Sentenza n. 952/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del direttore di area di ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, Area farmaci, diagnostici e dispositivi medici, del 19 dicembre 2025, n. 1576, avente a oggetto “ESTARSDAFA03PR06 – aggiudicazione fornitura in accordo quadro multifornitore di sacche per nutrizione parenterale occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Toscana, importo complessivo di € 5.635.354,32 (iva inclusa) per un quadro economico di € 12.706.943,19 iva inclusa riferimento programmazione sacche per nutrizione parenterale cui 2025-031-0031. 33692200-9 prodotti nutrizione parenterale” e relativi allegati, con particolare riferimento al lotto n. 6, CIG B8EA6682D9; - in via subordinata, della delibera di indizione della procedura, della lettera di invito, dell’elenco dei lotti, del capitolato tecnico e di tutti gli atti della procedura con particolare riferimento al lotto 6; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per la condanna della stazione appaltante a escludere la controinteressata e conseguentemente per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BAXTER S.P.A. il 10.3.2026 : - del “VERBALE DELL’ORGANO TECNICO DI VALUAZIONE DEL 26/01/2026” dell’ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, relativo a “Fornitura di SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana” reso all’esito della “seduta dell’OTV per discutere dell’istanza in autotutela e del ricorso pervenuto per i lotti 6, 7 e 8 dalla Ditta Baxter spa relativamente all’aggiudicazione dell’Appalto specifico ESTARSDAFA03PR06 per la fornitura di SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, con particolare riferimento al lotto 6, trasmesso a mezzo pec in data 27 gennaio 2026; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per la condanna della stazione appaltante a escludere la controinteressata e conseguentemente per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 4 di una procedura per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale e successivo verbale di conferma dell’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l’ammissione e l’aggiudicazione dell’offerta dell’impresa controinteressata, relativa a sacche contenenti acidi grassi a catena lunga insieme ad acidi grassi a catena media e omega 3. Secondo la ricorrente, la lex specialis del lotto n. 4, richiedendo sacche “con” acidi grassi a catena lunga, avrebbe imposto la presenza esclusiva di tale tipologia di grassi. La ricorrente deduceva inoltre che l’ammissione di miscele composite avrebbe frustrato la distinzione tra i lotti, reso permeabili le relative prescrizioni e consentito la ripetuta aggiudicazione del medesimo prodotto. Veniva altresì dedotta l’incompatibilità tra l’ammissione di prodotti aventi caratteristiche diverse e il criterio del prezzo più basso, ritenuto applicabile soltanto a prodotti standardizzati. Con i motivi aggiunti veniva impugnato il verbale dell’organo tecnico di valutazione che, in sede di autotutela, aveva confermato l’ammissibilità dell’offerta, ribadendo che la previsione dei grassi a catena lunga non aveva carattere esclusivo e che l’aggiunta di grassi a catena media e omega 3 costituiva un arricchimento del contenuto lipidico. La ricorrente contestava anche l’affermazione secondo cui eventuali esigenze di pazienti allergici avrebbero potuto essere soddisfatte mediante gli altri fornitori dell’accordo quadro multifornitore.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha interpretato la preposizione “con”, contenuta nella descrizione del lotto, come indicativa della presenza degli acidi grassi a catena lunga, ma non come imposizione della loro esclusività: la lex specialis non precisava infatti che dovessero essere presenti “soltanto” o “esclusivamente” tali acidi. L’interpretazione sistematica dei lotti ha confermato tale conclusione, poiché il lotto n. 4 restava distinto dagli altri per ulteriori requisiti relativi alla via di somministrazione, al contenuto calorico, alla percentuale lipidica e alla composizione aminoacidica. L’aggiunta di acidi grassi a catena media e omega 3, a parità degli altri requisiti, non rendeva quindi il prodotto indistinguibile dagli articoli oggetto degli altri lotti. Il Collegio ha inoltre ritenuto non decisiva l’argomentazione fondata sulle esigenze dei pazienti allergici, osservando che l’acquisto di oltre 30.000 sacche con acidi grassi a catena lunga difficilmente poteva essere destinato esclusivamente a esigenze sporadiche e che tali esigenze avrebbero potuto essere soddisfatte, ove insorte, mediante l’accordo quadro multifornitore. È stata respinta anche la censura relativa al prezzo più basso: le sacche per nutrizione parenterale non sono state considerate prodotti tecnologicamente complessi e la lex specialis aveva puntualmente standardizzato i requisiti rilevanti. La commissione non aveva effettuato una valutazione qualitativa per selezionare l’offerta, ma si era limitata a confermarne l’ammissibilità; l’aggiudicazione era stata effettuata mediante il prezzo più basso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis descrive una fornitura come composta “con” un determinato elemento, tale formulazione indica normalmente la necessaria presenza di quell’elemento, ma non ne impone l’esclusività se il bando non utilizza espressioni univoche quali “soltanto” o “esclusivamente”.
- L’interpretazione della lex specialis deve essere condotta anche in senso sistematico, considerando l’insieme dei requisiti distintivi dei lotti; l’aggiunta di componenti ulteriori non rende di per sé permeabili o indistinti lotti che restano differenziati da altri parametri tecnici e funzionali.
- In una gara da aggiudicare al prezzo più basso, l’ammissione di un prodotto che possiede tutti i requisiti minimi prescritti e presenta componenti aggiuntive non comporta automaticamente una valutazione qualitativa incompatibile con il criterio di aggiudicazione, purché la commissione si limiti a verificare l’ammissibilità dell’offerta.
- La previsione di requisiti tecnici puntualmente individuati nella lex specialis può rendere compatibile il criterio del prezzo più basso anche quando il prodotto presenta alcune variabili compositive, qualora non si tratti di una fornitura tecnologicamente complessa e i requisiti rilevanti siano adeguatamente standardizzati.
- Nell’interpretazione della lex specialis rileva anche il principio del favor partecipationis, che orienta, in caso di formulazioni non escludenti, verso l’ammissione dell’offerta conforme ai requisiti minimi e non verso l’esclusione per caratteristiche aggiuntive non espressamente vietate.
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