Sentenza n. 995/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di revoca parziale e totale di due agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, notificati il 18 ottobre 2023, con i quali erano state revocate, rispettivamente parzialmente e totalmente, due agevolazioni concesse per complessivi importi indicati nell'epigrafe. La controversia riguardava la qualificazione della situazione giuridica soggettiva e il conseguente riparto di giurisdizione. La ricorrente sosteneva che la revoca fosse riconducibile alla carenza di un requisito necessario per l'attribuzione originaria del beneficio, circostanza che avrebbe radicato la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non contestava la mancanza originaria del requisito, poiché l'attività risultava esistente al momento della domanda e della concessione delle agevolazioni, ma la sua cessazione sopravvenuta il 27 novembre 2019, successiva alla concessione. Tale cessazione avrebbe comportato la violazione dell'obbligo di mantenere attiva l'attività in fase esecutiva, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale 10 aprile 2013.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha distinto tra la fase anteriore all'attribuzione del contributo, nella quale l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, e la fase successiva all'adozione del provvedimento di concessione. Una volta attribuito il beneficio, la pretesa alla concreta erogazione e alla sua permanenza integra un diritto soggettivo quando la revoca o la decadenza dipenda dall'inosservanza di obblighi successivi condizionanti l'erogazione o la conservazione del contributo. Nel caso concreto la revoca era fondata sulla sopravvenuta cessazione dell'attività e quindi sull'inadempimento di un obbligo di mantenimento del requisito in fase esecutiva, non sull'originaria insussistenza del requisito né sull'esercizio di autotutela volto ad annullare il provvedimento di concessione. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il processo può proseguire davanti a tale giudice mediante riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al TAR. Le spese sono state compensate, anche perché il ricorso al giudice amministrativo era stato proposto in esecuzione della precedente declinatoria di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Macerata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 3, comma 1, lett. d), d.i. 10 aprile 2013
Prevede l'obbligo del beneficiario di mantenere attiva l'attività; la cessazione successiva alla concessione integra un'inosservanza verificatasi nella fase esecutiva del rapporto agevolativo.
art. 46 d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017
Costituisce la base normativa dell'agevolazione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia oggetto della controversia.
art. 1, comma 746, l. 205/2017
Costituisce la base normativa dell'altra agevolazione della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando una sovvenzione o agevolazione è attribuita con un provvedimento amministrativo e la successiva mancata erogazione o revoca dipende dall'inosservanza di obblighi posti dalla legge o dal provvedimento a carico del beneficiario, la posizione del destinatario è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La posizione dell'aspirante a un contributo è di interesse legittimo durante la fase anteriore all'attribuzione, quando l'Amministrazione deve ancora esercitare il potere discrezionale di concedere il beneficio.
- La posizione del beneficiario torna a essere di interesse legittimo quando la mancata erogazione dipende dall'esercizio di autotutela con cui l'Amministrazione intende annullare il provvedimento di concessione; in tal caso la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La sopravvenuta cessazione dell'attività dopo la domanda e dopo la concessione del beneficio non configura una carenza originaria del requisito, ma l'inosservanza, nella fase esecutiva, dell'obbligo di mantenere l'attività attiva; la relativa controversia sulla revoca o decadenza appartiene alla giurisdizione ordinaria.
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