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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/551

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione del 30 marzo 2021 relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, a determinate condizioni, quattro additivi a base di curcuma come additivi organolettici/aromatizzanti per mangimi: estratto di curcuma, olio di curcuma, oleoresina di curcuma e tintura di curcuma. La Commissione, sulla base del parere EFSA, ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003, ma introduce limiti di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. È espressamente vietato l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento disciplina anche un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte secondo la normativa precedente.

Autorizzazione di estratto di curcuma, olio di curcuma, oleoresina di curcuma e tintura di curcuma come additivi per mangimi, con condizioni d’uso e divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, e riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo di specifici additivi organolettici a base di Curcuma longa L. negli alimenti per animali. L’autorizzazione concerne l’estratto di curcuma, l’olio di curcuma e l’oleoresina di curcuma destinati a tutte le specie animali, nonché la tintura di curcuma destinata a cavalli e cani. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: non è autorizzato l’uso di tali aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio; restano però possibili nei mangimi composti somministrati nell’acqua. Sono inoltre previste misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2021-2023.

Autorizzazione di estratto di curcuma, olio di curcuma, oleoresina di curcuma e tintura di curcuma come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione autorizza quattro prodotti derivati da rizomi di Curcuma longa L. come additivi per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la rivalutazione degli additivi già autorizzati in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e basi della decisione

La Commissione richiama il fatto che l’estratto di curcuma, l’olio di curcuma, l’oleoresina di curcuma e la tintura di curcuma erano già autorizzati a tempo indeterminato come additivi per tutte le specie animali. Tali sostanze erano poi state iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

La Commissione sottolinea inoltre che il richiedente aveva domandato l’autorizzazione anche per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale possibilità è stata esclusa perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.

Valutazione scientifica e sicurezza

Nel considerando 6 si dà atto del parere EFSA del 7 maggio 2020, secondo cui, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute animale, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità le ha però qualificate come irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e come sensibilizzanti cutanei; per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Il considerando 7 precisa che, essendo riconosciute come aromi per gli alimenti e svolgendo nei mangimi una funzione essenzialmente identica, non è richiesta un’ulteriore dimostrazione di efficacia. Non sono state inoltre ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato. Il laboratorio di riferimento ha verificato la relazione sui metodi di analisi.

Presupposti dell’autorizzazione

Secondo il considerando 8, la valutazione ha mostrato che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Da ciò deriva l’autorizzazione delle sostanze, ma con condizioni e restrizioni per garantire il controllo e la sicurezza d’impiego.

Condizioni di impiego, etichettatura e controlli

L’allegato disciplina in modo puntuale ciascun additivo. Per tutti vale il principio che l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Per l’etichettatura, l’allegato richiede di riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo, con indicazioni specifiche a seconda della specie e della forma di somministrazione. Se il tenore nel mangime completo è superato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

È inoltre vietato miscelare ciascun prodotto con altri additivi ottenuti da Curcuma longa L. nei mangimi.

Singoli additivi autorizzati

Olio essenziale di curcuma

L’olio essenziale di curcuma, identificato con il numero 2b163-eo, è descritto come olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dei rizomi essiccati di Curcuma longa L.. La composizione include, tra gli altri marcatori, ar-turmerone, β-turmerone, ar-curcumene, β-sesquiphellandrene, α-zingiberene ed (E)-atlantone.

Per tutte le specie animali, l’etichetta deve indicare un tenore massimo raccomandato pari a:

  • 20 mg/kg di mangime completo per tutte le specie animali, ad eccezione dei vitelli a carne bianca;
  • 80 mg/kg di sostituti del latte per i vitelli a carne bianca.

L’additivo deve essere usato rispettando misure di prevenzione per inalazione e contatto con pelle e occhi; se necessario, devono essere impiegati mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza. Il periodo di autorizzazione indicato è il 20.4.2031.

Oleoresina di curcuma

L’oleoresina di curcuma, identificata con il numero 2b163-or, è una sostanza ottenuta mediante estrazione con solvente dai rizomi essiccati di Curcuma longa L.. La composizione comprende olio essenziale e curcuminoidi totali, con specificazione dei principali componenti (curcumina, desmetossicurcumina e bis-desmetossicurcumina).

Il tenore massimo raccomandato è:

  • 30 mg/kg di mangime completo per polli e galline ovaiole;
  • 5 mg/kg di mangime completo per le altre specie animali.

Anche per questa sostanza valgono l’incorporazione come premiscela, gli obblighi informativi in etichetta, il divieto di miscelazione con altri additivi da Curcuma longa L. e le misure di protezione per gli utilizzatori. Il termine di autorizzazione è il 20.4.2031.

Estratto di curcuma

L’estratto di curcuma, identificato con il numero 2b163-ex, è un estratto in forma solida ottenuto da rizomi essiccati di Curcuma longa L. mediante solventi organici, con tenore di curcuminoidi totali pari ad almeno il 90 % p/p.

Il tenore massimo raccomandato è fissato a 15 mg/kg di mangime completo, con riferimento a tutte le specie animali e ai vitelli a carne bianca (sostituti del latte). L’etichetta e le istruzioni devono rispettare gli stessi obblighi previsti per gli altri additivi, compreso il divieto di miscelazione con altri prodotti da Curcuma longa L. e la tutela degli operatori. Il periodo di autorizzazione è il 20.4.2031.

Tintura di curcuma

La tintura di curcuma, identificata con il numero 2b163-t, è una tintura liquida prodotta mediante estrazione con una miscela di acqua ed etanolo (55/45 % v/v) dai rizomi essiccati macinati di Curcuma longa L.. L’allegato ne descrive la composizione tramite fenoli, curcuminoidi totali, olio essenziale e sostanza secca.

L’autorizzazione riguarda solo cavalli e cani. Il tenore massimo raccomandato è:

  • 0,75 mL/kg di mangime completo per i cavalli;
  • 0,05 mL/kg di mangime completo per i cani.

Si applicano anche qui gli obblighi di premiscela, di etichettatura e di misure di protezione per gli utilizzatori, oltre al divieto di miscelazione con altri additivi ottenuti da Curcuma longa L.. Il periodo di autorizzazione indicato è il 20.4.2031.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato precisa i metodi di analisi per la quantificazione dei marcatori fitochimici: per l’olio essenziale di curcuma si usa la gascromatografia-spettrometria di massa, eventualmente con GC-FID, secondo la norma ISO 11024; per l’oleoresina di curcuma e per l’estratto di curcuma si usa la spettrofotometria secondo le specifiche FAO JECFA; per la tintura di curcuma si usa la spettrofotometria basata sulla monografia della Farmacopea europea. Le indicazioni dettagliate sono rinviate ai rapporti del laboratorio di riferimento.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sulle attività economiche, il regolamento introduce un periodo transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 20 ottobre 2021, secondo le norme applicabili prima del 20 aprile 2021, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte.

Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 20 aprile 2022. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 20 aprile 2023.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi a base di curcuma

Ai sensi dell’articolo 1, le sostanze elencate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti», alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale di curcuma, l’oleoresina di curcuma, l’estratto di curcuma e la tintura di curcuma.

Divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

L’articolo 2 stabilisce che le sostanze autorizzate non devono essere usate nell’acqua di abbeveraggio. Il considerando 10 chiarisce tuttavia che tale divieto non impedisce l’uso in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Misure transitorie e scadenze

L’articolo 3 prevede tre regimi transitori: (i) sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 20 ottobre 2021 secondo le norme previgenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 20 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; (iii) per animali non da produzione alimentare, la stessa regola vale per prodotti ed etichettati prima del 20 aprile 2023.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Condizioni specifiche per composizione, dosi e impiego

L’allegato definisce per ciascun additivo il numero di identificazione, la composizione e i metodi di analisi, nonché i tenori massimi raccomandati nel mangime completo. Sono previste l’incorporazione esclusivamente sotto forma di premiscela, l’indicazione in etichetta delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico, l’obbligo di riportare l’eventuale superamento del tenore massimo raccomandato nella premiscela e il divieto di miscelare ciascun additivo con altri additivi ottenuti da Curcuma longa L.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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