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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27764/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con due motivi: 1) violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione per omissione della verifica circa l'esistenza di cause di proscioglimento; 2) violazione dell'art. 240 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di euro 14.225 ritrovata presso gli imputati. I ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza applicativa della pena e della misura ablativa.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, trattandosi di patteggiamento dopo la legge n. 103/2017, si applica l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che limita l'impugnabilità in Cassazione alle sole ipotesi tassativamente indicate; pertanto una censura fondata sulla mancata verifica di cause di proscioglimento è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la confisca della somma ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (applicazione della presunzione di illecita accumulazione prevista dal comma 7-bis), rilevando che il G.I.P. ha motivato adeguatamente sulla mancanza di lecite fonti di reddito e sull'ammissione degli imputati circa la provenienza del denaro dall'attività di spaccio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In precedenza il G.I.P. aveva applicato a Salzillo la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione e euro 8.000 di multa (oltre le imputazioni per gli artt. 697 e 337 c.p.), e a Di Giandomenico la pena di 2 anni di reclusione e euro 4.000 di multa; è stata disposta la confisca di euro 14.225.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; disciplina l'accordo fra parti e la pronuncia del giudice che ratifica la proposta di applicazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; la Corte l'ha applicata per escludere l'ammissibilità del primo motivo basato su art.129 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la censura fondata sulla mancata verifica di cause di proscioglimento non sia ammissibile in Cassazione contro sentenza di patteggiamento per effetto dell'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma del codice penale richiamata nella censura relativa alla confisca; la Corte ha esaminato il tema della confisca ma ha ritenuto, con riferimento alla normativa speciale sullo stupefacente, che la confisca fosse legittima.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4 e comma 7-bis

    Articolo sul traffico di stupefacenti; il comma 7-bis prevede la confisca come misura ablativa fondata sulla presunzione di illecita accumulazione del patrimonio. La Corte ha ritenuto che la confisca del denaro fosse legittima anche senza prova di un nesso eziologico diretto, dato che il G.I.P. ha motivato sulle ragioni della decisione (assenza di redditi leciti e ammissione degli imputati).

  • art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309/1990

    Rilievo sulla recidiva/attenuanti o circostanze del reato richiamate nella contestazione originaria; citata nella descrizione dei capi imputati nella sentenza di patteggiamento.

  • artt. 697 e 337 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati distinti contestati a Salzillo (segnalati nella sentenza originaria); la Corte non ha annullato le applicazioni delle pene concordate.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50

    Norma che ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p.; la Corte ha richiamato la modifica normativa per spiegare la restrizione dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento è molto limitato: sono ammessi solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche o basate su omissioni probatorie ordinarie risultano inammissibili.
  • Una contestazione relativa alla mancata verifica di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non è idonea, di per sé, a ottenere l'ammissibilità del ricorso in Cassazione se la sentenza è di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
  • La confisca ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, e in particolare la confisca fondata sulla presunzione di illecita accumulazione (comma 7-bis), non richiede l'accertamento di un nesso eziologico diretto tra reato e beni quando sussistono elementi che giustificano la presunzione (assenza di redditi leciti, rinvenimento con lo stupefacente, ammissione degli imputati).
  • Il giudice è comunque obbligato a motivare adeguatamente la confisca: deve spiegare perché ritiene inattendibili le giustificazioni sulla provenienza o illustrare i presupposti della presunzione legislativa; motivazioni complete riducono la possibilità di successo del ricorso.
  • Per impugnare con successo una sentenza di patteggiamento in Cassazione è strategico concentrarsi su vizi chiaramente rientranti nelle fattispecie dell'art. 448, comma 2-bis (es. difetto di volontà, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e fornire argomentazioni specifiche e documentate.

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