Cassazione Penale, Sentenza n. 27165/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina aggravata (per travisamento e per la età della persona offesa >65 anni) e per indebito utilizzo di carta di credito, deducendo: omissione/insufficiente motivazione circa l'esclusione della recidiva e del suo effetto sul trattamento sanzionatorio (per lo stato di emarginazione socio-economica); mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3 (travisamento e vittima ultrasessantacinquenne) soprattutto per Della Santina che era “palo”; mancata applicazione dell'attenuante della rapina di lieve entità alla luce della sentenza Corte Cost. n.86/2024; motivazione carente e irragionevole in ordine alla determinazione della pena, alla quantificazione dell'aumento per continuazione e al mancato apprezzamento della riparazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi come generici e manifestamente infondati, ritenendo che i motivi reiterino censure già formulate in appello senza confrontarsi con le risposte dei giudici di merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva (lunga carriera criminale e reiterazione di reati patrimoniali escludono rilevanza scriminante dello stato di emarginazione), ha confermato l'applicabilità dell'aggravante del travisamento anche al coimputato in quanto l'azione era frutto di un accordo e prevedeva il travisamento, e ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante per età della vittima (74 anni) in quanto l'età è apprezzabile anche per posture e andatura. Ha escluso l'attenuante della lieve entità in presenza delle aggravanti e della negatività della personalità degli imputati. Quanto alla quantificazione della pena, ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito sia stata esercitata con motivazione congrua. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a una somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3 (aggravanti della rapina)
La Corte ha ritenuto sussistenti le aggravanti previste dal comma 3 (travisamento e età della persona offesa), applicandole anche al soggetto che fungeva da palo in ragione dell'accordo criminoso e della prevedibilità dell'età della vittima
art. 59 cod. pen., comma 2
Richiamata in relazione alla disamina delle aggravanti; non ha impedito l'applicazione delle aggravanti nei termini valutati dai giudici di merito
art. 69 cod. pen., quarto comma
Il giudice ha richiamato il principio che la recidiva reiterata non consente il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, giustificando il riconoscimento dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti pur mantenendo il trattamento sanzionatorio più severo
art. 62 cod. pen., n. 6
Citato nella discussione sull'apprezzamento delle circostanze attenuanti; la Corte ha considerato che, comunque, la riparazione parziale non bastava a prevalere sulle aggravanti e sul profilo della personalità
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per commisurare l'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia svolto adeguata motivazione nella quantificazione
Sentenza Corte Cost. n. 86/2024 (attenuante della rapina di lieve entità)
La difesa invocava l'applicazione dell'attenuante; la Corte ha escluso la sua applicabilità per la presenza di due aggravanti e per la pericolosità dimostrata dagli imputati
Massime di principio
- La recidiva lunga e la reiterazione di reati patrimoniali riducono l'efficacia probatoria dello stato di emarginazione quale giustificazione e consolidano un trattamento sanzionatorio più severo.
- Il travisamento può essere attribuito anche all'imputato che non ha materialmente coperto il volto se emerge un accordo criminoso e una comune programmazione dell'azione: l'esistenza di un ruolo di 'palo' non esclude automaticamente la responsabilità per le aggravanti previste.
- L'aggravante collegata all'età della vittima (>65 anni) può essere ritenuta sussistente sulla base dell'osservabilità dell'età apparente (postura, andatura) e non richiede prova formale della percezione soggettiva dell'età, salvo specifiche prove contrarie.
- La presenza di più aggravanti e di modalità violente anche se il valore sottratto è limitato può escludere l'applicazione dell'attenuante della lieve entità prevista dalla giurisprudenza costituzionale; l'offensività complessiva del fatto prevale sulla mera entità economica.
- La riparazione del danno (restituzione) e il comportamento processuale possono essere valutati ai fini delle attenuanti, ma non impongono automaticamente una riduzione significativa della pena se le aggravanti e la personalità criminale risultano gravi.
- Le censure sulla misura della pena e sugli aumenti per continuazione incontrano il limite del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione controlla la correttezza logica e giuridica della motivazione, non la discrezionalità valutativa del giudice di merito.
- Per devastare in Cassazione le aggravanti occorre proporre censure specifiche e argomentate con riferimento alle motivazioni di merito; motivi generici che semplicemente reiterano le doglianze d'appello sono spesso dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →