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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34175/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di un’indennità di esproprio relativa a un terreno di proprietà della società ricorrente. In precedenza, su ricorso della provincia espropriante, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il credito della società e, decidendo nel merito, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile l’art. 1189 c.c. perché il pagamento era stato eseguito in buona fede dall’ente a favore della consortile incaricata della procedura espropriativa, sulla base di una quietanza proveniente dalla creditrice. La società propone ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: sostiene che l’ordinanza da revocare abbia fondato la decisione sull’erroneo presupposto dell’avvenuto rilascio di una quietanza a saldo, mentre dal contenuto di una raccomandata del 23/7/2004 emergerebbe invece che la società aveva dichiarato di attendere ancora il pagamento dell’80% dell’indennità a titolo di acconto. La resistente eccepisce inoltre l’inammissibilità della notifica del ricorso perché eseguita alla provincia non più esistente.

La decisione

L’eccezione preliminare sulla notifica è stata respinta perché l’eventuale nullità della notificazione si è sanata con la costituzione in giudizio della Regione per raggiungimento dello scopo. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che l’asserito errore di fatto non fosse idoneo a fondare la revocazione, poiché la qualificazione del documento come quietanza era questione di fatto rimessa al giudice di merito e, comunque, nell’ordinanza precedente la Corte aveva già considerato indiscusso il significato di quietanza dell’atto. La Cassazione ha inoltre osservato che, se la ricorrente intendeva contestare quell’accertamento, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1189 c.c.

    Si applica per identità di ratio sia al pagamento al creditore apparente sia al pagamento a chi appaia autorizzato a ricevere per il creditore effettivo, quando il creditore abbia determinato o concorso a determinare l’errore del solvens, creando una ragionevole apparenza in buona fede.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo, incidendo esclusivamente sulla decisione di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui si commisura l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio contro una decisione della Cassazione è configurabile solo quando riguardi un fatto interno al giudizio di legittimità, direttamente desumibile dagli atti esaminabili dalla Corte, e abbia carattere autonomo rispetto alla ratio della decisione.
  • Non può essere utilizzato il rimedio revocatorio per contestare valutazioni di merito o qualificazioni giuridico-fattuali riservate al giudice di merito; in tal caso la doglianza deve essere veicolata con gli ordinari strumenti di impugnazione previsti per la fase decisionale pertinente.
  • La quietanza mantiene la propria natura anche quando attesti un pagamento antecedente o contestuale; la qualificazione dell’atto come quietanza è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non è, di regola, suscettibile di autonoma riedizione in sede di revocazione della sentenza di cassazione.
  • La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
  • Quando una parte intenda contestare un accertamento di fatto già posto a base della decisione precedente, e tale accertamento sia rimasto assorbito o comunque non specificamente censurato, non può rimetterlo in discussione tramite revocazione ma deve utilizzare gli strumenti impugnatori appropriati, anche in via incidentale condizionata, se del caso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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