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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202302974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio relativo a un edificio residenziale abusivo realizzato in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha dedotto un unico complesso motivo di error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria. Ha sostenuto che, in presenza di un vincolo paesaggistico cosiddetto generico o relativo, l’amministrazione non avrebbe potuto negare automaticamente il condono per la sola esistenza del vincolo, ma avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità dell’opera con le specifiche prescrizioni vincolistiche. Ha inoltre dedotto che l’istanza sarebbe stata conforme alla disciplina statale e regionale applicabile, che il manufatto sarebbe stato ultimato entro il 31 marzo 2003, che la volumetria sarebbe stata inferiore al limite di 750 mc e che la disciplina urbanistica della zona agricola non avrebbe escluso in assoluto la realizzazione di nuovi manufatti. Il diniego comunale era stato invece motivato con il contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica comunale, con il PALAV, con il regolamento d’igiene e con il regolamento edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha aderito all’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici sono condonabili solo al ricorrere cumulativo di condizioni rigorose: l’opera deve essere stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo; deve essere conforme alle pertinenti prescrizioni urbanistiche; deve rientrare tra gli interventi cosiddetti minori, privi di aumento di superficie; deve sussistere il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso, non deve comportare la realizzazione di nuova superficie o nuova volumetria in area paesaggisticamente vincolata, sia il vincolo relativo o assoluto. Tali condizioni non ricorrevano: l’intervento aveva prodotto una cospicua volumetria, non risultava assistito dall’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo e sulla domanda era stato acquisito un parere negativo della Regione Veneto – Commissione per la salvaguardia di Venezia. Inoltre, l’opera risultava in contrasto con diverse disposizioni della disciplina urbanistica comunale. Il carattere maggiore dell’abuso e la sua realizzazione in area vincolata erano ritenuti di per sé dirimenti, sicché il Collegio non ha esaminato se il manufatto fosse stato ultimato entro il 31 marzo 2003 e se rispettasse il limite volumetrico di 750 mc. Nulla è stato disposto per le spese, poiché il Comune non si era costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003

    istanza di condono edilizio per opere abusive

    La disciplina condonistica è stata applicata con riguardo alle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

  • art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003

    limite volumetrico di 750 mc

    Il limite volumetrico era stato invocato dall’appellante, ma il Collegio ha ritenuto dirimente il carattere maggiore dell’abuso e non ha esaminato il rispetto di tale limite.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003

    condizioni per la condonabilità degli abusi realizzati in aree vincolate

    Le opere abusive in aree sottoposte a vincoli ambientali o paesaggistici sono condonabili solo se ricorrono cumulativamente condizioni rigorose, tra cui la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, il carattere minore dell’intervento, il previo parere dell’autorità vincolistica e l’assenza di nuova superficie o volumetria.

  • art. 33 d.l. n. 269/2003

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante in relazione alla disciplina degli abusi in area vincolata, ma la decisione è stata fondata principalmente sull’art. 32, comma 27, lettera d).

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se il vincolo ha natura relativa o generica, non sono condonabili quando comportano la realizzazione di nuova superficie o nuova volumetria: il divieto opera senza necessità di una distinta valutazione concreta di compatibilità dell’opera con il vincolo.
  • Il condono di opere abusive realizzate in area vincolata presuppone il concorso di tutte le condizioni previste dalla disciplina condonistica, tra cui la realizzazione dell’opera anteriormente all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, il carattere minore dell’intervento e il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La realizzazione di una cospicua volumetria in area paesaggisticamente vincolata qualifica l’abuso come intervento maggiore e costituisce ragione dirimente per escluderne la condonabilità, anche quando l’area non sia urbanisticamente inedificabile in senso assoluto.
  • Il contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica comunale e l’esistenza di un parere negativo dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica sono elementi sufficienti a escludere il condono, senza necessità di accertare ulteriormente il rispetto di altri requisiti, quali la data di ultimazione dell’opera o il limite volumetrico massimo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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