Cassazione Civile, Ordinanza n. 02164/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TOSAP relativo alle annualità 2013-2018, emesso per l'occupazione, mediante un cavalcavia, dello spazio sovrastante il suolo pubblico del Comune di Avellino. La società concessionaria autostradale aveva impugnato l'atto sostenendo che non ricorressero i presupposti impositivi previsti dagli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, perché l'occupazione sarebbe stata riconducibile a una concessione statale e alla realizzazione di un'opera pubblica; in subordine invocava l'esenzione di cui all'art. 49 del medesimo decreto. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo che la società non fosse concessionaria del Comune ma dello Stato, che la strada restasse nella titolarità dell'ente territoriale, e che comunque operasse l'esenzione per occupazioni imputabili allo Stato. Avverso tale decisione la società riscossore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle norme invocate; nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'occupazione fosse di fatto, non autorizzata dal Comune e compiuta da un soggetto privato a fini lucrativi; ulteriore nullità per omessa motivazione sull'art. 49; violazione dell'art. 49, perché l'esenzione non spetterebbe a una società per azioni che svolge attività d'impresa; infine vizio motivazionale per il richiamo alle Sezioni Unite n. 8628/2020, ritenute non pertinenti. La società concessionaria ha resistito con controricorso eccependo inammissibilità e infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi primo, secondo e quarto, ritenendo che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e avesse esaminato le questioni sollevate. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché formulato come censura sull'omesso esame di una argomentazione giuridica e, in ogni caso, precluso dalla doppia conforme. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale o provinciale mediante manufatti necessari alla rete autostradale rientra nell'art. 38 d.lgs. 507/1993 anche se posta in essere dal concessionario dell'opera pubblica e non direttamente dallo Stato, poiché la strada resta di proprietà dell'ente territoriale e l'occupazione può avvenire anche se legittima. Ha inoltre accolto il quinto motivo, precisando che l'esenzione di cui all'art. 49 presuppone che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente; pertanto, se l'occupazione è materialmente effettuata dal concessionario autostradale, l'esenzione non opera, neppure se l'opera è di proprietà statale o il concessionario sia soggetto a controllo pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società concessionaria. Le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente, mentre quelle di merito sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la denunciata violazione, osservando che la sentenza impugnata si confrontava con tutte le questioni sollevate e che la motivazione era sufficiente e puntuale.
art. 132 c.p.c.
È stata ritenuta infondata la censura di motivazione omessa o apparente, perché la decisione di merito esponeva in modo chiaro fatti e ragioni giuridiche.
art. 348-ter c.p.c.
Nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e messe a confronto le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per le censure di nullità della sentenza; la Corte ha però ritenuto infondate quelle relative agli artt. 112 e 132 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro per le censure di violazione di legge relative agli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. 507/1993.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ricordato che il vizio è riferibile solo all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non a questioni o argomentazioni giuridiche.
art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993
La tassa è dovuta per le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade e altri beni del demanio o patrimonio indisponibile comunale o provinciale; vi rientrano anche le occupazioni legate alla realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario.
art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993
Il tributo è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione, e in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo; la Corte valorizza l'ampiezza della formula e l'indifferenza della legittimità dell'occupazione ai fini della soggezione al tributo.
art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993
L'esenzione per lo Stato e altri enti pubblici richiede che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente; non opera quando l'occupazione è materialmente posta in essere da una società concessionaria.
art. 822 c.c.
La Corte lo richiama per affermare che le strade appartengono al demanio pubblico statale solo se appartengono allo Stato, sicché la strada interessata dal cavalcavia può restare di titolarità dell'ente territoriale.
art. 12, ultimo comma, l. n. 729 del 1961
È stato richiamato come conferma della possibile appartenenza delle strade interessate a enti diversi dallo Stato, limitandosi la norma a prevedere cautele e opere provvisionali durante la costruzione.
art. 106 TFUE
La Corte osserva che le imprese pubbliche o incaricate di servizi di interesse economico generale restano soggette alle regole del trattato e della concorrenza, nei limiti compatibili con la missione affidata.
art. 345 TFUE
Il richiamo serve a precisare che i trattati non pregiudicano il regime di proprietà esistente negli Stati membri, ma ciò non consente di assimilare automaticamente il concessionario allo Stato ai fini dell'esenzione.
Massime di principio
- In tema di TOSAP, l'occupazione di spazi sovrastanti strade comunali o provinciali mediante opere funzionali alla rete autostradale integra il presupposto impositivo anche se l'opera deriva da una concessione statale e sia destinata alla realizzazione di un pubblico interesse.
- Ai fini dell'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993 rileva qualsiasi occupazione di natura legittima o illegittima, e la sottrazione dell'area all'uso dell'ente territoriale è sufficiente a integrare il tributo, senza che occorra un'occupazione abusiva in senso stretto.
- La proprietà del manufatto autostradale e la titolarità del suolo su cui esso insiste vanno tenute distinte: la struttura può appartenere allo Stato o al concessionario, mentre la strada sottostante resta dell'ente territoriale in mancanza di trasferimento.
- L'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993 presuppone che l'occupazione sia materialmente imputabile al soggetto esente; non basta che l'opera persegua finalità pubbliche o sia destinata a ritornare allo Stato al termine della concessione.
- La qualità di società concessionaria, anche se sottoposta a controllo pubblico o a vincoli di matrice pubblicistica, non la rende automaticamente una mera longa manus dell'amministrazione, né le consente di fruire delle esenzioni riservate allo Stato.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per censurare argomentazioni giuridiche o il richiamo a precedenti giurisprudenziali.
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