Regolamento (UE) 2021/558
Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro prudenziale UE sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dopo la crisi COVID-19, intervenendo sul regolamento (UE) n. 575/2013. Introduce un trattamento specifico per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, regole ad hoc per il margine positivo sintetico nelle cartolarizzazioni sintetiche e un trattamento favorevole per le cartolarizzazioni STS in bilancio. Prevede inoltre obblighi di monitoraggio e relazioni della Commissione e dell’ABE, nonché un richiamo alla possibile integrazione di criteri di sostenibilità nel quadro della cartolarizzazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per adeguare il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni, con misure specifiche per cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, cartolarizzazioni STS in bilancio e margine positivo sintetico, in funzione della ripresa post-COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con particolare riguardo alle posizioni verso la cartolarizzazione, alle cartolarizzazioni sintetiche, alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e alle cartolarizzazioni STS in bilancio. Incide sulla determinazione dei requisiti patrimoniali e sugli obblighi di segnalazione; riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Alcune disposizioni hanno decorrenze differite specifiche, in particolare i punti 2) e 4) dell’articolo 1 dal 10 aprile 2022.
Regolamento (UE) 2021/558: adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per la ripresa post-COVID-19
Il regolamento interviene in via modificativa sul regolamento (UE) n. 575/2013 per adattare il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni alle esigenze di sostegno alla ripresa economica dopo la crisi COVID-19. Il legislatore UE richiama l’esigenza di preservare la stabilità finanziaria, ma al tempo stesso di rendere più efficiente il canale delle cartolarizzazioni per liberare capitale regolamentare e favorire il credito all’economia reale.
Finalità e contesto normativo
La riforma si colloca nel più ampio quadro degli interventi dell’Unione sulla risposta alla pandemia e si coordina con il regolamento (UE) n. 575/2013, con il regolamento (UE) 2017/2402 e con il regolamento (UE) 2019/876. I considerando evidenziano tre obiettivi principali: rafforzare la capacità degli enti di finanziare imprese e famiglie, introdurre un trattamento più coerente per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate e calibrare meglio il trattamento di talune strutture sintetiche, in particolare il margine positivo sintetico e le cartolarizzazioni STS in bilancio.
Ambito di applicazione
Le modifiche interessano gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti ai requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013. Il fulcro dell’intervento è il trattamento dei requisiti di fondi propri e dei fattori di ponderazione del rischio connessi alle posizioni verso la cartolarizzazione, con disposizioni specifiche per:
- cartolarizzazioni sintetiche;
- cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
- cartolarizzazioni STS in bilancio;
- obblighi di segnalazione prudenziale;
- monitoraggio e riesame da parte di ABE e Commissione.
Margine positivo sintetico nelle cartolarizzazioni sintetiche
Il regolamento introduce una definizione espressa di «margine positivo sintetico» e disciplina il suo trattamento prudenziale. Il valore dell’esposizione deve includere gli importi del margine ancora disponibili ad assorbire perdite, anche se già rilevati in conto economico o designati in periodi precedenti, in corso o futuri. Non rientrano invece nel valore dell’esposizione le garanzie o gli altri elementi di miglioramento creditizio già assoggettati a un requisito patrimoniale nel capo pertinente.
L’ABE è incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di determinazione del valore dell’esposizione, tenendo conto delle perdite che si prevede siano coperte dal margine positivo sintetico. Tali progetti devono essere trasmessi alla Commissione entro il 10 ottobre 2021. Inoltre, ai fini del calcolo dei punti di attacco e di distacco di una cartolarizzazione sintetica, il margine positivo sintetico va trattato come un segmento, con adeguamento dei punti A e D degli altri segmenti solo da parte dell’ente cedente.
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
L’articolo 269 bis introduce un regime specifico per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, sulla base del parere dell’ABE e delle norme internazionali. Il principio generale è che il fattore di ponderazione del rischio è calcolato secondo gli articoli 254 o 267, ma con una soglia minima del 100%, salvo il caso in cui si applichi l’articolo 263.
Per le cartolarizzazioni tradizionali di esposizioni deteriorate, la posizione senior riceve in linea di principio un fattore di ponderazione del rischio del 100%, sempre salvo il caso dell’articolo 263. Sono poi previste regole particolari per gli enti che applicano il metodo IRB: in determinate condizioni non possono utilizzare il SEC-IRBA e, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, devono considerare anche le perdite attese, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, specifiche rettifiche di valore su crediti.
Il regolamento dettaglia anche il modo in cui deve essere calcolato lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, quale differenza tra il valore originario delle esposizioni trasferite alla SSPE e la somma del prezzo iniziale di vendita dei segmenti ceduti a terzi e del valore dei segmenti detenuti dal cedente. Tale sconto deve essere rivisto al ribasso nel tempo, in funzione delle perdite effettivamente subite, fino a un minimo pari a zero. Gli sconti rimborsabili al cedente non sono considerati sconti non rimborsabili.
Cartolarizzazioni STS in bilancio e trattamento delle posizioni senior
Il nuovo articolo 270 consente all’ente cedente di applicare il trattamento previsto dagli articoli 260, 262 o 264 alle posizioni senior verso una cartolarizzazione STS in bilancio, purché la cartolarizzazione soddisfi i requisiti dell’articolo 243, paragrafo 2, e la posizione sia effettivamente senior.
La norma è accompagnata da un obbligo di monitoraggio rafforzato in capo all’ABE, che deve osservare:
- il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio;
- l’allocazione delle perdite tra segmento senior e altri segmenti;
- l’effetto sull’indebitamento/leva finanziaria degli enti;
- il possibile impatto sulla sostituzione dell’emissione di strumenti di capitale.
L’ABE deve trasmettere una relazione alla Commissione entro il 10 aprile 2023. Su tale base, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 ottobre 2023, una relazione sull’applicazione dell’articolo 270, con particolare attenzione al rischio di leva eccessiva e all’eventuale sostituzione del ricorso a strumenti di capitale.
Grandfathering delle posizioni senior
Per evitare discontinuità di mercato, il regolamento introduce una clausola di grandfathering per le posizioni senior in determinate cartolarizzazioni emesse prima del 9 aprile 2021. Se, alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni allora richieste dall’articolo 270, l’ente cedente può continuare ad applicare il trattamento prudenziale previgente ai sensi dell’articolo 494 quater.
Segnalazioni prudenziali
Le disposizioni sull’informativa prudenziale sono rafforzate: quando comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni, gli enti devono includere anche informazioni specifiche sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano del nuovo articolo 269 bis, sulle cartolarizzazioni STS in bilancio da essi originate e sulla ripartizione delle attività sottostanti per classe di attività.
Riesami, relazioni e possibili sviluppi futuri
Il regolamento prevede diversi momenti di verifica ex post. Oltre alle relazioni su cartolarizzazioni STS in bilancio e cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, si prevede anche che l’ABE, previa consultazione del CERS, valuti se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato per esposizioni relative ad attivi, incluse le cartolarizzazioni, o ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali.
Inoltre, la Commissione deve pubblicare entro il 31 dicembre 2021 una relazione sugli OIC con portafoglio composto esclusivamente da obbligazioni sovrane dell’area euro, valutando l’eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuoverne il mercato e gli acquisti bancari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i punti 2) e 4) dell’articolo 1 si applicano soltanto dal 10 aprile 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova definizione di margine positivo sintetico
All’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013 è inserita la definizione di «margine positivo (excess spread) sintetico», rinviando all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.
Determinazione del valore dell’esposizione del margine positivo sintetico
All’articolo 248 è stabilito che il valore dell’esposizione del margine positivo sintetico include vari importi ancora disponibili per assorbire perdite, tra cui proventi già rilevati, margini designati in periodi precedenti, nel periodo in corso e per periodi futuri. Sono esclusi gli importi già soggetti a un requisito patrimoniale ai sensi del capo applicabile. L’ABE deve elaborare norme tecniche di regolamentazione e presentarle alla Commissione entro il 10 ottobre 2021.
Trattamento prudenziale dei fornitori ammissibili di protezione del credito
L’articolo 249, paragrafo 3, è modificato per allineare il requisito di rating ai fornitori ammissibili di protezione di tipo personale: devono avere una valutazione iniziale corrispondente almeno alla classe di merito di credito 2 e, attualmente, almeno alla classe 3.
Calcolo dei punti di attacco e distacco nelle cartolarizzazioni sintetiche
All’articolo 256 è previsto che, ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e di distacco (D), la posizione corrispondente al margine positivo sintetico sia trattata come un segmento e che i punti A e D degli altri segmenti siano adeguati aggiungendo tale valore dell’esposizione al saldo in essere del portafoglio. L’adeguamento non si applica agli enti diversi dall’ente cedente.
Nuovo articolo 269 bis sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
È introdotto un trattamento specifico per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Il fattore di ponderazione del rischio è calcolato secondo gli articoli 254 o 267, con soglia minima del 100%, salvo l’articolo 263. Per le cartolarizzazioni tradizionali di esposizioni deteriorate, la posizione senior riceve in linea di principio un fattore di ponderazione del 100%. Sono previste regole specifiche per gli enti che applicano il metodo IRB, esclusioni dal SEC-IRBA in determinate ipotesi e formule dettagliate per il calcolo del requisito patrimoniale massimo e del fattore di ponderazione, basate anche sullo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, sulle perdite attese e sulle rettifiche di valore su crediti.
Definizione e calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile
L’articolo 269 bis disciplina il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile come differenza tra il valore nominale delle esposizioni sottostanti al trasferimento alla SSPE e la somma del prezzo iniziale di vendita dei segmenti venduti a terzi e del valore dei segmenti detenuti dal cedente. Il calcolo deve essere rivisto al ribasso nel corso dell’operazione in funzione delle perdite subite, con soglia minima pari a zero. Gli sconti rimborsabili al cedente non sono considerati sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.
Trattamento delle cartolarizzazioni STS in bilancio
L’articolo 270 è sostituito e consente all’ente cedente di calcolare gli importi ponderati per il rischio della posizione senior in una cartolarizzazione STS in bilancio ai sensi degli articoli 260, 262 o 264, se la cartolarizzazione soddisfa i requisiti dell’articolo 243, paragrafo 2, e la posizione è senior. L’ABE deve monitorare volume di mercato, allocazione delle perdite, impatto sulla leva finanziaria e sulla sostituzione dell’emissione di capitale. Sono previsti una relazione dell’ABE entro il 10 aprile 2023 e una relazione della Commissione entro il 10 ottobre 2023.
Obblighi di segnalazione
All’articolo 430 è aggiunto un obbligo informativo specifico: nelle segnalazioni sui requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni devono essere incluse informazioni sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano dell’articolo 269 bis, sulle cartolarizzazioni STS in bilancio originate dall’ente e sulla ripartizione delle attività sottostanti per classe di attività.
Grandfathering delle posizioni senior
È introdotto l’articolo 494 quater, che consente, in deroga all’articolo 270, di continuare ad applicare il trattamento precedente alle posizioni senior se la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021 e al’8 aprile 2021 soddisfaceva le condizioni allora vigenti.
Riesame del trattamento prudenziale delle esposizioni sostenibili
All’articolo 501 quater si prevede che l’ABE valuti, previa consultazione del CERS, se sia giustificato un trattamento prudenziale dedicato per esposizioni relative ad attivi, incluse le cartolarizzazioni, o attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali.
Relazione su OIC con portafoglio di obbligazioni sovrane della zona euro
È inserito l’articolo 506 bis, che incarica la Commissione di pubblicare entro il 31 dicembre 2021 una relazione sull’eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di quote o azioni di OIC con portafoglio composto esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l’euro, secondo un criterio di ponderazione coerente con il contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.
Monitoraggio e riesame delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
L’articolo 506 ter affida all’ABE il monitoraggio dell’applicazione dell’articolo 269 bis e la valutazione del trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, con relazione alla Commissione entro il 10 ottobre 2022. Entro il 10 aprile 2023 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’articolo 269 bis, eventualmente corredata di proposta legislativa.
Possibile integrazione di criteri ambientali nel quadro della cartolarizzazione
All’articolo 519 bis è aggiunta la richiesta di esaminare come integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, comprese le esposizioni verso cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
Entrata in vigore e decorrenze
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In deroga, i punti 2) e 4) dell’articolo 1 si applicano dal 10 aprile 2022.
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