Cassazione Civile, Ordinanza n. 16960/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un appartamento locato, che avrebbero danneggiato il locale sottostante. In primo grado la domanda risarcitoria della proprietaria del locale danneggiato è stata accolta nei confronti del solo conduttore dell'appartamento, ritenuto custode del guasto che aveva causato l'allagamento, mentre è stata rigettata la domanda di manleva nei confronti dell'assicuratrice. In appello il conduttore e la moglie hanno censurato il rigetto della garanzia sostenendo che la polizza multirischio stipulata dalla moglie coprisse sia la responsabilità civile per la proprietà dell'immobile indicato in polizza, sia quella derivante dalla conduzione dell'immobile in cui l'assicurato dimorava, estendendosi anche ai componenti del nucleo familiare; poiché la responsabilità del conduttore era stata affermata proprio come responsabilità per conduzione dell'immobile e il conduttore era membro del nucleo familiare, l'assicuratrice avrebbe dovuto tenerlo indenne. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, formalmente come omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'operatività della polizza nei confronti del conduttore. La Corte ha però rilevato che il conduttore non aveva mai proposto in primo grado una domanda di garanzia contro la società assicuratrice, formulandola solo in appello, con conseguente inammissibilità; inoltre ha chiarito che la polizza, per la parte riferita a soggetti diversi dal contraente, integra un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., per cui il diritto all'indennizzo spetta al beneficiario/assicurato e non al contraente, sicché la moglie contraente non poteva comunque agire in garanzia per una responsabilità altrui non propria. È stato anche osservato che nel ricorso per cassazione non era specificato, in violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., in quale atto la domanda fosse stata tempestivamente formulata dal conduttore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché il conduttore, pur sostenendo di essere assicurato dalla polizza, non aveva proposto tempestivamente la domanda di garanzia nel giudizio di primo grado e non aveva indicato nel ricorso dove tale domanda fosse stata formulata, con violazione dell'onere di specificazione del ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che la domanda proposta dalla moglie potesse surrogare quella del conduttore, poiché la polizza, nella parte in cui copriva soggetti diversi dalla contraente, era un'assicurazione per conto altrui e il diritto all'indennizzo spettava solo al beneficiario, non al contraente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le controparti sono rimaste intimate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito con cui era stato instaurato il giudizio di primo grado
art. 2051 c.c.
richiamato per qualificare la responsabilità del conduttore quale custode della cosa da cui è derivato il danno
art. 1891 c.c.
la copertura assicurativa, nella parte riferita a soggetti diversi dal contraente, è stata qualificata come assicurazione per conto altrui; il diritto all'indennizzo spetta solo al beneficiario e non al contraente
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso è risultato carente perché non indicava in quale atto la domanda di garanzia fosse stata tempestivamente proposta dal ricorrente
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
menzionato quanto al deposito della motivazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se il ricorrente non specifica e localizza negli atti processuali il momento in cui la domanda o la questione dedotta sarebbe stata tempestivamente introdotta in primo grado, poiché il ricorso deve consentire il controllo immediato della sua ammissibilità.
- La domanda di garanzia deve essere proposta tempestivamente nel grado di merito competente; se viene introdotta solo in appello, è inammissibile.
- Quando una polizza assicura anche rischi riferiti a soggetti diversi dal contraente, la disciplina applicabile è quella dell'assicurazione per conto altrui: il diritto all'indennizzo compete al soggetto assicurato/beneficiario e non al contraente, che non può far valere in proprio la copertura per responsabilità altrui.
- La mera circostanza che una persona appartenga al nucleo familiare del contraente non basta a fondare la legittimazione ad agire in garanzia se non risulta che essa sia il soggetto assicurato e che abbia tempestivamente proposto la relativa domanda.
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