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Ordinanza

Ordinanza n. 3799/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ORDINANZA n. 27 del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO del 16 febbraio 2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, avente ad oggetto: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (di seguito “BANDO”), e relativi allegati, in particolare le annesse TABELLE DEI TITOLI VALUTABILI, nella parte in cui non riconosce alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile quando non svolti in costanza di nomina scolastica, attribuendo in via discriminatoria il punteggio per intero al medesimo servizio solo quando svolto in costanza di nomina

Giustizia amministrativa202605032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non attribuiscono punteggio al servizio militare di leva e al servizio sostitutivo assimilato svolti dopo il conseguimento del titolo, se non in costanza di nomina scolastica, nonché al servizio civile

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza ministeriale che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo. È stata contestata la previsione che attribuisce il punteggio per il servizio militare di leva e per i servizi sostitutivi assimilati per legge soltanto quando il servizio sia stato svolto in costanza di nomina scolastica, lamentandosi il carattere discriminatorio della disciplina rispetto al medesimo servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo ma al di fuori di una nomina. La contestazione è stata estesa anche al mancato riconoscimento del punteggio per il servizio civile nazionale e universale.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Quanto ai ricorrenti che hanno svolto il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, successivamente al conseguimento del titolo, anche senza nomina scolastica, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS e una propria precedente ordinanza cautelare relativa alla stessa O.M. n. 27/2026. Ha quindi disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata nei limiti riferiti a tali servizi e a tali ricorrenti. La domanda è stata invece ritenuta priva di adeguato fumus con riguardo al servizio civile nazionale e universale: l’O.M. n. 27/2026 non equipara tali servizi al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, ma prevede in favore dei relativi prestatori una riserva di posti. In assenza di specifiche deduzioni dei ricorrenti, tale scelta è stata ritenuta, nel sommario esame cautelare, non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità ministeriale nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 23 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta parzialmente sulla base di una valutazione sommaria del fumus boni iuris.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    È stato sospeso, nei limiti indicati in motivazione, il criterio che limita la valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato ai soli servizi svolti in costanza di nomina scolastica.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    La previsione di una riserva di posti per il servizio civile nazionale e universale è stata considerata, in sede cautelare, una scelta distinta dalla valutazione del servizio militare e non manifestamente irragionevole.

Massime di principio

  • In materia di formazione delle graduatorie scolastiche, il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, svolto dopo il conseguimento del titolo anche al di fuori di una nomina scolastica, presenta, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, fumus sufficiente a giustificarne la valutazione ai fini del punteggio, con sospensione cautelare della disciplina che lo valorizzi soltanto se svolto in costanza di nomina.
  • La scelta amministrativa di non equiparare automaticamente il servizio civile nazionale o universale al servizio militare di leva, prevedendo invece per esso una riserva di posti, non è manifestamente irragionevole o illogica quando rientra nella discrezionalità di definizione dei criteri di formazione delle graduatorie e non siano state formulate specifiche deduzioni idonee a contestarla.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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