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Sentenza

Sentenza n. 506/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del silenzio inadempimento sulla richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202501868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di subentro del nuovo datore di lavoro, superato dall'emanazione di un provvedimento di revoca relativo al subentro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro. Nel corso del giudizio è stato emanato un provvedimento di revoca relativo all'atto di subentro, che non è stato impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha inoltre rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato, in tale contesto, solo quando sia stato instaurato e successivamente interrotto un precedente rapporto di lavoro correttamente costituito per causa non imputabile al lavoratore; nel caso concreto, invece, era pacifico che tra la ricorrente e il datore di lavoro che avrebbe richiesto il nulla osta non fosse mai stato instaurato alcun rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio sul silenzio presuppone che, al momento della decisione, perduri l'inerzia dell'amministrazione sull'istanza; l'adozione nelle more di un provvedimento espresso o di un comportamento conforme all'obbligo di provvedere fa venir meno l'interesse alla pronuncia sul silenzio. Nel caso concreto, l'emanazione del provvedimento di revoca relativo al subentro ha superato l'inerzia amministrativa. Poiché tale provvedimento non è stato impugnato con motivi aggiunti, non residuava una controversia sul silenzio da definire. L'eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto avrebbe dovuto essere fatta valere mediante autonoma impugnazione o conversione del ricorso ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. Il TAR ha richiamato altresì il principio secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, requisito non sussistente nella fattispecie. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio mira ad accertare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa e presuppone che essa perduri fino al momento della decisione; se nelle more interviene un provvedimento espresso, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Quando nelle more del giudizio sul silenzio interviene un provvedimento espresso, il ricorrente può impugnarlo mediante motivi aggiunti o convertire il ricorso in impugnazione ordinaria.

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Secondo la giurisprudenza richiamata, la disciplina non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non sia mai stato instaurato; tale permesso è collegato all'interruzione di un precedente rapporto correttamente costituito e cessato per causa non imputabile al lavoratore.

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato quale fonte del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse alla decisione deve persistere fino alla pronuncia; l'adozione nelle more di un provvedimento espresso sull'istanza determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'intervento di un provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio non impone al giudice di valutarne d'ufficio la legittimità o la piena satisfattività: l'eventuale illegittimità deve essere contestata con autonoma impugnazione o mediante motivi aggiunti, anche attraverso la conversione prevista dall'art. 117, comma 5, c.p.a.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, nel contesto considerato, presuppone che un precedente rapporto di lavoro subordinato sia stato effettivamente e correttamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non sia mai sorto, anche se ciò sia dipeso da circostanze estranee alla volontà dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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