Cassazione Penale, Sentenza n. 1509/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d\'appello di Milano per tre motivi principali: 1) erronea qualificazione giuridica e applicazione della legge penale: la Corte avrebbe applicato la disciplina ordinaria della continuazione (art. 81 c.p.) invece della disciplina speciale prevista dall\'art. 219, comma 2, n. 1) della legge fallimentare, non procedendo al bilanciamento della circostanza (formalmente aggravante) con le attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla prescrizione del vincolo di permanenza nel territorio della Regione Lombardia durante l\'esecuzione della pena sostitutiva (art. 56-ter L. n. 689/1981), sostenendo che il giudice ha un margine discrezionale e che la misura non è inderogabile; 3) questione di legittimità costituzionale dell\'art. 56-ter L. n. 689/1981 per presunta lesione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell\'art. 117 Cost. in relazione all\'art. 2 CEDU, censurando l\'irragionevolezza e la sproporzione della previsione di prescrizioni accessorie (in particolare l\'obbligo di permanenza e il ritiro dei documenti di espatrio) applicate anche al lavoro di pubblica utilità non custodiale, senza valutazione concreta degli interessi pubblici e delle esigenze lavorative del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al primo motivo. Ha accertato che la Corte d\'appello ha illegittimamente applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. anziché la disciplina speciale dell\'art. 219 legge fall., omettendo il necessario bilanciamento della circostanza formalmente aggravante con le attenuanti generiche riconosciute. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d\'appello di Milano per nuovo giudizio sul trattamento della pena. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti dal provvedimento di annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Disciplina speciale per la continuazione nei reati fallimentari che, pur avendo natura derogatoria rispetto all\'art. 81 c.p., è formalmente configurata come circostanza aggravante e pertanto soggetta al bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 81 c.p.
Disciplina ordinaria della continuazione applicabile ai reati commessi in più fatti; non deve essere sostitutiva della disciplina speciale prevista per i reati fallimentari quando ricorrono i presupposti dell\'art. 219 legge fall.
art. 56-bis L. n. 689/1981
Norma che prevede la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità; menzionata nella sentenza per gli effetti della sostituzione disposta dall\'appello.
art. 56-ter L. n. 689/1981
Prevede prescrizioni accessorie (tra cui il vincolo di permanenza territoriale e il ritiro dei documenti di espatrio) connesse all\'esecuzione di pene sostitutive; la sua applicazione richiede valutazione e bilanciamento, e non è sempre inderogabile.
art. 54 comma 3 d.lgs. n. 274/2000
Citato in riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2013) che ha dichiarato l\'illegittimità costituzionale di una previsione analoga per il giudice di pace, con rilievo sulla discrezionalità del giudice nell\'applicare vincoli territoriali.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati nella censura di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena; la Corte non si è pronunciata in via piena su questi profili essendo stata la questione assorbita dall\'annullamento per vizi sanzionatori.
art. 117 Cost. in riferimento all\'art. 2 CEDU
Richiamati dal ricorrente per un profilo di compatibilità con i diritti convenzionali (interferenze con la libertà di circolazione e diritti connessi); la Corte ha ritenuto assorbita la questione dopo l\'accoglimento del primo motivo.
Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 (Loy)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che interpreta l\'art. 219 legge fall. come disciplina derogatoria della continuazione, non come aggravante strutturale, pur rilevandone la forma aggravante e quindi la sua assoggettabilità al regime delle circostanze.
Giurisprudenza successiva (es. Sez. 5, n. 48361/2018; n. 44097/2019; n. 26412/2022)
Linee interpretative che confermano l\'obbligo di sottoporre la circostanza prevista dall\'art. 219 al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e la illegittimità di applicare l\'art. 81 c.p. quando sia invece applicabile la disciplina speciale fallimentare.
Massime di principio
- Quando più reati di bancarotta si riferiscono al medesimo fallimento, va prioritariamente valutata l\'applicabilità dell\'art. 219 legge fall.: pur essendo applicato come disciplina della continuazione, assume forma di circostanza aggravante e deve essere bilanciato con le attenuanti generiche.
- È illegittimo che il giudice applichi meccanismi generali di continuazione ex art. 81 c.p. al posto della disciplina speciale fallimentare: ciò può comportare annullamento del trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio.
- Nei casi di concordato tra le parti sull\'entità della pena, il giudice deve comunque assicurare la corretta qualificazione giuridica del fatto (art. 219 vs art. 81) e l\'esercizio del bilanciamento con le circostanze attenuanti riconosciute.
- Le prescrizioni accessorie connesse alle pene sostitutive (es. vincolo di permanenza territoriale, ritiro documenti di viaggio) rientrano nell\'ambito di apprezzamento del giudice: devono essere proporzionate, motivate e bilanciate con le esigenze lavorative e personali del condannato.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità convenzionale richiedono che il ricorrente dimostri l\'incidenza concreta e sproporzionata della norma nella sua specifica situazione; tuttavia, spesso tali censure possono risultare assorbite se il vizio sostanziale ha già determinato annullamento su profili decisionali principali.
- In caso di errore di qualificazione giuridica del trattamento sanzionatorio, la Corte di legittimità tende ad annullare e rinviare il giudizio di merito anziché risolvere direttamente il bilanciamento delle circostanze.
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