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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33155/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del GIP del 28/09/2023 che lo aveva condannato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n.4/2019 (presentazione di istanze fraudolente per il reddito di cittadinanza), sostenendo che la legge di bilancio 2023 avrebbe abrogato tale fattispecie con efficacia dal 01/01/2024 e che la lex mitior avrebbe dovuto trovare applicazione anche in periodo di vacatio legis, imponendo il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'art. 7 d.l. n.4/2019 sia stato abrogato con efficacia dal 01/01/2024 dalla legge di bilancio (art. 1, comma 318, L. 29/12/2022, n.197), la stessa normativa ha espressamente mantenuto applicabili le sanzioni penali previste per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina (fatti fino al 31/12/2023). Le condotte contestate si collocano tra aprile 2019 e luglio 2022, quindi nel periodo di vigenza della norma abrogata; perciò non opera il proscioglimento ex art.129 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato precedenti di merito e delle Sezioni Unite che confermano la lettura di salvaguardia delle sanzioni. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.L. n.4 del 2019

    reato concernente la presentazione di istanze fraudolente per il reddito di cittadinanza

    La norma puniva l'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che, per i fatti commessi durante la vigenza della norma, essa resti applicabile nonostante la successiva abrogazione con efficacia dal 01/01/2024, secondo la disciplina di salvezza introdotta dalla legge di bilancio 2023

  • art. 1, comma 318, Legge 29/12/2022, n.197 (legge di bilancio 2023)

    abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con decorrenza 01/01/2024 e disposizione che lascia applicabili le sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine finale di efficacia della disciplina

    La Corte ha ritenuto che la disposizione legislativa operi come clausola di salvezza che esclude la retroattività favorevole della lex mitior per i fatti commessi entro la data indicata, giustificando la conservazione dell'efficacia penale per ragioni di tutela dell'erogazione indebita del beneficio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il proscioglimento per cessazione di punibilità o per abrogazione del fatto

    Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di art.129 in relazione all'abrogazione; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la disciplina abrogante contiene una esplicita disposizione di salvezza che mantiene applicabili le sanzioni per i fatti commessi nel periodo di efficacia

  • art. 2, comma secondo, cod. pen. (principio della lex mitior)

    principio secondo cui la legge penale piu' favorevole si applica retroattivamente

    La Corte ha precisato che la lex mitior sarebbe normalmente applicabile, ma che il legislator ha derogato a tale principio mediante la clausola di salvezza, deroga che, secondo la Corte, ha una plausibile giustificazione e non appare irragionevole

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n.85

    nuova incriminazione riferita ad analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza

    La Corte ha richiamato la presenza di una nuova disciplina penale volta a tutelare analoghi benefici futuri, elemento che giustifica la conservazione della tutela penale per i fatti commessi sotto la vigenza della normativa precedente

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza pronunciata su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza di merito era stata resa ai sensi di tale articolo; la Cassazione ha esaminato la legittimità della decisione rispetto al punto di diritto sollevato

Massime di principio

  • Se la legge che abroga un reato contiene una clausola espressa che salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro una certa data, la lex mitior non si applica per quei fatti e le condotte rimangono punibili
  • Per valutare l'applicazione della lex mitior è fondamentale determinare la collocazione temporale delle condotte rispetto alla data di efficacia dell'abrogazione: se i fatti sono anteriori alla data di efficacia e la norma abrogante non dispone la retroattività favorevole, il proscioglimento non è automatico
  • La semplice vacatio legis non implica automaticamente l'applicazione della legge più favorevole; occorre verificare se il legislatore abbia previsto espressamente una salvaguardia o una disciplina transitoria
  • La presenza di una nuova incriminazione o di una disciplina sostitutiva per benefici analoghi può giustificare la conservazione della tutela penale per i fatti commessi sotto la normativa precedente
  • In casi simili, il rimedio processuale efficace per il reo è dimostrare che la norma abrogante opera con efficacia retroattiva (o che la sua condotta è successiva all'efficacia dell'abrogazione); in assenza di ciò, il giudice di merito può legittimamente respingere la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.

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