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Sentenza

Sentenza n. 5924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di ammonimento del Questore di Cosenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Cosenza ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, con cui gli era stato intimato di interrompere comportamenti persecutori, minacciosi, molesti e ingiuriosi ritenuti idonei a interferire nella vita privata della persona richiedente e a cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono state dedotte censure di error in iudicando, per violazione dell'art. 7 del d.l. n. 11/2009 e della legge n. 241/1990, nonché di error in procedendo, per travisamento dei fatti, erroneità e illogicità della motivazione. Nel corso del giudizio il Questore ha revocato il provvedimento di ammonimento. L'appellante ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la riforma della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la revoca dell'ammonimento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione principale, dichiarando pertanto l'appello improcedibile su tale parte ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 34, comma 5, c.p.a. richiede l'integrale soddisfacimento della pretesa e la revoca non equivale all'annullamento d'ufficio con efficacia ex tunc. È stata respinta la domanda di riforma della statuizione sulle spese di primo grado, in quanto il primo giudice aveva applicato il criterio della soccombenza e tale capo non poteva essere riformato in assenza di riforma degli altri capi della decisione. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009

    ammonito «a tenere una condotta conforme alla legge, interrompendo ogni genere di comportamenti persecutori, minacciosi, molesti e ingiuriosi che possano interferire nella vita privata della richiedente [...] tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura»

    Norma indicata quale base legale del provvedimento di ammonimento del Questore.

  • art. 7 d.l. n. 11/2009

    Disposizione invocata dall'appellante quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • l. 241/1990

    Invocata dall'appellante in relazione alla legittimità dell'ammonimento; la sentenza non definisce nel merito le censure riferite alla legge generale sul procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfacimento della pretesa; la mera revoca dell'atto impugnato, non avente effetto ex tunc come l'annullamento d'ufficio, non è sufficiente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla revoca dell'atto impugnato comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • La revoca dell'atto amministrativo impugnato determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'improcedibilità del ricorso o dell'appello, quando viene meno l'utilità concreta conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.
  • La cessazione della materia del contendere richiede l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio; essa non ricorre quando l'amministrazione si limita a revocare l'atto impugnato, senza eliminarne gli effetti con efficacia ex tunc mediante annullamento d'ufficio.
  • La sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione principale non comporta automaticamente la riforma del capo sulle spese della sentenza di primo grado: in assenza di riforma degli altri capi decisori, resta applicabile la statuizione sulle spese fondata sul criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàMisure prefettizie di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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