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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30782/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da tre atti di contestazione delle sanzioni emessi dall'Amministrazione doganale a seguito di un recupero di dazi e di maggiori diritti applicati con aliquota del 4% per paesi terzi, dopo l'invalidazione di certificati form A da parte dell'autorità thailandese. La società contribuente aveva impugnato gli atti; in primo grado la CTP aveva accolto solo uno dei ricorsi e rigettato gli altri. In appello la CTR aveva accolto l'appello della società e rigettato quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo in sostanza che l'irrogazione delle sanzioni non fosse legittima perché collegata a un accertamento ancora sub iudice. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 19 d.lgs. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente trattato l'atto sanzionatorio come non autonomo, trascurando che il giudizio sugli avvisi di accertamento prodromici non era ancora definito con giudicato; (2) violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 2, e 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992, perché, se esisteva un vincolo di pregiudizialità tra accertamento e sanzioni, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio e non decidere nel merito, oltre a non poter considerare come cosa giudicata una sentenza non passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i rilievi di inammissibilità sollevati dalla società controricorrente, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Ha affermato che il procedimento relativo alle sanzioni è autonomo rispetto a quello sull'atto impositivo, pur essendo tra i due rapporti configurabile un nesso di pregiudizialità che normalmente giustifica la sospensione. Ha precisato però che la mancata definitività dell'accertamento non impedisce all'Amministrazione di emettere l'atto sanzionatorio autonomo; il venir meno definitivo del potere di sanzionare si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza che esclude la pretesa erariale. Poiché la CTR aveva escluso la legittimità delle sanzioni senza applicare correttamente questi principi e senza disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per contestare la qualificazione e impugnabilità dell'atto sanzionatorio nel processo tributario

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere che solo il giudicato conferisce stabilità alla decisione sull'accertamento

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale è l'unico momento che rende definitivamente caducato il potere fondato sulla pretesa erariale annullata

  • art. 295 c.p.c.

    quando vi è pregiudizialità tra giudizi, il processo sulla sanzione deve essere sospeso in attesa della definizione di quello pregiudicante

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel coordinamento delle regole del processo tributario con quelle del codice di procedura civile

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale base della sospensione nel processo tributario in presenza di questione pregiudiziale

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    richiamato per affermare il potere dell'Amministrazione di irrogare autonomamente le sanzioni

  • art. 17 d.lgs. 472/1997

    richiamato implicitamente nel riferimento agli artt. 16 e seguenti sul procedimento sanzionatorio autonomo

  • Cass. n. 14814/2008

    evocata come precedente a sostegno della sospensione del procedimento sanzionatorio in pendenza del giudizio pregiudicante

  • Cass. SS.UU. n. 758/2018

    richiamata per il principio secondo cui, nel processo sanzionatorio autonomo, il contribuente può far valere sia i vizi propri dell'atto sia l'assenza dei presupposti della pretesa sostanziale

Massime di principio

  • Nel sistema tributario l'atto di irrogazione delle sanzioni può essere emesso autonomamente anche se il giudizio sull'accertamento presupposto non è ancora definito, perché la mancanza di giudicato non elimina di per sé il potere sanzionatorio dell'Amministrazione.
  • Tra giudizio sull'accertamento e giudizio sulle sanzioni correlate sussiste un rapporto di pregiudizialità che, di regola, impone la sospensione del procedimento sulla sanzione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma non vieta l'adozione dell'atto sanzionatorio.
  • Il potere dell'Amministrazione di sanzionare per la violazione sostanziale si estingue definitivamente solo con il passaggio in giudicato della sentenza che abbia escluso in via definitiva la pretesa erariale.
  • Nel giudizio contro l'atto sanzionatorio autonomo il contribuente può dedurre sia i vizi propri della contestazione sia l'inesistenza dei presupposti sostanziali della violazione, ma la decisione non può fondarsi sull'erronea considerazione di una sentenza non ancora passata in giudicato come se fosse cosa decisa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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