra possesso per uso personale e condotte riconducibili al concorso nella falsificazione.

Massime di principio

  • Se la falsificazione di un documento valido per l'espatrio è avvenuta all'estero e non è stata resa procedibile in Italia mediante la richiesta prevista dall'art. 10 c.p., la condotta del soggetto che detiene il documento per uso personale deve essere inquadrata nel comma primo dell'art. 497-bis (possesso del documento falso), non nel comma secondo.
  • Il comma secondo dell'art. 497-bis si applica quando è configurabile la fabbricazione del documento o la detenzione fuori dei casi di uso personale (es. intermediari, distribuzione), ovvero quando è provato il concorso nella falsificazione: tale fattispecie comporta una maggiore pena.
  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il ricorso per cassazione per errata qualificazione del fatto è ammesso soltanto se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile; censure aspecifiche o basate su interpretazioni plausibili della fattispecie sono inammissibili.
  • Per valutare la legittimità della qualificazione penale occorre verificare la punibilità della falsificazione primaria (luogo di commissione e richiesta ex art. 10 c.p.): l'assenza di procedibilità dell'atto estero può escludere l'applicazione della fattispecie aggravata.
  • La pena concordata in sede di patteggiamento non può essere dichiarata illegale in cassazione se essa rientra comunque nella cornice edittale della fattispecie riconosciuta e la qualificazione invocata dal ricorrente non costituisce un errore manifesto.

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