Cassazione Penale, Sentenza n. 07225/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'1/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile la nota del 6/02/2025 con la quale il Procuratore generale contestava il precedente rigetto (ordinanza del 28/01/2025) della richiesta, presentata l'8/6/2023, di sequestro preventivo e confisca ex art. 240-bis c.p. di terreni in Anoia e, per equivalente, di altri beni fino a euro 9.295,22. Il ricorrente deduceva inosservanza di norme processuali in quanto la nota del 6/02/2025 era stata erroneamente qualificata come mera riproposizione della richiesta, mentre invece conteneva elementi e documenti (in particolare l'informativa dei Carabinieri n. 120/9–17–21 del 1° giugno 2023) già prodotti ma non valutati nel primo provvedimento; la nota era stata presentata entro i termini e possedeva tutti i requisiti di una opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la nota del 6/02/2025 potesse essere qualificata come opposizione (o, comunque, che la Corte d'appello non potesse dichiararne l'inammissibilità senza valutare gli elementi di novità o gli atti preesistenti non considerati) e ha richiamato il principio del favor impugnationis e della qualificazione sostanziale dell'atto rispetto alla denominazione formale.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come titolo della misura richiesta (confisca e sequestro preventivo per equivalente); la richiesta originaria mirava alla confisca di beni/terreni o equivalente fino a euro 9.295,22.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione dedotto dal Procuratore generale: vizio relativo all'inosservanza delle norme processuali ai fini dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'ammissibilità dell'impugnazione non può essere pregiudicata dalla sola attribuzione formale del "nomen juris": il giudice deve privilegiare la sostanza e la volontà di impugnare, salvo che la parte abbia deliberatamente voluto un rimedio non consentito.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Citato nel senso che la Corte d'appello non poteva dichiarare l'inammissibilità della nuova istanza invocando l'esistenza di un precedente diniego senza prima valutare gli elementi di novità o gli atti preesistenti non valutati; quindi non poteva applicare la preclusione esecutiva automaticamente.
Massime di principio
- La denominazione formale di un atto processuale non è decisiva: se l'atto presenta nel merito gli elementi tipici di un'impugnazione e viene proposto entro i termini, il giudice deve valutare la sostanza e non precluderne l'ammissibilità per il solo "nomen juris", salvo che la parte abbia voluto deliberatamente un rimedio inammissibile.
- Se una decisione di rigetto è fondata sull'omissione o sulla mancata considerazione di atti o accertamenti che erano già stati prodotti, la parte interessata può tempestivamente far valere tali elementi; il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'atto senza esaminare gli elementi nuovi o preesistenti ma non valutati.
- La regola del "favor impugnationis" obbliga il giudice a interpretare gli atti in modo da preservare il diritto di impugnare, ma non consente di trasformare un atto in un rimedio diverso quando la parte abbia volontariamente scelto un mezzo inammissibile.
- La preclusione derivante dal giudicato esecutivo non opera solo per elementi sopravvenuti nel tempo, ma anche quando siano prospettati elementi preesistenti o coevi che non siano stati valutati nella precedente decisione: tali elementi devono essere valutati dal giudice prima di dichiarare inammissibilità o preclusione.
- Per evitare contestazioni procedurali, chi impugna dovrebbe chiarire espressamente il provvedimento oggetto di impugnazione, indicare i motivi e allegare o richiamare puntualmente i documenti rilevanti, provvedendo alla loro trasmissione nei termini previsti.
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