Cassazione Penale, Ordinanza n. 14998/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma quindi la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova disposta dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta dal GIP dopo la fissazione di un'udienza ex art. 127 c.p.p. per valutare i presupposti della revoca. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, per quanto emerge dal provvedimento di legittimità, due profili: da un lato, una censura sulla procedura seguita per la revoca; dall'altro, una contestazione sulle ragioni poste a base della revoca, fondata sulla commissione di ulteriori reati della stessa indole. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla procedura, ha affermato che l'udienza era stata correttamente fissata per la valutazione dei presupposti della revoca ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p., con avviso funzionale a rendere edotto l'interessato della specifica questione della prosecuzione o meno della sospensione; quanto al merito, ha ritenuto irrilevante che il nuovo reato fosse stato commesso il 5 luglio 2024, prima dell'inizio dei lavori di pubblica utilità ma durante il periodo di sospensione, poiché il tempo rilevante per la commissione del nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole decorre dall'emissione dell'ordinanza di sospensione ex art. 464-quater c.p.p., emessa il 14 giugno 2024.
Norme richiamate
art. 464-octies c.p.p.
La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova può essere disposta all'esito di una specifica udienza fissata per valutare i presupposti della revoca, con avviso funzionale a rendere nota la questione della prosecuzione o meno del beneficio.
art. 127 c.p.p.
L'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a veicolare il contraddittorio sulla revoca della messa alla prova.
art. 168-quater, n. 2 c.p.
La commissione di ulteriori reati della stessa indole durante il periodo rilevante costituisce violazione che legittima la revoca della messa alla prova.
art. 464-quater c.p.p.
Il periodo entro il quale la commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rileva ai fini della revoca decorre dall'emissione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di messa alla prova, la revoca può essere adottata all'esito di un'udienza specificamente fissata per verificare la persistenza dei presupposti del beneficio, purché l'interessato sia posto in condizione di comprendere che l'oggetto del contraddittorio riguarda la prosecuzione o la revoca della sospensione.
- Ai fini della revoca della messa alla prova, è rilevante la commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole nel periodo che decorre dall'emissione dell'ordinanza di sospensione, non dal concreto inizio dei lavori di pubblica utilità.
- La commissione del nuovo reato durante la fase di sospensione del procedimento, anche se antecedente all'avvio materiale delle attività riparative o di pubblica utilità, può integrare il presupposto per la revoca se avvenuta dopo l'ordinanza di sospensione.
- Quando i motivi di ricorso contro la revoca della messa alla prova risultano manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con applicazione dell'art. 616 c.p.p. e condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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