Cassazione Civile, Ordinanza n. 29824/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha proceduto al riclassamento di un immobile del contribuente, nell'ambito della revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma in appello la CTR Lazio aveva riformato la decisione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 per omessa considerazione dell'insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, sia quanto alle ragioni e agli elementi che avevano determinato il riclassamento della microzona, sia quanto ai presupposti concreti dell'attribuzione di una nuova rendita alla singola unità immobiliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso deve contenere una motivazione rigorosa, specifica e completa, idonea a indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e il modo in cui essi giustificano il diverso classamento della singola unità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo sussistenti i presupposti per decidere nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale emerso in precedenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
"omesso riconoscimento... della mancanza di adeguata motivazione"
Nella revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali è necessaria una motivazione rigorosa dell'atto, che non può limitarsi al richiamo dei presupposti normativi o alla mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve indicare le concrete ragioni del riclassamento e i criteri utilizzati.
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
Tra gli elementi rilevanti per il classamento vanno considerati, in concreto, la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona di mercato, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
Costituzione, art. 97
L'obbligo di motivazione è funzionale a trasparenza amministrativa e tutela del contribuente, in coerenza con il carattere diffuso dell'operazione di riclassamento.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale di immobili ubicati in microzone comunali l'avviso deve essere motivato in modo specifico, completo e razionale, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni del provvedimento.
- Non è sufficiente un riferimento generico al divario tra valori di mercato e valori catastali della microzona: l'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare come essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare.
- La motivazione deve dare conto non solo dei presupposti astratti della revisione, ma anche delle fonti, dei criteri e dei dati utilizzati per elaborare il riclassamento, essendo inidonei richiami formulaici o di stile.
- Nel giudizio sul classamento catastale occorre considerare comparativamente i caratteri della singola unità, del fabbricato e della microzona, trattandosi di fattori tutti incidenti sulla qualificazione catastale.
Come è indicizzato
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