Sentenza n. 5763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 494 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento regionale di chiusura degli allevamenti per esercizio in assenza di AIA
Esito
Favorevole al resistente (autorità ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Umbria che aveva confermato la determina regionale disponente la chiusura, entro 180 giorni, di due allevamenti intensivi di suini ritenuti unitariamente considerati e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, in quanto complessivamente capaci di 2.400 capi, oltre la soglia di 2.000 prevista per l'attività di allevamento intensivo di suini da produzione oltre 30 kg. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea ricostruzione dello stato dei luoghi, dell'ubicazione degli allevamenti, della cella frigorifera e delle particelle destinate ai reflui. Con il secondo ha contestato l'esistenza di un collegamento organizzativo e funzionale tra i due allevamenti, sostenendo la loro autonomia. Ha inoltre censurato il rigetto della richiesta di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-decies, comma 9, lettera d), d.lgs. 152/2006, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. Le amministrazioni hanno sostenuto la legittimità dell'accertamento, fondato sulla contiguità dei siti, sull'unicità della proprietà e della gestione, sulla condivisione della cella frigorifera, sull'uso promiscuo delle particelle per lo spargimento dei reflui, sulla viabilità di collegamento e sulle risultanze dei sopralluoghi e delle dichiarazioni raccolte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo considerare unitariamente i due allevamenti, valorizzando una nozione sostanziale di azienda rispetto alla separazione formale dei siti o dei codici stalla. La contiguità degli allevamenti, la comune proprietà e gestione, la presenza di una sola cella frigorifera utilizzata per entrambi, il punto unico di raccolta delle carcasse, l'uso promiscuo di ventidue particelle per lo spargimento dei reflui, la viabilità vicinale e le recinzioni discontinue costituiscono, valutati nel loro complesso, elementi sufficienti a dimostrare il collegamento funzionale e l'unitarietà gestionale. L'accertamento tecnico-amministrativo di Regione e ARPA è stato ritenuto non manifestamente irragionevole né illogico, sicché non era sindacabile nel merito dal giudice. Le dichiarazioni riferite dagli autisti della ditta di smaltimento, contenute nella documentazione amministrativa, sono state ritenute liberamente valutabili nel processo amministrativo e idonee, insieme agli altri elementi, a formare il convincimento del giudice; non è stato ritenuto pertinente il richiamo all'art. 195, comma 4, c.p.p. Il rigetto della richiesta di verificazione o CTU è stato confermato anche perché lo stato dei luoghi era stato modificato dopo gli accertamenti di ARPA, con recinzioni e archi di disinfezione realizzati per prescrizione dell'USL. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta poiché la società era stata coinvolta nel procedimento mediante richieste di informazioni tecniche e amministrative, successivamente sollecitate. È stata esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità: la chiusura dell'installazione prevista dall'art. 29-decies, comma 9, lettera d), opera in presenza di violazioni particolarmente gravi, quale l'esercizio in assenza di AIA, e non per qualsiasi violazione; la disciplina è quindi compatibile con proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda
L'AIA è necessaria per le installazioni che svolgono attività incluse nell'Allegato VIII alla Parte II del Codice dell'ambiente.
Allegato VIII, Parte II, paragrafo 6.6, lettera b), d.lgs. 152/2006
allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)
La soglia di assoggettamento all'AIA è superata quando la capacità complessiva degli allevamenti funzionalmente unitari eccede 2.000 posti suini da produzione oltre 30 kg.
art. 29-decies, comma 9, lettera d), d.lgs. 152/2006
alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione
La chiusura dell'installazione è una misura applicabile nei casi di particolare gravità, tra cui l'esercizio in assenza di AIA; la previsione non è stata ritenuta incostituzionale.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria come autonomo vizio invalidante, poiché la società era stata comunque coinvolta nel procedimento mediante richieste di informazioni.
art. 14, DGR Umbria n. 1492/2006
Le dichiarazioni relative all'utilizzazione agronomica dei reflui, anche per l'uso promiscuo delle particelle, sono state valorizzate come elemento del collegamento funzionale tra gli allevamenti.
paragrafo 5.5, comma 2, D.G.R. Umbria n. 107/2019
se gli impianti hanno strutture in comune che implicano un collegamento funzionale [...], può essere presentata una unica AIA
Le linee guida consentono di considerare unitariamente allevamenti distinti ma collegati funzionalmente e chiariscono che gli esempi di collegamento non sono tassativi.
Direttiva (UE) 2024/1785, dodicesimo considerando
al fine di evitare la suddivisione artificiale delle aziende [...], l'autorità competente può considerare le installazioni in questione come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità
Il considerando è stato utilizzato quale elemento interpretativo sovranazionale a sostegno della valutazione sostanziale e antielusiva dell'unitarietà degli allevamenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettamento ad AIA degli allevamenti intensivi, la soglia di capacità deve essere calcolata considerando unitariamente anche installazioni formalmente distinte quando, per contiguità, comune proprietà o gestione e collegamenti organizzativi o funzionali, esse costituiscano sostanzialmente un'unica azienda.
- Il collegamento funzionale tra allevamenti può essere dimostrato mediante una valutazione complessiva di elementi quali la condivisione di strutture necessarie, l'unicità del punto di raccolta delle carcasse, l'uso promiscuo delle aree per lo smaltimento dei reflui, la viabilità interna o vicinale e l'organizzazione unitaria della gestione; gli esempi indicati dalle linee guida non sono tassativi.
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione in materia di collegamento funzionale e assoggettamento ad AIA sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o carenza istruttoria, senza sostituzione del giudice all'amministrazione nelle valutazioni tecniche.
- Nel processo amministrativo, dichiarazioni acquisite dall'amministrazione e riferite in atti istruttori possono essere liberamente valutate dal giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento insieme agli altri elementi probatori; le regole proprie della prova testimoniale nel processo penale non sono automaticamente applicabili.
- La previsione della chiusura dell'installazione per esercizio in assenza di AIA, contenuta nell'art. 29-decies, comma 9, lettera d), d.lgs. 152/2006, è compatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza perché si riferisce alle violazioni particolarmente gravi e non a qualsiasi inosservanza.
- La partecipazione dell'interessato può risultare assicurata anche mediante richieste di informazioni tecniche e amministrative svolte nel corso dell'istruttoria, sicché l'omissione di una formale comunicazione di avvio non determina l'illegittimità del provvedimento quando il privato sia stato concretamente coinvolto nel procedimento.
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