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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/566

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione del 30 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente s. griseoviridis), Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di un anno, fino al 30 aprile 2022, il periodo di approvazione di un ampio gruppo di sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La misura serve a evitare che l'approvazione scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo e, per talune sostanze, a consentire la valutazione delle proprietà di interferente endocrino. L'intervento si traduce in una modifica puntuale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Proroga al 30 aprile 2022 dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Le modifiche riguardano in particolare le sostanze per le quali era già stata presentata domanda di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il cui esame non era ancora concluso alla data di scadenza originaria. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive

Il regolamento interviene nel quadro del regime UE di approvazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è evitare un vuoto di disciplina dovuto al possibile scadere delle approvazioni prima della conclusione delle procedure di rinnovo e, per alcune sostanze, assicurare il tempo necessario alla valutazione del profilo di interferenza endocrina.

Contesto normativo

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 contiene l'elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo relative alle sostanze interessate erano state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che stabilisce le norme procedurali per il rinnovo dell'approvazione.

Ragioni della modifica

La Commissione constata che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi non dipendenti dai richiedenti. In mancanza di una proroga, l'approvazione di alcune sostanze sarebbe scaduta prima che venisse adottata una decisione sul rinnovo. Per questo motivo viene ritenuto necessario prorogare la durata di approvazione fino al 30 aprile 2022.

Sostanze interessate e proroga al 30 aprile 2022

La modifica riguarda numerose sostanze attive e ceppi microbici o biologici, tra cui:

  • abamectina;
  • Bacillus subtilis ceppo QST 713;
  • Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91;
  • Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis ceppo AM65-52;
  • Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 ed EG 2348;
  • Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA;
  • clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram;
  • Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, Pythium oligandrum ceppo M1, Streptomyces K61 e diversi ceppi di Trichoderma e Metarhizium.

Per tutte le voci elencate nell'allegato la scadenza dell'approvazione è sostituita con la data del 30 aprile 2022.

Valutazione delle proprietà di interferente endocrino

Per ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram la proroga è giustificata anche dall'esigenza di completare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento si applica a livello unionale ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi di approvazione

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per prorogare fino al 30 aprile 2022 la scadenza dell'approvazione di numerose sostanze attive, tra cui abamectina, diversi ceppi di Bacillus subtilis e Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus, ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, Trichoderma spp., triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram.

Ragioni della proroga

La Commissione evidenzia che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per cause non imputabili ai richiedenti e che, in assenza di proroga, alcune approvazioni sarebbero scadute prima della decisione sul rinnovo. Per ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram la proroga serve anche a consentire la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, è aggiornato riga per riga sostituendo la data di scadenza dell'approvazione con il 30 aprile 2022 per ciascuna sostanza indicata nell'allegato del presente regolamento.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaregolamentazione delle sostanze attiveprocedimenti di rinnovo dell'approvazionesicurezza alimentare

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