Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5553/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e di abuso edilizio ma aveva comunque confermato le statuizioni civili. Deducevano: mancata e insufficiente motivazione circa il dolo e la frode; errore nel ritenere valide le compravendite nonostante le successive sanatorie edilizie; illegittimità della conferma del risarcimento e della provvisionale per alcune parti civili quando la prescrizione del reato era intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado; violazione dell'art. 578 c.p.p. per aver mantenuto efficaci le statuizioni civili nonostante la declaratoria di estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati limitatamente al secondo e al terzo motivo. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, confermando che la Corte di appello aveva fornito motivazione sufficiente sulla sussistenza del comportamento illecito (artifizi e raggiri e abusi edilizi), e che la concessione in sanatoria non estingue il reato né cancella il dolo già consumato. Tuttavia, la Corte ha ricordato il consolidato principio secondo cui, se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado e il giudice di primo grado ha comunque pronunciato statuizioni civili, il giudice di appello che accerta la prescrizione anteriore deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Perciò la Cassazione ha annullato, senza rinvio, le statuizioni civili e la condanna alla provvisionale in favore di Graziano Lipari ed Enrico Mannoni (e la condanna alle spese di costituzione e difesa nei precedenti gradi in loro favore). Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi e ha condannato i ricorrenti a rifondere le spese di questo grado a favore delle parti civili Serius Stefano e Busonera Anna, liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 44 DPR 380/2001

    La norma relativa alla contravvenzione edilizia è stata ritenuta integrata dalle opere realizzate in difformità dal progetto approvato; la concessione in sanatoria non estingue il reato edilizio né incide sul dolo già consumato, essendo subordinata a prescritti adeguamenti.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicato il principio secondo cui l'operatività degli effetti civili della pronuncia in appello (in caso di estinzione del reato) presuppone che la causa estintiva sia intervenuta dopo la sentenza di primo grado: se la prescrizione era anteriore alla sentenza di primo grado, il giudice d'appello che la accerta deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello che accerta tale prescrizione deve revocare le statuizioni civili pronunciate in primo grado; non è ammissibile mantenere risarcimenti o provvisionali basati su una condanna che, di fatto, non poteva formare presupposto valido.
  • La concessione in sanatoria non estingue automaticamente il reato edilizio già consumato e non cancella il dolo o la condotta fraudolenta posta in essere al momento delle vendite: la sanatoria può non incidere sulla rilevanza penale antecedente.
  • La distinzione tra danno patrimoniale diretto derivante dall'abuso edilizio e danno provocato da una condotta fraudolenta è rilevante: le statuizioni civili fondate esclusivamente sulla responsabilità penale possono essere revocate se viene accertata la prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado.
  • In contenziosi simili è fondamentale verificare e documentare i tempi: data delle vendite, data di eventuali abusi, data di richiesta/rilascio di sanatorie e data di intervento della prescrizione, perché l'ordine temporale condiziona la tenuta delle pretese civili collegate al processo penale.
  • La difesa che invoca sanatorie o successivi accertamenti amministrativi deve dimostrare che tali titoli erano idonei e operativi al momento rilevante per escludere l'elemento soggettivo della frode o per interrompere il nesso causale con il danno subito dagli acquirenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.