Cassazione Penale, Sentenza n. 38746/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma in appello della condanna per i reati ascritti (artt. 582, 56 e 610 c.p.). Il ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione della legge penale per inosservanza degli artt. 182, comma 2, e 552, comma 3, c.p.p., in particolare sostiene che la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato si sarebbe perfezionata per "compiuta giacenza" il 16/04/2019, quindi in violazione del termine minimo a comparire (60 giorni) previsto dall'art. 552 comma 3, con conseguente nullità che sarebbe stata rilevabile e avrebbe dovuto portare all'annullamento della sentenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo l'eccezione manifestamente infondata. Ha ricostruito che: all'udienza del 30/04/2019 il PM aveva depositato prova della ricezione del decreto di citazione da parte dell'imputato in data 13/02/2019 e la difesa non aveva obiettato su tale notifica, limitandosi invece a contestare una diversa relata con data 26/03/2019; all'udienza del 18/03/2021 la difesa eccepì l'omessa notificazione, ma il giudice ritenne valida la notifica per compiuta giacenza del 16/04/2019 e la difesa non sollevò allora il tema del mancato rispetto del termine a comparire. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione del termine a comparire (art. 429, comma 4, c.p.p.) è nullità di regime intermedio che va eccepita a pena di decadenza nei termini degli artt. 180 e 182 c.p.p.; quindi l'eccezione sollevata soltanto in appello non è tempestiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di Euro 3.000,00 a favore della parte civile per spese di rappresentanza e difesa
Norme richiamate
art. 582 c.p.
Norma del codice penale indicata nella rubricazione dei capi di imputazione (delitto per cui l'imputato è stato condannato).
art. 56 c.p.
Criterio di applicazione delle circostanze nel codice penale (richiamato nella rubrica dei reati ascritti).
art. 610 c.p.
Fatto di reato contestato all'imputato (minaccia o altro reato previsto dall'articolo citato nella rubrica).
art. 182 c.p.p.
Disciplina i termini e la decadenza relativi alle eccezioni di nullità: la Corte ha richiamato che le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite nei termini previsti, e la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza.
art. 552, comma 3, c.p.p.
Norma che riguarda il termine minimo a comparire per la prima udienza dibattimentale (60 giorni): la difesa aveva denunciato la violazione di tale termine, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione tardiva rispetto ai termini processuali.
art. 429, comma 4, c.p.p.
Richiamato dalla Corte come norma il cui mancato rispetto produce una nullità di ordine generale a regime intermedio che va eccepita tempestivamente; il rinvio dell'udienza può ovviare alla necessità di rinnovazione della notificazione.
art. 180 c.p.p.
Stabilisce termini e modalità per la rilevazione delle nullità; la Corte ha affermato che la mancata eccezione nei termini determina decadenza.
art. 157 c.p.p.
Norma richiamata nel contesto della relata e della raccomandata: riferimenti formali alla notifica tramite raccomandata e alla relativa documentazione.
art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per giustificare la condanna alle spese processuali e le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le nullità che incidono su termini a comparire di regolamentazione processuale (art. 429 c.p.p. e simili) costituiscono nullità di regime intermedio e devono essere eccepite tempestivamente: se non sollevate nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p. si è decaduti dal potere di farle valere.
- La notifica per "compiuta giacenza" è efficace se correttamente documentata e, una volta che il giudice la ritiene valida e la difesa non la contesta immediatamente, la questione non potrà essere sollevata validamente in fase di gravame.
- Un'eccezione formulata in relazione a una diversa relata o a un diverso atto di notifica non può essere automaticamente estesa a fatto diverso riconosciuto valido in udienza: è necessario contestare specificamente l'atto su cui il giudice fonda la sua decisione.
- L'omessa o intempestiva deduzione di vizi procedurali in cassazione determina non solo l'inammissibilità del ricorso ma può anche comportare sanzioni economiche (condanna alle spese, pagamento alla Cassa delle ammende) se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'impugnazione.
- In presenza di dubbi sulla regolarità delle notifiche e dei termini a comparire è strategico eccepire subito in udienza e procedere, ove necessario, con l'istruzione probatoria mirata; rinviare la contestazione ad atti successivi espone al rischio di decadenza.
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