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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6581/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Benevento che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di sostanze stupefacenti). Hanno articolato tre motivi: (1) omissione della trasmissione ai giudici del riesame di CD/DVD richiamati nella richiesta cautelare (violazione art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.), con conseguente inefficacia della misura; (2) vizio di motivazione e carenza dei gravi indizi, in particolare relativo alla consapevolezza da parte di Lettera Emanuele della presenza della droga nel veicolo (mancanza di accertamenti sulla proprietà del veicolo e altri elementi); (3) vizio di motivazione in relazione all'aggravante per ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, DPR 309/1990, in quanto la conferma dell'aggravante sarebbe stata fatta senza accertamento tossicologico sulla qualità e principio attivo della sostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza generica: i ricorrenti non hanno indicato perché i DVD non trasmessi fossero stati determinanti per l'applicazione della misura; inoltre la giurisprudenza consente la trasmissione al riesame solo degli atti selezionati dal P.M. e non di tutto il fascicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria basandosi sul rinvenimento di ingenti quantitativi di cocaina occultati nei veicoli (kg 9,795 e kg 10,055) e sulla circostanza che i due viaggiavano insieme, con conseguente ripartizione del rischio; le censure chiedevano una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale ha correttamente ritenuto configurabile l'aggravante dell'ingente quantità poiché la quantità sequestrata superava nettamente le soglie previste (criterio delle 2000/4000 volte del principio attivo secondo il d.m. 11/04/2016), anche in assenza di perizia tossicologica. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    L'obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame riguarda gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta cautelare (e gli elementi a favore dell'indagato); non sussiste obbligo di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. L'omessa trasmissione determina nullità solo se gli atti non trasmessi sono stati determinanti per l'applicazione della misura e ciò deve essere provato dall'indagato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nella motivazione in tema di gravità indiziaria

    Definisce il requisito della gravità indiziaria per l'adozione delle misure cautelari: è sufficiente un apprezzamento prognostico degli elementi indicativi di responsabilità, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio; la valutazione cautelare può essere compatibile con ricostruzioni alternative.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato per confronto tra giudizio di merito e cautelare

    Stabilisce i criteri per la valutazione degli indizi nel giudizio di merito (precisione e concordanza). In sede cautelare, per effetto dell'art. 273, non è richiesta la stessa qualificazione degli indizi prevista dall'art. 192, comma 2.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede l'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. La Corte ha confermato che tale aggravante può essere ritenuta anche in assenza di perizia tossicologica quando, dal complessivo compendio probatorio e dal peso della sostanza sequestrata, risulti che il principio attivo estraibile supera nettamente le soglie stabilite (criterio delle 2000/4000 volte rispetto al valore soglia del d.m. 11/04/2016).

  • d.m. 11 aprile 2016

    tabella con valori soglia in milligrammi per il principio attivo

    Fornisce le soglie quantitative di principio attivo per le diverse sostanze; la Corte usa il rapporto tra peso sequestrato e soglia come parametro per ritenere l'aggravante (es. superamento per 2000 volte per le 'droghe pesanti').

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile, in presenza di mancanza di colpa rilevante nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per lamentare l'omessa trasmissione di atti al riesame è necessario indicare in modo specifico quali elementi contenuti negli atti non trasmessi erano determinanti per l'applicazione della misura e in che modo avrebbero inciso sulla decisione; una generica affermazione non è sufficiente.
  • In sede di riesame e di legittimità la valutazione della gravità indiziaria è prognostica e non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; il giudizio cautelare può fondarsi su elementi che rendano probabile la responsabilità, lasciando spazio ad accertamenti successivi in dibattimento.
  • Le critiche che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie sono in genere inammissibili in cassazione se non denunciano specifiche violazioni di norme o una motivazione manifestamente illogica.
  • L'aggravante dell'ingente quantità può essere ritenuta anche senza immediata perizia tossicologica quando il peso della sostanza sequestrata, rapportato alle soglie del d.m. 11/04/2016, mostra un margine così ampio da far ritenere che il principio attivo raggiunga la soglia minima prevista dalla norma.
  • Chi propone ricorso deve formulare censure di diritto precise e puntuali; l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie.

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