Cassazione Civile, Ordinanza n. 30761/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio revocava le agevolazioni "prima casa" già fruite sull'acquisto di un immobile, ritenuto di lusso per superamento della soglia di mq 240 prevista dal d.m. 2 agosto 1969. La contestazione riguardava, in particolare, il computo della superficie utile: secondo la contribuente, l'Agenzia aveva indebitamente incluso nel calcolo un locale seminterrato adibito a magazzino e garage, che avrebbe dovuto essere escluso. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1-6 del d.m. 2 agosto 1969 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo: (1) che i locali contestati rientravano tra quelli esclusi dal computo della superficie utile; (2) che l'art. 6 del d.m. 1969 si riferirebbe alle sole unità immobiliari inserite in fabbricati plurimi e non alle case unifamiliari, che sarebbero invece riconducibili ad altra previsione del decreto. La sentenza d'appello è stata inoltre censurata per la valutazione della superficie e per l'erronea applicazione dei criteri normativi di individuazione dell'immobile di lusso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso nella parte relativa alla debenza dell'imposta e alla qualificazione dell'immobile come di lusso, confermando la decisione di merito sul punto. Ha però applicato lo jus superveniens di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011, limitatamente alle sanzioni, dichiarandole non dovute per effetto del nuovo regime che collega l'esclusione dall'agevolazione alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata. Le spese di merito sono state integralmente compensate; le spese di legittimità sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
subordina i benefici "prima casa" al fatto che l'immobile sia una casa di abitazione non avente caratteristiche di lusso
d.m. 2 agosto 1969, art. 6
superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
individua il carattere di lusso sulla base della superficie utile complessiva, con esclusione solo degli ambienti espressamente indicati
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel secondo motivo
art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011
ha superato il criterio del d.m. 2 agosto 1969 per i trasferimenti successivi al 10 gennaio 2014, collegando l'esclusione dall'agevolazione alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; opera solo ai fini sanzionatori nel caso esaminato
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
consente la trattazione da remoto in camera di consiglio
d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato quale jus superveniens rilevante per il regime sanzionatorio
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione "prima casa" in materia di imposta di registro, il carattere di lusso dell'immobile va verificato con riferimento alla superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, detraendo soltanto gli ambienti espressamente esclusi dalla norma.
- Nel calcolo della superficie utile possono essere inclusi anche locali non formalmente abitabili, se in concreto hanno caratteristiche strutturali e funzionali tali da essere utilizzabili come spazi dell'abitazione e da non conservare la tipica destinazione esclusa dal decreto.
- La nozione di "unità immobiliare" rilevante ai fini dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 non è limitata agli appartamenti in fabbricati condominiali, ma comprende qualsiasi fabbricato o porzione di esso dotato di autonomia funzionale; pertanto il criterio della superficie vale anche per le case unifamiliari.
- Lo jus superveniens che ha sostituito il criterio della superficie con quello catastale non incide automaticamente sulla debenza dell'imposta per i trasferimenti anteriori, ma può operare in bonam partem sul piano sanzionatorio, in applicazione del favor rei e anche d'ufficio in cassazione.
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