Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato e mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, nell’ambito del decreto flussi 2023 e mediante silenzio-assenso, un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da una società, seguito dal rilascio del visto e dall’ingresso in Italia. Dopo l’ingresso, il datore di lavoro si era reso irreperibile e il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in vista dell’assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro. La Prefettura aveva comunicato il preavviso di revoca, rilevando che l’asseverazione prodotta nella domanda era stata disconosciuta dal professionista cui era attribuita e che il legale rappresentante della società aveva disconosciuto le istanze di assunzione, presentando denuncia-querela per sostituzione di persona. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 8 e 14 CEDU, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 10 e 97 Cost., degli artt. 22, commi 5-quater e 11, e 23 del d.lgs. 286/1998, nonché della direttiva 2014/36/UE; ha inoltre denunciato violazione delle circolari e note ministeriali richiamate, difetto di istruttoria, falso ed errato presupposto di fatto e travisamento. In sostanza, ha sostenuto di essere estraneo alle falsità e di avere diritto a conservare la possibilità di lavorare per un diverso datore e di ottenere un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto alla revoca del nulla osta, ha rilevato che, pur in assenza di censure specifiche, il provvedimento era comunque dovuto: il disconoscimento dell’asseverazione da parte del professionista cui essa era attribuita e il sostanziale disconoscimento delle istanze da parte del legale rappresentante della società integrano una falsità documentale o comunque l’utilizzo fraudolento dei documenti. In tale situazione il potere prefettizio è vincolato dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, che impone il rifiuto del nulla osta quando i documenti siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti. Il TAR ha poi ritenuto legittimo il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione. L’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che lo straniero disponga di un titolo di soggiorno da rinnovare, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro; nel caso concreto, invece, non era mai sorto alcun rapporto di lavoro. L’eventuale buona fede o incolpevolezza dello straniero non modifica la valutazione, fondata sulla legalità oggettiva della posizione. La circolare ministeriale del 2007 non può derogare alla legge ed è comunque anteriore alle successive modifiche normative. Neppure la nuova offerta di lavoro può consentire il rilascio del titolo, perché ciò determinerebbe una sanatoria non prevista dalla legge della posizione di soggiorno irregolare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato … se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti

    In presenza di documenti ottenuti mediante frode o falsificati, il rifiuto o la revoca del nulla osta costituisce esercizio di un potere vincolato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone l’instaurazione valida di un rapporto di lavoro e la disponibilità di un titolo di soggiorno da rinnovare, non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    È richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    È richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022

    È richiamato nel provvedimento prefettizio quale base normativa della revoca del nulla osta.

  • art. 10, comma 2, Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della tutela dello straniero entrato legittimamente, ma il TAR non ne riconosce un effetto idoneo a superare i requisiti normativi per il titolo di soggiorno.

  • art. 97 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ravvisi una violazione rilevante.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È invocato con riferimento al diritto a una buona amministrazione, ma non conduce all’annullamento dell’atto.

  • direttiva 2014/36/UE

    È richiamata dal ricorrente per sostenere la tutela del lavoratore straniero vittima della condotta del datore o degli intermediari; il TAR non la ritiene idonea a fondare il rilascio del titolo richiesto in assenza dei presupposti legislativi interni.

  • circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007

    Una circolare amministrativa non può derogare alle disposizioni legislative sopravvenute e non può fondare il rilascio del permesso in assenza dei presupposti di legge.

  • nota del Ministero dell’Interno n. 40579 del 3 ottobre 2016

    È richiamata dal ricorrente, ma non è ritenuta idonea a superare la disciplina legislativa applicabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando l’asseverazione o gli altri documenti posti a fondamento della domanda di nulla osta al lavoro sono disconosciuti dal soggetto cui ne è attribuita la paternità, e il datore di lavoro disconosce sostanzialmente la domanda di assunzione, tale situazione integra un’ipotesi di falsità o frode documentale che impone il rifiuto o la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno da rinnovare, il cui rinnovo sia impedito da una causa imputabile al datore di lavoro; non è sufficiente che il nulla osta sia stato rilasciato e che lo straniero sia entrato in Italia senza che il rapporto lavorativo sia mai iniziato.
  • La buona fede o l’incolpevolezza dello straniero rispetto alla frode documentale e alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro non consentono, da sole, il rilascio del permesso per attesa occupazione quando manchino i presupposti oggettivi previsti dalla legge.
  • Le circolari e le note ministeriali, in quanto atti amministrativi interni, non possono derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta né fondare il rilascio di un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
  • La sopravvenuta disponibilità di un nuovo datore di lavoro non può sanare la posizione di soggiorno priva dei presupposti legali, poiché il riconoscimento di una simile possibilità costituirebbe una sanatoria non prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.