Regolamento (UE) 2021/556
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione del 31 marzo 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE del cloruro di sodio come sostanza di base nel settore della protezione delle piante. A seguito di una domanda di estensione d’uso, la Commissione autorizza anche l’impiego come erbicida e rimuove la precedente limitazione ai soli usi fungicida e insetticida. Restano però applicabili condizioni specifiche di impiego, richiamate nella relazione di esame SANTE/10383/2017 e nelle sue appendici. Il regolamento modifica di conseguenza sia il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 sia il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza di base cloruro di sodio, estendendone l’uso anche come erbicida e aggiornando le relative disposizioni specifiche nei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1529 e (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza di base cloruro di sodio nell’ambito dei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli operatori che immettono sul mercato o utilizzano la sostanza nelle condizioni di approvazione UE, nonché sugli Stati membri in quanto destinatari dell’applicazione diretta del regolamento. L’intervento riguarda in particolare l’uso del cloruro di sodio come fungicida, insetticida ed erbicida, con riferimento alle condizioni tecniche fissate nella relazione di esame SANTE/10383/2017. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto alle condizioni specifiche di impiego richiamate negli allegati modificati.
Modifica delle condizioni di approvazione del cloruro di sodio come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/556 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, aggiornando le condizioni di approvazione del cloruro di sodio quale sostanza di base. La misura prende le mosse da una domanda presentata per estendere l’uso della sostanza come erbicida e si fonda su una relazione di esame aggiornata della Commissione, con richiamo alla precedente analisi tecnica dell’EFSA.
Contesto procedurale e motivazione
In origine, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 aveva approvato il cloruro di sodio come sostanza di base, inserendolo nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ma limitandone l’impiego a fungicida e insetticida. Nel novembre 2017 l’organizzazione "Collectif Anti-baccharis" ha chiesto l’estensione dell’uso come erbicida, con successivi aggiornamenti nell’agosto 2018 e nel luglio 2020. La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all’EFSA, la quale ha ritenuto che la natura della sostanza e la portata della richiesta non imponessero una nuova valutazione scientifica completa; la Commissione ha quindi elaborato una relazione di esame aggiornata.
Esito della valutazione e nuova autorizzazione
Dalla valutazione è emerso che il cloruro di sodio può prevedibilmente soddisfare le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per l’uso come erbicida indicato nella relazione di esame aggiornata. Per questo motivo il regolamento autorizza il nuovo uso erbicida e, al contempo, revoca la precedente restrizione che confinava la sostanza ai soli usi fungicida e insetticida. La Commissione precisa anche che è accettabile mantenere altri possibili usi della sostanza, purché coerenti con la relazione di esame aggiornata.
Condizioni specifiche di impiego
Nonostante l’ampliamento dell’approvazione, il regolamento mantiene condizioni specifiche di utilizzo in base all’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame SANTE/10383/2017, in particolare nelle appendici I e II. Il rinvio alle conclusioni della relazione opera come parametro tecnico-normativo per l’uso della sostanza.
Modifiche agli atti di esecuzione precedenti
Il regolamento modifica due atti esecutivi già vigenti:
- l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529, per aggiornare le disposizioni specifiche relative al cloruro di sodio;
- l’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga n. 16, voce "Cloruro di sodio", per sostituire la colonna relativa alle disposizioni specifiche. In entrambi i casi, la nuova formulazione impone il rispetto delle condizioni contenute nella relazione di esame SANTE/10383/2017.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’uso del cloruro di sodio
La Commissione riconosce che il cloruro di sodio può soddisfare le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 anche per l’uso come erbicida. Viene quindi autorizzato il nuovo uso erbicida, oltre agli usi già approvati.
Revoca della limitazione precedente
Viene eliminata la restrizione che limitava l’approvazione del cloruro di sodio ai soli usi come fungicida e insetticida, poiché la sostanza può essere mantenuta anche per altri possibili usi indicati nella relazione di esame aggiornata.
Condizioni specifiche di impiego
Pur estendendo l’approvazione, il regolamento mantiene condizioni specifiche ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il cloruro di sodio deve essere impiegato conformemente alle conclusioni della relazione di esame SANTE/10383/2017, in particolare alle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 è sostituito quanto alla quinta colonna "Disposizioni specifiche", che ora rinvia alle condizioni della relazione di esame sul cloruro di sodio (SANTE/10383/2017), in particolare alle appendici I e II.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga n. 16 relativa al "Cloruro di sodio", la sesta colonna "Disposizioni specifiche" è sostituita con il medesimo rinvio alle condizioni della relazione di esame SANTE/10383/2017, in particolare alle appendici I e II.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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