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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32429/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la debenza, da parte di una professionista iscritta all'albo degli avvocati, dei contributi alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo non già per insussistenza del presupposto, ma per intervenuta prescrizione quinquennale: aveva individuato il dies a quo nel 16 giugno 2010, data di scadenza ordinaria del pagamento, e aveva ritenuto tardiva la richiesta dell'INPS pervenuta il 30 giugno 2015. Aveva inoltre negato la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., escludendo che la mancata compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 senza considerare il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto per i soggetti interessati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, doveva essere considerato il differimento dei termini di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, con conseguente individuazione del dies a quo nel 6 luglio 2010 e non nel 16 giugno 2010. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    La censura di legittimità era formulata come vizio di violazione di legge sulla decorrenza della prescrizione e sulla sospensione del termine.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi, ciò va coordinato con la scadenza del pagamento.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione per occultamento doloso del debito richiede una condotta di effettivo occultamento; la mancata compilazione del quadro RR non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di merito, ma il tema resta assorbito dall'errore sul dies a quo.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Norma istitutiva dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per determinate categorie di soggetti.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    I versamenti contributivi dei titolari di posizione assicurativa vanno effettuati entro gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come disciplina dei termini di versamento rilevanti anche ai fini contributivi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

    Ha disposto un differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati, incidendo quindi sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    Conferma che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di versamento.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche i differimenti del termine di versamento stabiliti da fonti normative o regolamentari attuative della legge.
  • La dichiarazione fiscale del contribuente ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo, né del relativo termine prescrizionale.
  • L'individuazione del dies a quo della prescrizione è quaestio iuris rilevabile dal giudice indipendentemente dalle allegazioni di parte, purché i dati necessari risultino dagli atti o dalla sentenza impugnata.
  • Per la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. è necessario un effettivo occultamento doloso del debito, non essendo sufficiente una mera omissione dichiarativa priva di prova del dolo occultatorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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