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Sentenza

Sentenza n. 3492/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 763/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13043/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.10.2025.

Giustizia amministrativa202506821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per tre annualità, per l'importo complessivo di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 763/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; che era stata notificata all'Amministrazione in forma esecutiva; che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; e che il Ministero non aveva ancora dato esecuzione alla condanna, consistente nell'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e nell'accreditamento dell'importo nominale di 500 euro per ciascuna delle tre annualità maturate. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza del giudice ordinario aveva immediato valore conformativo-ordinatorìo nei confronti dell'Amministrazione, vincolata a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale, nonostante la costituzione solo formale dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di assegnare la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo complessivo di 1.500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega, prevedendone l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario, nonché alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per procedere esecutivamente e per promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora quale misura coercitiva per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorìo e obbliga l'Amministrazione a realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato, sia stata notificata in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento su istanza della parte e conferendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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