Ordinanza n. 1151/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 417/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria, Sezione I, n. 417/2024
Esito
La controversia
La parte appellante ha dichiarato, mediante memoria depositata nel giudizio d’appello, che la ricorrente è deceduta il 27 gennaio 2025, producendo il relativo certificato di morte. Il decesso della parte ha determinato una fattispecie di interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a., 299 e 300 c.p.c. L’interruzione impedisce al giudice di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’evento interruttivo osti alla decisione sul thema decidendum. Ha precisato che il processo potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a., dalla parte più diligente, mediante atto notificato a tutte le altre parti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. Ha inoltre disposto che la segreteria comunichi l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
Il verificarsi dell’evento interruttivo dichiarato nel processo impedisce la prosecuzione del giudizio e la pronuncia sulle questioni costituenti il thema decidendum.
art. 80, comma 3, c.p.a.
il processo può essere riassunto ... nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo
La riassunzione deve essere compiuta dalla parte più diligente con atto notificato a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
art. 299 c.p.c.
interruzione del processo
Richiamato quale disciplina civilistica integrativa della fattispecie interruttiva conseguente al decesso della parte.
art. 300 c.p.c.
interruzione del processo
Richiamato quale disciplina civilistica applicabile all’interruzione conseguente alla morte della parte nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La morte di una parte, quando dichiarata nel processo e documentata mediante certificazione, integra una fattispecie di interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e 300 c.p.c.
- L’interruzione del processo impedisce al giudice amministrativo di decidere le questioni costituenti il thema decidendum fino alla riassunzione del giudizio.
- Il processo interrotto può essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
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