Cassazione Penale, Sentenza n. 31413/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Truzzi ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, lamentando che il giudice dell'esecuzione non si era pronunciato sulla richiesta principale di dichiarare che il titolo esecutivo non si era formato per irregolarità della notifica (e quindi non fosse esecutivo), e avesse invece limitato la decisione a restituirlo nel termine. Si deduce violazione dell'art. 670, commi 1 e 3, c.p.p., per omissione di specifica pronuncia e motivazione sulla nullità/validità del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, in via preliminare, verificare e decidere sulla validità ed efficacia del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) prima di esaminare l'eventuale istanza di restituzione in termini (art. 175 c.p.p.). Essendo mancata tale pronuncia e motivazione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna perché proceda a nuovo giudizio, decidendo in primo luogo sulla formazione/validità del titolo e adottando, se necessario, la rinnovazione della notifica.
Norme richiamate
art. 334, comma secondo, cod. pen.
Norma penale relativa al reato contestato nei confronti del ricorrente; citata per contestualizzare il procedimento originario.
art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Regola l'accertamento della formazione del titolo esecutivo: il giudice dell'esecuzione deve verificare la validità del titolo e, se la notifica è nulla o inesistente, dichiarare l'omessa formazione del titolo ed ordinare la rinnovazione della notifica.
art. 175, cod. proc. pen.
Riguarda la restituzione in termini; la Corte distingue questo rimedio dall'accertamento di nullità del titolo, precisando che la restituzione presuppone la rituale formazione del titolo e si applica quando la mancata conoscenza è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica dell'avviso di deposito della sentenza/decreto; la sua mancata osservanza può determinare la nullità della formazione del titolo esecutivo e imporre la rinnovazione della notifica.
art. 161, comma primo, cod. proc. pen.
Richiamata relativamente alle nullità inerenti il verbale di identificazione e di elezione di domicilio che, se verificatesi, rilevano nel giudizio di esecuzione se incidono sulla validità del titolo esecutivo.
art. 175, comma 8 e comma 8-bis, cod. proc. pen.
Prevedono gli effetti sul termine di prescrizione e sui termini processuali quando è concessa la restituzione in termini: la restituzione comporta l'aumento del termine dell'intervallo intercorrente tra notifiche rilevanti.
art. 344-bis, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla disciplina dell'improcedibilità e agli effetti dei termini nei casi di restituzione in termini (richiamato tramite il comma 8-bis dell'art.175).
Massime di principio
- Quando l'interessato contesta la formazione del titolo esecutivo per nullità o inesistenza della notifica, il giudice dell'esecuzione deve prima accertare la validità o meno del titolo (art. 670 c.p.p.) prima di esaminare eventuali istanze di restituzione in termini.
- La restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) presuppone la rituale formazione del titolo e si applica solo se la mancata conoscenza è dovuta a caso fortuito o forza maggiore; non è alternativa all'accertamento di nullità del titolo.
- Se la notifica del titolo è nulla o inesistente, il provvedimento corretto è dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e ordinare la rinnovazione della notifica (ex art. 548 c.p.p.), con decorrenza dei termini per le impugnazioni dalla rinnovazione.
- La decisione tra dichiarare l'invalidità del titolo o concedere la restituzione nel termine ha rilevanze pratiche diverse, ad esempio sul decorso e sospensione/interruzione dei termini di prescrizione; pertanto il giudice deve motivare espressamente sulla questione per tutelare gli interessi delle parti.
- In presenza di elezione di domicilio o di verbali di identificazione con vizi formali, tali nullità possono emergere nel giudizio di esecuzione e incidere sulla validità del titolo, imponendo una valutazione specifica da parte del giudice dell'esecuzione.
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