Sentenza del 18/02/2015 n. 958 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a società - Notifica nelle mani del legale rappresentante - Rifiuto di ricevere - Legittimità della notifica - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 138 c.p.c., il rifiuto del destinatario di ricevere l'atto non impedisce il perfezionamento della notifica: il notificatore deve darne atto nella relata e la notificazione si considera eseguita secondo le modalità previste dalla legge. Il rifiuto del legale rappresentante, quindi, non rende invalida la notifica della cartella di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha sostenuto che la cartella di pagamento non fosse stata validamente notificata perché il legale rappresentante aveva rifiutato di ricevere l'atto. La questione riguardava l'applicazione dell'art. 138 c.p.c. alla notificazione eseguita personalmente nei confronti del legale rappresentante della società.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 138
Notificazione in mani proprie
La notificazione eseguita nelle mani del destinatario resta valida anche quando questi rifiuta di ricevere l'atto, purché il notificatore documenti il rifiuto nella relata di notificazione.
Massime di principio
- Il rifiuto del destinatario di ricevere un atto non equivale, di per sé, a mancata notificazione e non consente di eludere gli effetti giuridici della notifica.
- Quando il destinatario è una società, la consegna al legale rappresentante è idonea a perfezionare la notificazione, se il soggetto è identificato come rappresentante e la procedura prevista dalla legge è rispettata.
- La relata deve descrivere in modo preciso la presenza del destinatario, il suo rifiuto e le modalità con cui il notificatore ha proceduto; eventuali carenze formali possono diventare rilevanti se impediscono di verificare il rispetto della procedura.
- Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente allegare il semplice rifiuto di ricevere l'atto: occorre dimostrare l'inesistenza della notifica o una concreta violazione delle formalità previste dalla norma applicabile.
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