Ordinanza n. 2074/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore, con domanda risarcitoria connessa
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Prefetto di Catania che aveva respinto il ricorso gerarchico diretto a ottenere l'annullamento dell'ammonimento adottato dal Questore di Catania. Era stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittimità degli atti. La presente ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro l'ammonimento e il provvedimento prefettizio, poiché interviene dopo la sentenza n. 650/2026, che ha rigettato il ricorso, compensando le spese e confermando l'ammissione al gratuito patrocinio. L'istanza presentata dal difensore riguarda la liquidazione degli onorari e delle spese per il gratuito patrocinio; il TAR rileva tuttavia che il ricorrente ha dichiarato soltanto la permanenza dei requisiti reddituali, senza precisare la persistenza dei requisiti soggettivi richiesti.
La decisione
Il TAR non liquida immediatamente il compenso al difensore. Richiamando quanto disposto dalla sentenza n. 650/2026, secondo cui la liquidazione doveva avvenire con separato decreto previa presentazione della documentazione comprovante la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali fino all'esito del giudizio, assegna alla parte ricorrente trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per completare gli adempimenti, inclusa la documentazione relativa ai requisiti soggettivi. Avverte che, in mancanza, l'istanza potrà essere dichiarata inammissibile. L'udienza camerale è rinviata al 4 novembre 2026. Il merito del ricorso e la domanda risarcitoria risultano già definiti con il rigetto disposto dalla sentenza n. 650/2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali fino alla definizione del giudizio, la mera dichiarazione relativa al reddito non è sufficiente: la parte deve documentare anche la persistenza dei requisiti soggettivi.
- Il giudice può assegnare un termine perentorio o comunque funzionale alla completa integrazione della documentazione necessaria alla liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio, avvertendo che l'inottemperanza può comportare l'inammissibilità dell'istanza.
Come è indicizzato
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