Sentenza n. 1187/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del trasferimento dell’autorizzazione per la realizzazione di una comunità terapeutica assistita da un sito a un altro, dapprima all’interno dello stesso Comune e poi in altro Comune appartenente al medesimo modulo dipartimentale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato due note dell’Assessorato regionale della salute che avevano respinto le istanze di trasferimento dell’autorizzazione relativa a una comunità terapeutica assistita di 20 posti letto. L’amministrazione aveva ritenuto ostativo il criterio dell’ordine cronologico delle istanze, applicato in relazione alle modifiche introdotte dall’art. 79 della l.r. n. 3/2024 e alla disponibilità di posti attivabili nella provincia di Messina. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 e del D.A. Sanità 31 gennaio 1997, nonché sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che le richieste riguardavano il mero trasferimento di una struttura già autorizzata e accreditata, che l’immobile originario era divenuto inidoneo per problematiche geologiche, che il criterio cronologico era stato già applicato nella precedente procedura di accreditamento e che i due Comuni interessati ricadevano nel medesimo modulo del Dipartimento di salute mentale dell’ASP di Messina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i dinieghi, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il giudice ha rilevato che il D.A. Sanità 31 gennaio 1997 collega la programmazione dei posti letto ai singoli Dipartimenti di salute mentale, prevedendo tendenzialmente tre posti letto ogni 10.000 abitanti, e non alla dimensione complessiva dell’azienda sanitaria. Pur trattandosi di un rapporto tendenziale, l’amministrazione deve rispettare la programmazione sanitaria e considerare la capienza dei singoli moduli dipartimentali. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva scelto di valutare esclusivamente secondo l’ordine cronologico, escludendo senza adeguata motivazione il criterio della capienza dei moduli dipartimentali, indicato tra i criteri astrattamente applicabili. Il criterio cronologico, inoltre, non era previsto dal D.A. del 1997. Anche qualora gli si fosse voluto attribuire rilievo, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la circostanza che si trattava del trasferimento di un’autorizzazione già ottenuta, motivato dall’inidoneità del sito originario, e che il nuovo sito ricadeva nel medesimo modulo dipartimentale. I provvedimenti sono stati quindi ritenuti illegittimi per applicazione meccanica di un criterio non previsto e per omessa considerazione di elementi decisivi della fattispecie. La Regione è stata condannata alle spese di lite per euro 2.500, oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dei Comuni non costituiti.
Norme richiamate
art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
La disposizione è invocata dalla ricorrente quale base normativa della possibilità di trasferire in altra sede strutture sanitarie già autorizzate; il giudice accoglie la doglianza senza sviluppare una specifica interpretazione testuale della norma.
D.A. Sanità 31 gennaio 1997
Ogni dipartimento di salute mentale [deve] essere dotato di una struttura residenziale, con ricettività tendenziale di 3 p.l. ogni 10.000 abitanti; ogni C.T.S. avrebbe dovuto contare fino a n. 20 posti letto.
Il rapporto tra abitanti e posti letto è tendenziale, ma la programmazione deve essere riferita ai singoli Dipartimenti di salute mentale e ai relativi moduli, non alla complessiva dimensione aziendale. L’amministrazione non può sostituire immotivatamente tale criterio con il solo ordine cronologico delle istanze.
art. 79 l.r. n. 3/2024
La disposizione, modificando il computo delle comunità terapeutiche assistite autorizzabili, ha determinato il contesto nel quale l’amministrazione ha valutato le istanze secondo l’ordine cronologico; tale criterio, tuttavia, non è stato ritenuto previsto dal D.A. del 1997 né adeguatamente coordinato con la programmazione dipartimentale.
art. 12, comma 56, l.r. n. 13/2022
La norma è richiamata quale disposizione modificata dall’art. 79 della l.r. n. 3/2024 in materia di computo delle comunità terapeutiche assistite.
Massime di principio
- Nella programmazione delle strutture residenziali di salute mentale, il limite tendenziale dei posti letto deve essere riferito ai singoli Dipartimenti di salute mentale e ai relativi moduli organizzativi, non alla dimensione complessiva dell’azienda sanitaria.
- Il carattere tendenziale del rapporto tra popolazione e posti letto consente il contemperamento con altri interessi pubblici e privati, ma non esonera l’amministrazione dal rispetto della programmazione sanitaria né dall’obbligo di motivare le scelte derogatorie o alternative.
- L’amministrazione sanitaria non può fondare il diniego di trasferimento di un’autorizzazione già rilasciata sulla meccanica applicazione dell’ordine cronologico delle istanze quando tale criterio non è previsto dalla disciplina di programmazione applicabile.
- Nel valutare il trasferimento di una struttura sanitaria già autorizzata, l’amministrazione deve considerare la natura sostanziale dell’istanza, le ragioni concrete del trasferimento, l’idoneità del nuovo immobile e la collocazione del nuovo sito nel medesimo modulo dipartimentale, fornendo una motivazione effettiva e non meramente automatica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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