Cassazione Penale, Sentenza n. 22773/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 19/05/2022. Tuttavia l'imputato è deceduto il 29/01/2023 (certificato anagrafico prodotto dal difensore e verificato dalla Cancelleria) nelle more della fissazione del ricorso. Poiché la morte ha estinto il reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen., la prosecuzione del procedimento di merito è impossibile e si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, anziché una pronuncia sul merito o un proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. La Corte ha rilevato che la morte è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; ciò impone l'annullamento senza rinvio con enunciazione della causale nel dispositivo, esaurendosi così il rapporto processuale e precludendosi ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La norma dispone l'estinzione del reato per morte dell'imputato. La Corte ha ritenuto che, accertato il decesso, il titolo di punibilità si estingue e non può più essere pronunciata una condanna o un proscioglimento di merito.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui, se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. L'enunciazione della causale deve comparire nel dispositivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma riguarda il proscioglimento nel merito; la Corte ha sottolineato che, quando la morte estingue il reato e non risulta dall'impugnata evidenza che il reato fosse già estinto, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.
Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longo) - giurisprudenza
Precedente richiamato che conferma l'obbligo di annullamento senza rinvio se la morte dell'imputato interviene dopo la proposizione del ricorso, rilevando l'impossibilità di pronunciarsi sul merito e la necessità di enunciare la causa di estinzione nel dispositivo.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p., rendendo impossibile la prosecuzione del giudizio penale e qualsiasi condanna.
- Se la morte interviene dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e deve enunciare nel dispositivo la causa di estinzione (art. 620 c.p.p.).
- Non è possibile, dopo la morte dell'imputato, pronunciare un proscioglimento nel merito salvo che dall'impugnata sentenza non emerga chiaramente che il reato era già estinto; in mancanza, si procede ad annullamento senza rinvio (art. 129, comma 2 c.p.p.).
- In situazioni analoghe occorre produrre e verificare tempestivamente il certificato di morte; una volta accertata la morte, l'azione penale si estingue e le parti devono essere avvisate dell'impossibilità di ricevere una pronuncia di merito.
- La presenza di un ricorso già pendente non impedisce l'estinzione del reato; al contrario, la morte intervenuta nelle more impone l'annullamento senza rinvio e la chiusura del relativo rapporto processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →