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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4863/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta mancata o illogica valutazione della gravità indiziaria, anche alla luce della successiva sentenza di condanna in abbreviato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. per presunta insussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete (mancanza di attualità/concretezza del pericolo e rilevanza del cosiddetto "tempo silente" a favore del ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione ampia, logica e convincente: ha valorizzato la sentenza di condanna in abbreviato (pena definitiva di anni 10 e mesi 8) quale elemento idoneo a confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ha osservato che, in assenza di nuovi elementi probatori allegati dal ricorrente, il riesame non può contraddire il contenuto della sentenza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di stampo mafioso: gravando sulla difesa l'onere di dimostrare la cessazione/attenuazione delle esigenze cautelari, il mero decorso del tempo (tempo silente) non è di per sé sufficiente senza elementi oggettivi che dimostrino un irreversibile allontanamento dall'organizzazione (es. collaborazione, trasferimento, fatti concreti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato: partecipazione a associazione di tipo mafioso; la condanna per lo stesso capo rafforza la valutazione della gravità indiziaria nella decisione cautelare e limita la possibilità del riesame di rimettere in discussione gli indizi originari, salvo nuovi elementi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Onere motivazionale del giudice sulla sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve motivare, ma se la difesa non produce elementi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari, è sufficiente il riferimento alla mancanza di elementi favorevoli al ricorrente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione relativa di pericolosità per i reati di stampo mafioso che rende obbligatoria la custodia in carcere se sussistono i gravi indizi e non è provata l'assenza delle esigenze cautelari; il "tempo silente" può superare la presunzione solo se corredato da elementi oggettivi che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dal sodalizio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla relazione motivazionale nel ricorso per cassazione: la ricostruzione dei fatti va riportata nei limiti necessari per la motivazione

  • legge n. 47 del 2015

    Riforma che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari per i delitti di associazione con finalità di terrorismo o di stampo mafioso; ha contribuito a consolidare la doppia presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2017

    Corte cost. n. 136 del 2017

    Rilevanza giurisprudenziale del "tempo silente": il decorso del tempo può avere valore risolutivo nella esclusione delle esigenze cautelari se parametrato alla gravità della condotta e alla prova del distacco dal sodalizio

Massime di principio

  • La sopravvenuta sentenza di condanna per lo stesso fatto rende più difficile per il ricorrente ottenere il riesame favorevole della custodia cautelare: il tribunale del riesame non può logicamente porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, salvo che vengano prodotti nuovi elementi di prova.
  • Per i reati di stampo mafioso (art. 416‑bis) opera una presunzione relativa di pericolosità ai sensi di art. 275, comma 3, c.p.p.: grava sulla difesa l'onere di fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Il cosiddetto "tempo silente" (periodi senza manifestazioni di partecipazione) non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di pericolosità; occorrono elementi oggettivi e significativi che attestino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione (es. collaborazione, trasferimento stabile, prova di vita legale alternativa).
  • In sede di cassazione avverso decisioni sul riesame delle misure cautelari, il controllo è limitato alla verifica della legittimità e della logicità della motivazione; non è consentito un nuovo esame in fatto o una rivalutazione libera della prova.
  • Per provare l'assenza delle esigenze cautelari è strategico per la difesa produrre documenti o fatti nuovi e specifici che possano essere valorizzati dal giudice (es. attività lavorativa stabile altrove, provate relazioni sociali estranee al sodalizio, atti formali di distacco, collaborazione con la giustizia).

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