Regolamento (UE) 2021/557
Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro europeo delle cartolarizzazioni per favorire la ripresa economica dopo la crisi COVID-19, ampliando il regime STS alle cartolarizzazioni sintetiche in bilancio e agevolando il trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Introduce definizioni specifiche, criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione, regole sul mantenimento del rischio, sulla protezione del credito e sulla vigilanza. Prevede inoltre profili di trasparenza in materia di sostenibilità, obblighi di notifica e un sistema di controlli e sanzioni, con monitoraggio macroprudenziale affidato al CERS.
Modifica il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro STS alle cartolarizzazioni sintetiche in bilancio e introducendo misure mirate per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, anche in chiave di ripresa post-COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle cartolarizzazioni disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2402, con particolare riguardo: (i) alle cartolarizzazioni tradizionali già soggette al quadro STS; (ii) alle cartolarizzazioni sintetiche in bilancio che, se conformi ai nuovi articoli 26 bis-26 sexies, possono ottenere la qualifica STS; (iii) alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, per le quali sono previsti adattamenti specifici di definizioni, mantenimento del rischio, due diligence e requisiti informativi. Incide su cedenti, promotori, prestatori originari, SSPE, investitori, autorità competenti, EBA, ESMA, EIOPA e CERS; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle liste UE di giurisdizioni non cooperative o ad alto rischio, nonché dai requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle regole di notifica e vigilanza STS.
Regolamento (UE) 2021/557: modifica del quadro STS per cartolarizzazioni sintetiche e esposizioni deteriorate
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/2402 per rafforzare il ruolo delle cartolarizzazioni nel sostegno alla ripresa economica dopo la crisi COVID-19. Il legislatore UE introduce un quadro STS specifico per le cartolarizzazioni sintetiche in bilancio, adattando i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione alla natura del trasferimento del rischio tramite accordi di protezione del credito, e interviene anche sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate per facilitare la gestione delle NPL senza indebolire la prudenza regolamentare.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la pandemia ha generato forti tensioni su liquidità, credito e qualità degli attivi bancari. Il regolamento mira quindi a creare uno strumento addizionale per liberare capacità di prestito, allineando gli interessi di cedenti, promotori, originator e investitori e preservando la stabilità finanziaria.
Nuove definizioni e perimetro oggettivo
L’articolo 2 del regolamento 2017/2402 viene integrato con definizioni essenziali per la nuova disciplina:
- "esposizione deteriorata", rinviando all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- "cartolarizzazione di esposizioni deteriorate", quando il portafoglio è composto per almeno il 90% da esposizioni deteriorate;
- "accordo sulla protezione del credito", cioè il contratto tra cedente e investitore per il trasferimento del rischio di credito tramite garanzie o derivati su crediti;
- "margine positivo sintetico" e "sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile", rilevanti per il calcolo del rischio trattenuto e del valore netto delle esposizioni deteriorate;
- "fattori di sostenibilità", richiamati dal regolamento (UE) 2019/2088.
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate: selezione, pricing e risk retention
Per le esposizioni deteriorate viene rafforzata la disciplina di selezione e prezzatura. L’articolo 5 richiede norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo; l’articolo 9 precisa che, quando le esposizioni sottostanti erano già deteriorate al momento dell’acquisto, tali regole si applicano in deroga al regime ordinario.
L’articolo 6 introduce un adattamento cruciale del mantenimento del rischio:
- il soggetto che trattiene il rischio deve considerare le commissioni che possono ridurre l’interesse economico netto effettivo;
- nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo può essere assolto anche dal gestore, se dotato di esperienza e di idonei presidi di rischio;
- quando vi è uno sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento del rischio non può essere inferiore al 5% del valore netto delle esposizioni deteriorate, con regole specifiche di calcolo del valore netto.
Nuovo quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche in bilancio
La riforma più rilevante è l’inserimento della sezione 2 bis con gli articoli 26 bis-26 sexies. Le cartolarizzazioni sintetiche che rispettano tali requisiti possono essere qualificate come STS nel bilancio.
Requisiti di semplicità
L’articolo 26 ter richiede, tra l’altro, che:
- il cedente sia autorizzato o titolare di licenza nell’Unione;
- le esposizioni siano create nell’ambito dell’attività principale del cedente;
- alla data di conclusione dell’operazione le esposizioni siano nel bilancio del cedente o di un’entità del gruppo;
- il cedente non copra il rischio oltre la protezione ottenuta con la cartolarizzazione;
- l’accordo sulla protezione del credito rispetti l’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013 o requisiti equivalenti;
- il portafoglio sia omogeneo, riferito a una sola tipologia di attività, con esposizioni vincolanti, non in default e selezionate secondo criteri documentati e non discrezionali;
- siano ammessi solo aggiustamenti limitati del portafoglio (sostituzione di esposizioni non conformi, ricostituzioni previste, rimborso, scadenza, cessione ordinaria, rifinanziamento o ristrutturazione non credit-driven).
Sono inoltre previsti requisiti specifici per la qualità delle esposizioni: assenza di default alla selezione, esclusione di soggetti con affidabilità creditizia deteriorata in specifiche situazioni, e almeno un pagamento effettuato dai debitori, salvo eccezioni per strutture rotative o rifinanziamenti.
Requisiti di standardizzazione
L’articolo 26 quater disciplina gli aspetti strutturali dell’operazione:
- obbligo di mantenimento del rischio ai sensi dell’articolo 6;
- descrizione e mitigazione dei rischi di tasso e di cambio;
- limitazione dei derivati alle sole finalità di copertura;
- regole sui tassi di riferimento, che devono essere di uso generale e non basati su formule complesse;
- diritto dell’investitore di agire esecutivamente dopo l’evento di attivazione;
- allocazione delle perdite per rango, con ammortamento sequenziale e con fattori di attivazione che ripristinano la sequenzialità nelle strutture non sequenziali;
- clausole di rimborso anticipato o di chiusura del periodo rotativo;
- chiara individuazione di ruoli, responsabilità e sostituzioni di gestore, fiduciario, fornitori di servizi e agente terzo verificatore;
- tenuta di un registro di riferimento aggiornato;
- regole per la gestione dei conflitti tra categorie di investitori.
Requisiti di trasparenza
L’articolo 26 quinquies richiede che, prima della fissazione del prezzo:
- siano resi disponibili dati storici, statici e dinamici, su inadempienze e perdite relativi a esposizioni analoghe, per un periodo di almeno cinque anni;
- un campione delle esposizioni sia verificato da soggetto esterno indipendente;
- sia messo a disposizione un modello di flussi di cassa che rappresenti i rapporti contrattuali fra esposizioni, investitori e terzi;
- per mutui immobiliari, prestiti auto e leasing auto, siano pubblicate informazioni sulla performance ambientale delle attività finanziate.
Dal 1° giugno 2021 i cedenti possono, facoltativamente, pubblicare anche informazioni sui principali effetti negativi delle attività finanziate sui fattori di sostenibilità. Le AEV devono adottare RTS sul contenuto, le metodologie e la presentazione di tali informazioni entro il 10 luglio 2021.
Protezione del credito, agente terzo verificatore e margine positivo sintetico
L’articolo 26 sexies è il cuore tecnico del nuovo regime. Esso richiede che l’accordo copra almeno gli eventi creditizi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, con documentazione completa e senza che le misure di tolleranza impediscano l’attivazione degli eventi creditizi.
I pagamenti per protezione sono disciplinati in modo dettagliato:
- il pagamento finale è calcolato sulla perdita effettiva iscritta a bilancio;
- se la rinegoziazione non si chiude entro sei mesi, deve essere effettuato un pagamento intermedio entro tale termine;
- il pagamento intermedio deve essere poi conguagliato con il pagamento finale;
- il periodo massimo di proroga della rinegoziazione non può superare due anni;
- l’importo dovuto dagli investitori deve essere determinato chiaramente, limitato e sempre calcolabile;
- l’agente terzo verificatore, nominato prima della conclusione dell’operazione, controlla i presupposti dell’evento creditizio, l’ammissibilità dell’esposizione, la correttezza della perdita finale e la corretta attribuzione delle perdite;
- il cedente non può chiudere anticipatamente l’operazione se non in casi tassativi, tra cui insolvenza dell’investitore, inadempimento, eventi normativi rilevanti, perdita del requisito per il significativo trasferimento del rischio, esercizio della time call secondo condizioni rigorose, clean-up call o perdita della qualifica dell’investitore come fornitore ammissibile;
- gli investitori non possono terminare anticipatamente l’operazione salvo mancato pagamento del premio o altre violazioni sostanziali del cedente;
- il margine positivo sintetico è ammesso solo se fisso, contrattualmente determinato, restituito al cedente per la parte non utilizzata, e con limiti quantitativi e documentali stringenti.
Quanto alle forme della protezione del credito, sono ammesse garanzie, garanzie contro-garantite e altre protezioni del credito (garanzie personali, derivati, credit linked notes), purché supportate da garanzie reali di elevata qualità, con regole sui rating minimi, sulla custodia e sul trasferimento della garanzia entro nove mesi se peggiora il merito di credito dell’ente depositario.
Notifica STS, vigilanza e sanzioni
L’articolo 27 estende il meccanismo di notifica STS anche alle cartolarizzazioni sintetiche. Per queste ultime la notifica è effettuata solo dal cedente; la notifica deve descrivere come sono soddisfatti i criteri STS. Il ricorso a un terzo autorizzato resta possibile, e in tal caso la notifica deve indicarlo.
L’articolo 29 impone agli Stati membri di designare e comunicare le autorità competenti entro il 10 ottobre 2021. Fino a tale designazione, l’autorità competente già incaricata degli articoli 18-27 vigila anche sui nuovi articoli 26 bis-26 sexies.
L’articolo 32 aggiorna le misure amministrative e sanzionatorie, includendo il caso di qualifica STS indebitamente attribuita per mancato rispetto dei nuovi requisiti sintetici o tradizionali.
Vigilanza macroprudenziale e stabilità finanziaria
L’articolo 31 affida al CERS la vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione. Il CERS deve monitorare continuamente il mercato, pubblicare relazioni almeno ogni tre anni e, entro il 31 dicembre 2022, valutare specificamente l’impatto delle cartolarizzazioni STS in bilancio sulla stabilità finanziaria e sui rischi sistemici, inclusi quelli derivanti da concentrazione e interconnessione tra venditori di protezione non pubblici.
Sostenibilità e possibili sviluppi futuri
Il regolamento introduce una prima apertura verso la dimensione ESG. L’articolo 45 bis impone all’EBA, entro il 1° novembre 2021, di pubblicare una relazione sullo sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili, valutando obblighi proporzionati di informativa e due diligence, il contenuto delle informazioni ESG e l’impatto sulla stabilità finanziaria e sulla capacità di prestito delle banche. La Commissione deve poi presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.
L’articolo 46 integra il riesame generale del regolamento, includendo la valutazione dell’estensione delle regole di trasparenza ESG e la possibile introduzione di ulteriori obblighi di standardizzazione e informativa anche per le cartolarizzazioni private ad hoc prive di prospetto.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 43 bis disciplina il regime transitorio per le cartolarizzazioni sintetiche già esistenti prima del 9 aprile 2021, consentendo l’uso della denominazione STS solo al ricorrere di condizioni specifiche sia al momento della notifica sia con riguardo ai requisiti sostanziali. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove definizioni
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 è integrato con le definizioni di "esposizione deteriorata", "cartolarizzazione di esposizioni deteriorate", "accordo sulla protezione del credito", "premio per la protezione del credito", "pagamento per la protezione del credito", "margine positivo sintetico", "fattori di sostenibilità" e "sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile".
Limiti geografici e fiscali per le SSPE
L’articolo 4 vieta o limita la costituzione di SSPE in paesi terzi inseriti negli elenchi UE dei paesi ad alto rischio AML/CFT o delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegati I e II). È introdotto un obbligo di comunicazione alle autorità fiscali competenti per investimenti in titoli emessi da SSPE stabilite, dopo il 9 aprile 2021, in giurisdizioni dell’allegato II che applicano regimi fiscali dannosi.
Due diligence e selezione delle esposizioni deteriorate
All’articolo 5 è previsto che, per le esposizioni deteriorate, si applichino norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni, in aggiunta agli ordinari obblighi di due diligence dell’investitore.
Mantenimento del rischio e calcolo del 5% nelle NPL securitisation
L’articolo 6 è modificato per precisare che il soggetto che mantiene il rischio deve considerare eventuali commissioni che riducono l’interesse economico netto effettivo. Nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali, l’obbligo può essere assolto anche dal gestore se esperto e dotato di adeguate politiche e controlli. Per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate con sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, il mantenimento non può essere inferiore al 5% del valore netto delle esposizioni deteriorate, con regole di calcolo specifiche.
Obblighi di informazione sulle esposizioni deteriorate
All’articolo 9, per le esposizioni acquistate già deteriorate, si applicano norme solide di selezione e pricing. L’articolo 30 impone, per tali operazioni, procedure e meccanismi interni per impedire abusi della deroga.
Cartolarizzazioni tradizionali STS e trasparenza ESG
Viene riformulata la disciplina delle cartolarizzazioni tradizionali STS non ABCP; l’articolo 22 consente dal 1° giugno 2021 la pubblicazione facoltativa delle informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e affida alle Autorità europee di vigilanza l’elaborazione di RTS sul contenuto e la presentazione di tali informazioni entro il 10 luglio 2021.
Nuova sezione STS per le cartolarizzazioni sintetiche in bilancio
È inserita la sezione 2 bis con gli articoli 26 bis-26 sexies, che definiscono i requisiti per qualificare come STS le cartolarizzazioni sintetiche in bilancio: requisiti di semplicità, standardizzazione, trasparenza e regole specifiche su accordo di protezione del credito, agente terzo verificatore, margine positivo sintetico, eventi creditizi, call, garanzie e gestione delle perdite.
Requisiti di semplicità
L’articolo 26 ter richiede che il cedente sia autorizzato/licenziato nell’Unione, che le esposizioni siano originate nell’ambito dell’attività principale e detenute nel bilancio del cedente o del gruppo, che non vi siano coperture ulteriori del rischio oltre la protezione della cartolarizzazione, che le esposizioni rispettino criteri di ammissibilità e che il portafoglio sia omogeneo, composto da una sola tipologia di attività e privo di esposizioni già in default, salvo eccezioni tassative.
Requisiti di standardizzazione
L’articolo 26 quater disciplina mantenimento del rischio, mitigazione dei rischi di tasso e di cambio, uso limitato dei derivati, applicazione sequenziale delle perdite e dei rimborsi, clausole di rimborso anticipato o chiusura del periodo rotativo, ruoli del gestore e dell’agente terzo verificatore, registro di riferimento aggiornato e meccanismi di risoluzione dei conflitti tra investitori.
Requisiti di trasparenza
L’articolo 26 quinquies impone la messa a disposizione di dati storici di performance per almeno cinque anni, la verifica esterna di un campione di esposizioni, un modello di flusso di cassa, la documentazione sulle informazioni ex articolo 7 e, per alcune categorie di prestiti (immobili residenziali, veicoli, leasing auto), l’informativa sulla performance ambientale. Dal 1° giugno 2021 può essere pubblicata, su base facoltativa, informativa sui principali effetti negativi per la sostenibilità.
Accordo sulla protezione del credito e agente terzo verificatore
L’articolo 26 sexies stabilisce quali eventi creditizi devono essere coperti, come si calcolano pagamenti intermedi e finali, il termine massimo di proroga di due anni per la rinegoziazione, il divieto di meccanismi che ostacolino l’effettivo assorbimento delle perdite, i requisiti dell’agente terzo verificatore, i limiti alla risoluzione anticipata dell’operazione, le condizioni per il margine positivo sintetico e le garanzie ammissibili (incluse le regole sulle cash collateral e sui rating minimi degli enti depositari).
Notifica STS, terzi autorizzati, autorità competenti e sanzioni
L’articolo 27 estende la notifica STS alle cartolarizzazioni sintetiche; in tali casi la notifica è a carico del solo cedente. L’articolo 28 disciplina l’autorizzazione dei terzi che verificano la conformità STS. L’articolo 29 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti entro il 10 ottobre 2021, con regime transitorio fino alla designazione specifica per gli articoli 26 bis-26 sexies. L’articolo 32 aggiorna le sanzioni per false o indebite notifiche STS o per l’uso non corretto della qualifica.
Vigilanza macroprudenziale e monitoraggio
L’articolo 31 attribuisce al CERS la vigilanza macroprudenziale sul mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione, con monitoraggio continuo e relazioni periodiche. Entro il 31 dicembre 2022 il CERS deve valutare l’impatto delle cartolarizzazioni STS in bilancio sulla stabilità finanziaria e sui rischi sistemici.
Disposizioni transitorie
L’articolo 43 bis disciplina il trattamento transitorio delle cartolarizzazioni sintetiche e delle posizioni create prima del 9 aprile 2021, fissando le condizioni per poter utilizzare la denominazione STS e per l’applicazione di alcuni requisiti alla notifica STS.
Riesame e quadro per le cartolarizzazioni sostenibili
L’articolo 45 bis impone all’EBA, entro il 1° novembre 2021, una relazione sullo sviluppo di un quadro per le cartolarizzazioni sostenibili; la Commissione deve poi riferire al Parlamento e al Consiglio, con eventuale proposta legislativa. L’articolo 46 integra il riesame generale del regolamento con il tema ESG e con la possibile estensione di obblighi di standardizzazione e informativa anche alle cartolarizzazioni private ad hoc.
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