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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia n. 32309 del 6.08.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti dell’odierno ricorrente, il divieto in via definitiva di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - del Decreto del Questore di Isernia n. 6594/CAT del 14.3.2025, di revoca della licenza di porto d'armi uso caccia, unitamente al decreto prefettizio n. 36463 del 10.09.2025, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il primo; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, quali: - il decreto prefettizio n. 9320 del 7.03.2025, con il quale è stato adottato nei confronti del ricorrente il divieto cautelare di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; - la nota di controdeduzioni del Comando provinciale dei Carabinieri di Isernia prot. 7607/62-4 “P” del 4.7.2025; - la relazione istruttoria della Questura di Isernia n.11635 del 29.05.2025, nonché delle comunicazioni del Comando provinciale dei carabinieri di Isernia nn. 105/1, 105/1-1 del 31.1.2025, 105/1-2 del 3.2.2025 e 104/1-3 del 4.2.2025, di contenuto non conosciuto; - della nota n. 3207/cat. 6.F del 7.02.2025, con la quale la Questura di Isernia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca della licenza per uso caccia; - di tutti gli altri atti, verbali, rapporti, comunicazioni, comunque denominati, inerenti ai citati provvedimenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio definitivo di detenzione di armi, preceduto da un divieto cautelare, la revoca questorile della licenza di porto d'armi per uso caccia e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del diritto di difesa, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, abnormità e sviamento. In fatto, ha negato di avere partecipato a una battuta vietata di caccia al cinghiale nell'Oasi di protezione faunistica di Carpinone, sostenendo di essere impegnato nella caccia alla volpe o di avere attraversato l'area per prestare soccorso al cacciatore ferito. Ha contestato il valore probatorio della condivisione della frequenza radio, del ferimento del proprio cane e delle dichiarazioni raccolte, nonché l'addebito di avere assunto un atteggiamento negativo e non collaborativo durante le indagini. Ha inoltre lamentato la mancata ostensione di alcuni rapporti e l'eccessiva sproporzione tra le condotte contestate e le misure adottate. Le amministrazioni hanno sostenuto che la partecipazione a una battuta di caccia al cinghiale vietata, il collegamento radio tra i cacciatori e soprattutto la mancata tempestiva richiesta di soccorso e la condotta volta a non essere identificati fossero elementi incompatibili con l'affidabilità richiesta ai detentori di armi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato alcun atto lesivo. Ha respinto la richiesta istruttoria, ritenendo non necessari ulteriori documenti ai fini della decisione. Nel merito, ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS attribuiscono all'amministrazione un'ampia discrezionalità preventiva nella valutazione dell'affidabilità del titolare o aspirante titolare di armi: non occorre un abuso già accertato né una condanna penale, essendo sufficienti fatti e condotte, anche non penalmente rilevanti, idonei a fondare una prognosi non inattendibile di possibile abuso. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell'assenza di illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti, valorizzando autonomamente la condotta tenuta dopo il ferimento di un cacciatore: i soggetti collegati alla stessa frequenza radio non avrebbero tempestivamente chiamato i soccorsi e il ferito sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso da una persona rimasta anonima. Tale comportamento, indipendentemente dalla definitiva ricostruzione della battuta di caccia al cinghiale, è stato ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità, poiché incompatibile con il contegno diligente atteso da chi detiene e utilizza armi. Le censure rivolte agli ulteriori elementi motivazionali sono state dichiarate improcedibili per carenza di interesse, in applicazione del principio secondo cui, per un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sorreggere il provvedimento. Le spese sono state compensate. Il Ministero della Difesa è stato estromesso dal giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS (r.d. 773/1931)

    La licenza di porto d'armi può essere negata o revocata quando la condotta dell'interessato non offra adeguate garanzie di affidabilità.

  • art. 39 TULPS (r.d. 773/1931)

    "non diano affidamento di non abusare delle armi"

    Consente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sulla base di una valutazione preventiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto.

  • art. 43 TULPS (r.d. 773/1931)

    La revoca o il diniego del porto d'armi possono fondarsi anche su fatti non penalmente accertati, purché sintomatici della non affidabilità nell'uso delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    I provvedimenti interdittivi sono legittimi quando espongono in modo adeguato le circostanze di fatto e le ragioni del giudizio di inaffidabilità; in materia di pubblica sicurezza non è richiesta una motivazione particolarmente analitica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La definizione sollecita del giudizio di merito può costituire misura adeguata rispetto alle esigenze cautelari quando la controversia richiede un approfondito esame istruttorio.

  • art. 329 c.p.p.

    Gli atti delle indagini preliminari possono essere sottratti all'ostensione in ragione del segreto istruttorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte quando sussistono esigenze di tutela della dignità e dei diritti della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Concorre alla tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali, giustificando l'oscuramento disposto in sentenza.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi e il divieto di detenzione di armi hanno natura preventiva e non sanzionatoria: non richiedono l'accertamento di un abuso già consumato, di una condanna penale o di una responsabilità definitiva, essendo sufficiente una valutazione prognostica non inattendibile circa la possibilità di abuso delle armi.
  • Nella materia delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, l'amministrazione può valorizzare anche fatti isolati, condotte non penalmente rilevanti e vicende non direttamente attinenti all'uso delle armi, quando siano obiettivamente sintomatici della complessiva inaffidabilità del soggetto rispetto all'osservanza delle norme e alla tutela dell'incolumità pubblica.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche in materia di porto d'armi è circoscritto alla verifica dell'adeguatezza motivazionale e dell'assenza di illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dei presupposti; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • La condotta successiva a un incidente con armi può autonomamente giustificare il giudizio di inaffidabilità quando evidenzi la mancata attivazione tempestiva dei soccorsi, l'omessa collaborazione o il tentativo di sottrarsi all'identificazione e alla ricostruzione dei fatti, anche indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale.
  • Quando un provvedimento è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola ragione sufficiente a sorreggerlo rende superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni, rispetto alle quali il ricorrente perde interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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