Cassazione Penale, Sentenza n. 34074/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino con due motivi: (1) vizio di motivazione per presunta assenza di sottoscrizione dei documenti agli atti (le domande per il reddito di cittadinanza), rilevando che i documenti non riporterebbero alcuna sottoscrizione; (2) vizio di motivazione per errata valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che si trovava nelle condizioni di reddito per godere del beneficio e quindi non sarebbe configurabile il dolo necessario ai reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato in motivi aspecifici o manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello che, confrontandosi con la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, aveva assolto la ricorrente per il fatto del 10/5/2022 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e aveva confermato le restanti statuizioni, rideterminando la pena per le condanne intervenute. La Cassazione ha inoltre rilevato che la mancata sottoscrizione non determina l'inesistenza della domanda ma ne riguarda solo la validità, e che la ricorrente aveva effettivamente percepito il reddito di cittadinanza con riferimento alle domande per cui era intervenuta condanna, quindi l'elemento soggettivo inconferente non sussisteva a suo favore. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato; richiamata nell'inquadramento della responsabilità penale della ricorrente.
art. 7 d.l. 28/01/2014 n.4 conv. in L. 28/03/2019 n.26 (art. 7 d.l. 4/2019)
Le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza integrano il reato solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore; principio applicato al caso concreto.
art. 65, comma 1, d.lgs. 82/2005
La mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste incide sulla validità dell'atto ma non ne determina automaticamente l'inesistenza e quindi non esclude sempre la rilevanza giuridica della dichiarazione.
art. 479 cod. pen.
Nel principio richiamato, il delitto di falso ideologico è configurabile in caso di atto invalido ma è escluso solo se l'atto è inesistente e quindi privo di effetti giuridici.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali; qui applicato insieme alla comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte di Giustizia UE, sentenza 29/07/2017
Richiamata dalla Corte di merito per i principi interpretativi rilevanti in materia di diritto sostanziale collegato alle domande di beneficio; contribuisce alla valutazione dell'interpretazione normativa applicabile al caso.
Corte Costituzionale, sent. n. 31/25
Richiamata dalla Corte di merito quale parametro di riferimento per la corretta interpretazione costituzionale delle norme applicabili.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., Sez. 3, Sez. 6, pronunce recenti citate)
Precedenti della Corte hanno stabilito che la mancata sottoscrizione non equivale all'inesistenza dell'atto e che il falso ideologico richiede atto invalido non inesistente; tali precedenti sono stati applicati per rigettare il motivo relativo alla firma e per qualificare l'elemento soggettivo nei reati contestati.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione formale di una domanda amministrativa non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto: essa può rendere l'atto invalido ma non privo di effetti giuridici, pertanto, per escludere responsabilità penale per falso è necessario dimostrare l'inesistenza dell'atto, non la sola irregolarità formale.
- Le false o omesse dichiarazioni in autodichiarazioni per il reddito di cittadinanza integrano il reato solo se sono funzionali a ottenere un beneficio non spettante o un beneficio in misura superiore; la valutazione si fonda sull'effettiva percezione del beneficio e sulla natura intenzionale della condotta.
- Nei ricorsi per Cassazione è essenziale articolare motivi specifici e circostanziati: motivi aspecifici o manifestamente infondati espongono il ricorrente all'inammissibilità e alle spese, nonché a sanzioni economiche quando sussistono profili di colpa.
- Per contestare con successo la configurazione dell'elemento soggettivo in casi di benefici amministrativi, occorre fornire prove concrete della effettiva spettanza del beneficio (es. condizioni reddituali e di residenza) e dimostrare l'assenza dell'intento di conseguire un vantaggio indebito.
- La giurisprudenza consolidata (nazionale e sovranazionale) costituisce criterio fondamentale per la valutazione della sussistenza del reato in materia di benefici sociali; è quindi utile far leva su precedenti autorevoli quando si impugna una decisione di merito.
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