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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7253 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato gli avvisi di intimazione di pagamento sostenendo che non fossero state validamente notificate né le intimazioni né le cartelle di pagamento presupposte. In particolare, ha contestato il rispetto delle formalità previste per la notificazione agli enti collettivi, l'assenza di un adeguato accesso presso la sede sociale, l'insufficienza delle relate e degli estratti di ruolo e la conseguenza giuridica dell'eventuale omessa notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato in fatto la regolarità delle notificazioni: il notificatore si era recato presso la sede sociale, risultata chiusa, e successivamente presso la residenza dell'amministratore unico, consegnando gli atti al fratello dello stesso, qualificatosi come persona incaricata di ricevere le notifiche per la società. Le censure della cooperativa miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell'accertamento di fatto, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre spese forfetarie e accessorie.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche e agli enti. La Corte ha ritenuto valido l'accertamento dei giudici di merito circa il tentativo di notifica presso la sede sociale e la successiva consegna presso la residenza dell'amministratore a persona indicata come incaricata.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Riguarda la relazione di notificazione. Le contestazioni relative al contenuto e alla portata probatoria delle relate sono state ritenute collegate all'accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Consente di denunciare, rispettivamente, violazioni di legge e vizi motivazionali. La Corte ha escluso che tali motivi potessero essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario e rileva anche rispetto alla possibilità di contestare la mancata o invalida notificazione degli atti presupposti.

  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione ai rapporti tra atto presupposto e atto successivo della riscossione; la Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate le doglianze sulla notificazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30

    Richiamato in tema di riscossione e intimazione di pagamento. La decisione ha confermato la validità della procedura alla luce dell'accertata regolarità delle notificazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la lettura dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo specifiche e decisive violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
  • Per contestare una notifica non è sufficiente affermare genericamente che la relata sia incompleta o che la consegna sia avvenuta a una persona diversa dal destinatario: occorre dimostrare concretamente la violazione delle formalità applicabili e la sua incidenza sulla validità della notifica.
  • Per le società, il tentativo di notifica presso la sede legale e la successiva consegna presso la residenza dell'amministratore o a persona qualificatasi come incaricata possono essere ritenuti validi se adeguatamente documentati nella relata.
  • La produzione degli atti e delle relate di notifica consente al giudice di verificare la regolarità della procedura; una contestazione meramente alternativa della ricostruzione documentale difficilmente supera il vaglio di legittimità.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato espressamente le eccezioni di omessa notifica e le ha rigettate con motivazione non apparente o illogica, la censura in cassazione deve riguardare una specifica violazione giuridica e non una semplice diversa interpretazione dei documenti.

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