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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29538/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. sostenendo, con il primo motivo, che la circostanza aggravante non poteva ritenersi configurata perché i mezzi utilizzati dal concessionario non rientrerebbero nella nozione di "cosa destinata a interesse pubblico" poiché impiegati anche per attività private della società concessionaria. Con il secondo motivo deduceva la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), richiamando la continuazione, l'esiguità del danno, la mancata costituzione in giudizio della società danneggiata e la mancata quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame aspecifico per mancato confronto con la motivazione dei giudici di merito e ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, rileva la destinazione oggettiva del bene al pubblico servizio (criterio funzionale-oggettivo), indipendentemente dalla natura privata dell'ente concessionario; la raccolta e smaltimento rifiuti integra servizio pubblico e il mezzo era destinato a tale servizio. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: la Corte territoriale ha valutato congruamente che l'entità del danno, avendo riguardo al veicolo nuovo, non consente di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    La circostanza aggravante si valuta in base alla destinazione oggettiva del bene all'esercizio di un pubblico servizio; irrilevante la natura privata del soggetto proprietario se il bene è funzionale a un servizio pubblico.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede non solo occasionalità, ma anche che l'offesa e il danno o il pericolo siano di particolare esiguità secondo i criteri dell'art. 133; non è applicabile se il danno è significativo (es. danno a veicolo nuovo).

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Fornisce i criteri per la valutazione della gravità dell'offesa e dell'entità del danno ai fini della determinazione della pena e per l'applicabilità della particolare tenuità.

  • art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione dedotti; la Corte valuta la specificità e fondatezza dei motivi come prescritto da tali disposizioni.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la mancata specificità del motivo (mancato confronto con le ragioni del provvedimento impugnato) comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.

    Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • Per valutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, occorre accertare la destinazione oggettiva del bene all'esercizio di un pubblico servizio; la qualifica soggettiva del proprietario (ente pubblico o privato) è irrilevante se l'attività ha natura pubblicistica.
  • Nel caso di concessioni o appalti di servizi pubblici, i mezzi e strumenti impiegati dal concessionario possono essere considerati "cose destinate a interesse pubblico" se sono funzionali all'espletamento del servizio pubblico affidato.
  • Il rimedio in Cassazione richiede motivi specifici che confrontino puntualmente le argomentazioni del giudice di merito; la mera ripetizione delle doglianze già proposte in appello, senza confutazione analitica della motivazione, espone all'inammissibilità.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. va valutata caso per caso: non è sufficiente la modesta entità del fatto in astratto; bisogna valutare le modalità della condotta, l'entità del danno e il pericolo concreto secondo i criteri dell'art. 133. Danni significativi a beni di valore possono escludere la tenuità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e, se emerge colpa nella determinazione del motivo inammissibile, anche di ammende (Cassa delle ammende).

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