Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 417/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria, Sezione I, n. 417/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte appellante ha dichiarato, mediante memoria depositata nel giudizio d’appello, che la ricorrente è deceduta il 27 gennaio 2025, producendo il relativo certificato di morte. Il decesso della parte ha determinato una fattispecie di interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a., 299 e 300 c.p.c. L’interruzione impedisce al giudice di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’evento interruttivo osti alla decisione sul thema decidendum. Ha precisato che il processo potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a., dalla parte più diligente, mediante atto notificato a tutte le altre parti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. Ha inoltre disposto che la segreteria comunichi l’ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    Il verificarsi dell’evento interruttivo dichiarato nel processo impedisce la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sulle questioni costituenti il thema decidendum.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    il processo può essere riassunto ... nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo

    La riassunzione deve essere compiuta dalla parte più diligente con atto notificato a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

  • art. 299 c.p.c.

    interruzione del processo

    Richiamato quale disciplina civilistica integrativa della fattispecie interruttiva conseguente al decesso della parte.

  • art. 300 c.p.c.

    interruzione del processo

    Richiamato quale disciplina civilistica applicabile all’interruzione conseguente alla morte della parte nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La morte di una parte, quando dichiarata nel processo e documentata mediante certificazione, integra una fattispecie di interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e 300 c.p.c.
  • L’interruzione del processo impedisce al giudice amministrativo di decidere le questioni costituenti il thema decidendum fino alla riassunzione del giudizio.
  • Il processo interrotto può essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.