Sentenza n. 790/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - ex art. 116 c.p.a., del silenzio-rigetto del Comune di Vercurago, formatosi in data 23.06.2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata nell’interesse del ricorrente in data 22.05.2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990; - e per la condanna del Comune di Vercurago ad esibire tutta la documentazione richiesta con detta istanza di accesso, consentendo al ricorrente di estrarne copia, anche in formato digitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 22 maggio 2025 relativa alla documentazione edilizia e paesaggistica di un fabbricato confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello interessato da interventi edilizi ritenuti di dubbia legittimità, aveva inizialmente chiesto nel 2024 copia del permesso di costruire rinnovato del 2 ottobre 2023 e della nuova autorizzazione paesaggistica, e aveva poi reiterato l’istanza il 22 maggio 2025, chiedendo anche la documentazione antecedente e successiva relativa al fabbricato. Poiché il Comune non aveva fornito un riscontro completo, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso la CILA prot. 1108/2022 e il permesso di costruire prot. 7996 del 2 ottobre 2023 con l’avviso di rilascio, ma non tutti gli allegati. Il ricorrente ha quindi insistito per l’ostensione: a) di tutte le tavole, relazioni e allegati tecnici del permesso di costruire n. 7996/2023; b) dell’eventuale autorizzazione paesaggistica collegata a tale permesso; c) di tutte le tavole, relazioni e allegati tecnici del permesso di costruire n. 3/2015; d) delle tavole nn. 5, 6 e 7, nonché delle eventuali successive alla n. 8, dell’autorizzazione paesaggistica n. 6/2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla CILA prot. 1108/2022 e al permesso di costruire prot. 7996 del 2 ottobre 2023 con l’avviso di rilascio, essendo tali documenti stati trasmessi dal Comune. Ha accolto la richiesta relativa alle tavole, relazioni e allegati tecnici del permesso di costruire n. 7996/2023, ritenendo che tali atti costituiscano parte integrante del titolo edilizio già ostensibile e che il Comune, avendo consentito l’accesso al permesso, non potesse escluderne gli allegati senza fornire alcuna ragione. Ha respinto la richiesta relativa all’eventuale autorizzazione paesaggistica collegata al permesso del 2023, poiché il Comune aveva formalmente dichiarato che tale autorizzazione non era dovuta per trattarsi di opere interne. In presenza di una dichiarazione espressa e responsabile sull’inesistenza del documento, il giudice non può ordinare l’accesso a un atto non esistente o non detenuto dall’amministrazione. Ha dichiarato inammissibili le richieste relative agli allegati del permesso di costruire n. 3/2015 e alle tavole dell’autorizzazione paesaggistica n. 6/2015, poiché la relativa documentazione era già stata consegnata nel 2018 e l’eventuale incompletezza avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente contro il diniego parziale allora formatosi. La nuova istanza del 2025 non conteneva elementi nuovi né una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso e non poteva quindi riaprire termini ormai scaduti. Il Comune è stato ordinato a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la visione e l’estrazione di copia, anche digitale, delle tavole, relazioni e degli allegati tecnici del permesso di costruire n. 7996/2023. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dal proprietario confinante rispetto alla documentazione edilizia e paesaggistica.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento; se l’amministrazione dichiara formalmente l’inesistenza dell’atto, non può essere ordinata l’ostensione di un documento privo di esistenza materiale o di disponibilità.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e consente di impugnare il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza ostensiva.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione consente l’accesso a un provvedimento amministrativo, l’ostensione deve comprendere anche le tavole, relazioni e gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, salvo una specifica e motivata ragione per escluderli.
- Il diritto di accesso presuppone l’esistenza materiale e la stabile disponibilità del documento presso l’amministrazione: una dichiarazione espressa dell’ente sull’inesistenza del documento impedisce al giudice di ordinare un’ostensione ineseguibile, in applicazione del principio secondo cui nessuno è tenuto a fare l’impossibile.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego, anche parziale, sull’istanza di accesso rende definitivi i relativi effetti e impedisce di reiterare la medesima domanda per ottenere una nuova decorrenza del termine di impugnazione.
- Una nuova istanza di accesso non è idonea a riaprire i termini quando riproduce la precedente richiesta senza elementi sopravvenuti, nuovi dati conoscitivi o una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso.
- La trasmissione parziale della documentazione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente ostesi, mentre il giudice deve esaminare nel merito le ulteriori richieste ancora non soddisfatte.
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