Regolamento (UE) 2021/535
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione attua il regolamento (UE) 2019/2144 dettando procedure uniformi e specifiche tecniche per l’omologazione UE di veicoli e di vari sistemi/componenti connessi alla sicurezza generale. Il testo sostituisce e aggiorna una serie di precedenti regolamenti, recependo prassi attuali, sviluppi tecnologici e l’allineamento con i regolamenti UNECE richiamati. Vengono disciplinati in modo puntuale sia gli aspetti documentali e procedurali dell’omologazione, sia requisiti tecnici specifici per numerose aree, inclusi VIN, targhe, visibilità, accesso, traino, masse e dimensioni, dispositivi aerodinamici e sistemi a idrogeno. È prevista una data di applicazione differita al 6 luglio 2022 e una disciplina transitoria per le omologazioni già rilasciate.
Stabilisce procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione UE di veicoli delle categorie M, N e O, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, con riguardo a sicurezza generale, requisiti costruttivi, masse e dimensioni, dispositivi aerodinamici e impianti a idrogeno.
Ambito di applicazione
Si applica all’omologazione UE di veicoli delle categorie M, N e O e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento (UE) 2018/858. Riguarda in particolare targhetta regolamentare e VIN, alloggiamento targhe di immatricolazione, tergicristalli e lavacristalli, parafanghi, dispositivi di sbrinamento e disappannamento, dispositivi di traino, sistemi antispruzzi, indicatori di cambio di marcia, accesso al veicolo, retromarcia, sistemi di protezione frontale, masse e dimensioni, dispositivi aerodinamici e impianti a idrogeno. Non disciplina in modo autonomo l’omologazione generale dei veicoli, ma integra le procedure del regolamento (UE) 2018/858 e richiama numerosi regolamenti UNECE; per diverse materie sono previste esclusioni o applicazioni differenziate per categorie di veicoli, veicoli fuoristrada, veicoli speciali, rimorchi e casi di equipaggiamenti opzionali o configurazioni specifiche. Si applica dal 6 luglio 2022; resta ferma la validità delle omologazioni rilasciate prima di tale data nei limiti indicati dall’articolo 12.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535: omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/2144, stabilendo un quadro tecnico-amministrativo uniforme per l’omologazione UE di veicoli delle categorie M, N e O e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Il testo risponde all’esigenza di riprendere e aggiornare precedenti discipline abrogate o in via di abrogazione, allineandole alle prassi attuali, agli sviluppi tecnologici e ai regolamenti UNECE richiamati.
Ambito applicativo e coordinamento con altre fonti UE
Il regolamento si inserisce nel sistema dell’omologazione UE delineato dal regolamento (UE) 2018/858 e dal regolamento (UE) 2019/2144. Le procedure generali di omologazione dei capi III e IV del regolamento (UE) 2018/858 restano applicabili, mentre il presente atto specifica schede informative, certificati, addenda e marchi di omologazione per i singoli ambiti tecnici disciplinati. L’ambito è costruito per essere coerente con l’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 e con i regolamenti UNECE ivi elencati.
Struttura delle omologazioni e documentazione richiesta
La disciplina prevede che il costruttore o il suo rappresentante presenti una domanda utilizzando il modello di scheda informativa pertinente. In alcuni casi non occorre descrivere analiticamente componenti o entità già omologati UE o ONU, purché i numeri e i marchi di omologazione siano indicati e i certificati siano resi disponibili all’autorità. Il certificato di omologazione UE deve seguire i modelli dell’allegato I e includere addenda con le informazioni specifiche richieste per ciascun tema tecnico.
Omologazione basata sui regolamenti UNECE
Gli articoli 3 e 4 disciplinano l’omologazione dei tipi conformi alle prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE richiamati. È previsto il rilascio del certificato di omologazione UE se il tipo è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili; il certificato deve basarsi sul modello UE ma lasciare in bianco la casella relativa al numero di omologazione ONU. Inoltre, i componenti o le entità tecniche indipendenti conformi devono recare il marchio UE previsto dal regolamento (UE) 2020/683.
Targhetta regolamentare, VIN e targhe di immatricolazione
L’allegato II disciplina la targhetta regolamentare del costruttore e il VIN. La targhetta deve contenere, tra l’altro, denominazione del costruttore, numero di omologazione, numero VIN e masse ammissibili; sono previste regole specifiche per rimorchi e veicoli pesanti, nonché per l’indicazione delle masse per immatricolazione in alcuni casi. Il VIN è composto da WMI, VDS, cifra di controllo e VIS, con divieto di usare lettere non ammesse e con prescrizioni su altezza dei caratteri, posizione e marcatura sul telaio.
L’allegato III disciplina invece l’alloggiamento per targhe anteriori e posteriori: requisiti geometrici, visibilità, inclinazione, altezze minime e massime, compatibilità con il traino e prove di conformità. È espressamente richiesto che, dal 6 luglio 2022 e dal 7 luglio 2026, vengano rispettati i requisiti della cifra di controllo del VIN e dell’alloggiamento della targa anteriore, rispettivamente per l’omologazione e per l’immatricolazione/messa in circolazione.
Tergicristalli, lavacristalli, parafanghi, sbrinamento e disappannamento
L’allegato IV contiene specifiche dettagliate per tergicristalli e lavacristalli, con requisiti su raggio d’azione, frequenze di battuta, resistenza allo stallo, funzionamento a basse temperature e prove di efficacia del lavaggio, oltre a una sezione dedicata ai lavacristalli come entità tecniche indipendenti. L’allegato V disciplina i parafanghi, inclusa la protezione contro spruzzi e la compatibilità con dispositivi di trazione sulla neve.
L’allegato VI fissa gli standard per i dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza: obiettivi di sbrinamento del 80 %/95 % e disappannamento del 90 %/80 % entro tempi determinati, prove a -8 °C o -18 °C per lo sbrinamento e a -3 °C per il disappannamento, e requisiti sul generatore di vapore. Sono dettagliate le procedure di prova, le condizioni ambientali e le istruzioni per la preparazione del parabrezza.
Dispositivi di traino, accesso al veicolo e retromarcia
L’allegato VII riguarda i dispositivi di traino, imponendo dispositivi anteriori su tutti i veicoli a motore e, per talune categorie, anche posteriori; ciascun dispositivo deve sostenere una forza statica pari ad almeno metà della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. L’allegato X definisce requisiti di accesso all’abitacolo, con prescrizioni su pedane, predellini, maniglie e altezze massime/minime a seconda della categoria del veicolo e dell’uso fuoristrada.
L’allegato XI prevede che tutti i veicoli a motore siano dotati di un dispositivo di retromarcia facilmente azionabile dal posto di guida, ammettendo un breve ritardo tra selezione e attivazione della retromarcia.
Sistemi antispruzzi, GSI e sistemi di protezione frontale
L’allegato VIII disciplina i sistemi antispruzzi e le relative entità tecniche indipendenti, con una distinzione tra dispositivi ad assorbimento di energia e dispositivi di separazione aria/acqua. Sono previste prove specifiche e soglie di rendimento, nonché marchi di omologazione con simboli dedicati (“A” o “S”).
L’allegato IX disciplina gli indicatori di cambio di marcia (GSI) per veicoli M1 con cambio manuale e massa di riferimento non superiore a 2610 kg o con omologazione estesa ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007. Il sistema deve fornire indicazioni ottiche separate, non interferire con i dispositivi di sicurezza e perseguire il risparmio di carburante senza compromettere il funzionamento del veicolo; il costruttore deve fornire documentazione tecnica e può far eseguire una determinazione analitica o una prova su banco dinamometrico.
L’allegato XII disciplina i sistemi di protezione frontale per M1 e N1, compresi requisiti geometrici, limiti di massa e prove d’urto con dispositivi di simulazione della gamba, della coscia e della testa. Sono previste diverse soglie in funzione della conformità del veicolo alle norme pedoni precedenti e una specifica disciplina per le entità tecniche indipendenti.
Masse, dimensioni, manovrabilità e dispositivi aerodinamici
L’allegato XIII è il più ampio e disciplina masse e dimensioni per tutte le categorie di veicoli, con sezioni distinte per M1/N1, M2/M3, N2/N3 e O. Definisce le nozioni di massa in ordine di marcia, massa utile, massa massima tecnicamente ammissibile, massa rimorchiabile, massa sull’asse e sui gruppi di assi, oltre alle regole di distribuzione del carico, traino, capacità di spunto in salita, potenza motore e manovrabilità. Vi sono limiti dimensionali puntuali, regole per cabine allungate, dispositivi aerodinamici e deroga controllata per alcuni veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, con obbligo di indicazione specifica sulla targhetta regolamentare.
Lo stesso allegato contiene una disciplina molto dettagliata degli apparecchi e dispositivi aerodinamici, inclusi requisiti di retrazione/piegatura, resistenza meccanica, sicurezza in caso d’urto e compatibilità con la protezione antincastro. Sono inoltre previste condizioni specifiche per l’involucro tridimensionale della cabina e per la pendenza superabile dei veicoli fuoristrada.
Sospensioni equivalenti, assi sollevabili/scaricabili e veicoli a idrogeno
Sempre nell’allegato XIII è prevista una sezione sulle condizioni di equivalenza di una sospensione a una sospensione pneumatica, con parametri di frequenza e smorzamento e relativa procedura di prova, nonché una sezione dedicata agli assi sollevabili o scaricabili e al loro impiego in condizioni normali e su superfici sdrucciolevoli.
L’allegato XIV disciplina gli impianti a idrogeno, distinguendo tra impianti di stoccaggio di idrogeno liquefatto (LHSS), componenti specifici e impianti di alimentazione del carburante dei veicoli, con ulteriori prescrizioni sulla compatibilità dei materiali e sul dispositivo di rifornimento. Sono previste prove di pressione, tenuta, ciclo termico, corrosione, esposizione al fuoco, urto e rilascio controllato, oltre a requisiti di etichettatura, identificazione del veicolo e geometria del dispositivo di rifornimento. Per i veicoli con CHSS è richiesta la doppia marcatura secondo il regolamento UNECE n. 134 e il presente regolamento, mentre per i veicoli con LHSS sono previste omologazioni e marcature conformi al solo presente atto.
Marchi di omologazione e allegati tecnici
Per entità tecniche indipendenti e componenti sono previsti marchi di omologazione UE standardizzati, con lettera “e”, numero distintivo dello Stato membro, serie di modifiche e numero di omologazione base. Gli allegati contengono anche tabelle di categorie di veicoli e dispositivi che non devono essere considerati nel calcolo delle dimensioni massime, oltre a divergenze ammissibili per omologazione e conformità della produzione.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 12 tutela le omologazioni anteriori al 6 luglio 2022 e consente il rilascio di estensioni ai sensi dei regolamenti abrogati per gli oggetti disciplinati dagli allegati del nuovo regolamento. L’articolo 13 prevede un obbligo di collaborazione informativa nei confronti della Commissione, con trattamento confidenziale dei dati. L’articolo 14 dispone l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma rinvia l’applicazione sostanziale al 6 luglio 2022.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito generale
L’articolo 1 definisce le procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione UE dei veicoli delle categorie M, N e O e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti; prevede inoltre procedure uniformi per l’uso di componenti con marchio UE al posto di componenti con marchio ONU, per il ricorso ai servizi tecnici interni e per le prove virtuali.
Definizioni operative
L’articolo 2 fornisce definizioni rilevanti per l’omologazione di tipi di veicolo e di sistemi specifici, tra cui targhetta regolamentare, VIN, sistemi di traino, sistemi antispruzzi, GSI, dispositivi aerodinamici, impianti di stoccaggio dell’idrogeno liquefatto e compresso, e veicoli alimentati a idrogeno.
Domanda e rilascio dell’omologazione in base ai regolamenti UNECE
Gli articoli 3 e 4 disciplinano la presentazione della domanda mediante scheda informativa, l’utilizzo di dati e certificati relativi a componenti già omologati, l’accettazione di componenti con marchio UE in casi specifici e il rilascio del certificato di omologazione UE conforme ai modelli dell’allegato I. Sono previste regole specifiche anche per servizi tecnici interni e prove virtuali.
Omologazione di sistemi del veicolo: targhetta, VIN, targhe, tergicristalli, parafanghi, sbrinamento, traino, antispruzzi, GSI, accesso e retromarcia
Gli articoli 5 e 6 impongono domande separate e modelli specifici per ciascun sistema del veicolo. Sono definiti requisiti tecnici e documentali per targhetta regolamentare e VIN, alloggiamento targhe, tergicristalli/lavacristalli, parafanghi, dispositivi di sbrinamento e disappannamento, dispositivi di traino, sistemi antispruzzi, indicatori di cambio di marcia, accesso al veicolo e retromarcia; l’articolo 6 prevede anche deroghe limitate per veicoli con dimensioni superiori ai limiti ordinari e per il trasporto di carichi indivisibili.
Omologazione di entità tecniche indipendenti e componenti
Gli articoli 7-11 disciplinano l’omologazione UE di entità tecniche indipendenti per tergicristalli/lavacristalli, sistemi antispruzzi, protezione frontale e dispositivi aerodinamici, nonché l’omologazione di componenti a idrogeno. Sono previsti contenuti della domanda, criteri di conformità, regole sul marchio di omologazione e allegati tecnici specifici.
Disposizioni transitorie, informazioni e applicazione
L’articolo 12 stabilisce che dal 6 luglio 2022 le autorità rifiutano nuove omologazioni non conformi per VIN e alloggiamento della targa anteriore; dal 7 luglio 2026 gli stessi requisiti diventano ostativi all’immatricolazione e alla messa in circolazione. L’articolo 13 impone ai costruttori e alle autorità di fornire alla Commissione, su richiesta, informazioni riservate per ulteriori sviluppi. L’articolo 14 fissa l’entrata in vigore e l’applicazione dal 6 luglio 2022.
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